Il fatto:
Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto con ricorso giudiziale da un marito nei confronti della moglie , in sede di provvedimenti provvisori, il Presidente, disponendo l’affido condiviso dell’unico figlio ad entrambi i coniugi, stabiliva in favore della madre un dettagliato calendario di incontri per l’esercizio del diritto di visita con il figlio che avrebbe continuato a vivere nella residenza familiare assegnata al padre.
Quest’ultimo però, continuando a perpretare un comportamento ostruzionistico e poco collaborativo, attuato sin dal momento della separazione di fatto, impediva costantemente l’esercizio del diritto di visita in favore della madre, ostacolandone in tutti i modi l’incontro con il figlio e compromettendo in modo serio il rapporto.
Nei confronti del minore veniva infatti messa in atto quella che tecnicamente viene definita SAP ( sindrome di alienazione parentale), ovvero comportamenti del genitore alienante finalizzati a mettere in cattiva luce l’altro genitore, utilizzando subdolamente il minore come strumento di punizione per l’avvenuta separazione, evidentemente mai accettata.
La madre, costantemente ostacolata nell’esercizio del diritto di visita e costretta a non vedere il figlio per più di un anno, presentava numerose querele per denunciare la ripetuta violazione del provvedimento presidenziale da parte del marito, nonchè in sede civile presentando riscorso ex art. 709 ter c.p.c. per violazione della legge sull’affido condiviso.
Osservazioni
Il comportamento elusivo del genitore affidatario integra gli estremi del reato di cui all’art. 388 c.p. 2 comma secondo cui “è punito con la pena della reclusione fino a 3 anni o della multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci”.
Perchè si realizzi la fattispecie di reato, è necessario sia il presupposto materiale rappresentato dalla violazione o elusione di un provvedimento civile, sia il presupposto psicologico caratterizzato dal dolo generico, inteso come coscienza e volontà di disobbedire e trasgredire il precetto di legge.
Con la sentenza n. 25244/06 la Cassazione intervenuta sull’argomento, ha statuito che “l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottao in sede di separazione dei coniugi, si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento stesso”.
La condotta elusiva può quindi consistere anche in un semplice non fare, in una condotta non collaborativa o omissiva che vanifica ingiustamente le pretese e le aspettative dell’altra persona, nel caso di specie il genitore non affidatario o non convivente con il minore.
La resistenza che il minore può mostrare nei confronti dell’altro genitore, rifiutando per esempio di passare del tempo con il predetto, se non supportata e giustificata da valide motivazioni, non può essere utilizzata come causa di esclusione della colpevolezza per il genitore affidatario che deve comunque garantire il rispetto di quanto stabilito nel provvedimento del giudice.
Il minore va rispettato nella sua personalità in crescita, nella sua consapevolezza volitiva ed intellettiva, non potendo essere di certo obbligato a fare ciò che va contro le proprie intenzioni, pur tuttavia nell’educazione al rispetto del rapporto genitoriale che è fondamentale per il suo percorso di formazione.
Dovere essenziale del genitore “affidatario”o convivente con il minore,è quello di favorire proprio il rapporto con l’altro coniuge e questo perchè entrambe le figure sono fondamentali nel percorso di crescita del minore: impedire o ostacolare tale rapporto non può che avere effetti deleteri non solo sul piano psicologico ma anche sul piano della sua formazione personale.
Ciò che si richiede non è quindi una semplice disponibilità passiva ma una fattiva collaborazione con l’altro coniuge, che permetta in tal modo di superare con maturità e coscienza i rancori legati alla fine del proprio rapporto matrimoniale, tutelando e preservando i propri figli che non devono mai essere protagonisti inconsapevoli e indifesi dei loro scontri personali e privati.
Numerose le sentenze , tra cui una recente pronuncia della Cassazione penale sez. IV n. 27995/09, che hanno provveduto a condannare il genitore affidatario, colpevole di aver eluso il provvedimento presidenziale in ordine all’affidamento del minore, impedendo in tal modo il corretto esercizio del diritto di visita.
Per non incorrere nella responsabilità penale prevista dall’art. 388 c.p., sarebbe quindi auspicabile ed opportuno che entrambi i genitori, soprattutto dopo la fine del matrimonio, seguissero un percorso di mediazione e /o confronto attraverso il quale accettare le scelte reciproche nella loro diversità e sensibilizzandosi ad un rapporto sereno con i propri figli: senza condizionamenti e forzature, il figlio potrà ricevere un’idea veritiera ed imparziale dell’esaurimento del rapporto di coppia che non dovrà mai compromettere la serenità e la stabilità di quello genitoriale.