Assegnazione della casa coniugale – Se divisibile e di notevole metratura il Giudice può disporre la co-assegnazione ai coniugi in separazione

La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione civile, con sentenza emessa il 1 dicembre 2006 revocava l’assegnazione della casa coniugale disposta in favore di G.C.

In primo grado in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio dal tribunale di Nuoro con sentenza del 26 gennaio 2004, la quale dichiarava l’esistenza del diritto dell’ex coniuge di continuare ad usufruire dell’appartamento sottostante quello abitato dalla sig. V.

La sig.ra P.V. impugnava la sentenza della Corte di Appello contestando la falsa applicazione dell’art 155 e 155 quater cc il quale, in tema di assegnazione della casa familiare, qualifica come criteri di assegnazione dell’immobile, l’interesse del figlio e l’eventuale titolo di proprietà dello stesso.

Il sig G.C. si difese con controricorso adducendo l’inammissibilità del motivo del ricorso e nel contestare la non riferibilità dello stesso alla fattispecie in oggetto, rivelava il mancato accertamento in via preliminare sulla proprietà in contradditorio delle parti nonché  che l’appartamento da lui abitato non avesse mai costituito casa coniugale.

La Corte  di Cassazione con sentenza dell’11 novembre 2011 accoglieva il ricorso atteso che, in difetto di prova da parte del ricorrente sull’autonomia e distinzione della porzione immobiliare sita al piano sottostante della restante parte dell’abitazione coniugale, non si potrebbe escludere tale porzione dalla disciplina dell’assegnazione con conseguente impossibilità a procedere alla assegnazione parziale in favore di G.C. Della porzione sita al piano sottostante.

IN DIRITTO

Tale pronuncia è interessante perché chiarisce la posizione della Corte circa la possibilità di procedere all’assegnazione parziale della casa coniugale tra gli ex coniugi.

La Corte, conformandosi alle disposizioni del titolo VI del codice civile, nello specifico l’art 155 e 155quater  cc, secondo cui l’assegnazione della casa coniugale è subordinata e vincolata  all’interesse del minore ed alle esigenze economiche del  nucleo familiare residuo, ha sancito la possibilità di procedere all’assegnazione parziale della casa familiare in presenza di specifiche condizioni.  Si prevede  tale possibilità  qualora l’immobile non costituisca casa familiare,  quindi sia estraneo all’habitat domestico dei figli,  ecceda le esigenze dell’ex coniuge e dei figli e nel caso sia agevolmente divisibile.

In particolare il nuovo testo legislativo dell’art155 cc ha introdotto come principio cardine l’affidamento congiunto, qualificando come criterio guida la maggiore tutela possibile del minore. Pertanto  il legislatore predilige l’affidamento condiviso di entrambi i genitori e affida l’esecuzione alla discrezionalità del giudice ,il quale dovrà emanare i provvedimenti esecutivi tenendo conto dell’interesse del minore a continuare a vivere nell’ambiente e nell’abitazione dove egli ha vissuto prima del dissolversi dell’unione effettiva dei genitori per ridurre al minimo i traumi derivanti dalla separazione. Infatti al giudice non è preclusa la possibilità di procedere con affidamento esclusivo ad uno dei genitori, qualora  ritenga che l’affidamento congiunto sia contrario all’interesse del minore.

Nello specifico la corte, assumendo come principio guida l’interesse del minore  a non essere coinvolto nella conflittualità dei coniugi, che potrebbe essere fomentata dalla loro continua e forzata convivenza in immobili limitrofi,ha  optando per l’affidamento a residenza privilegiata, il quale prevede che il minore risiede prevalentemente presso l’abitazione del coniuge più idoneo, escludendo il diritto al godimento della restante parte dell’appartamento dell’ex coniuge.

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