Affidamento esclusivo: la condotta ostruzionistica di uno dei genitori idonea a screditare l’altro è presupposto per l’affidamento esclusivo.

Nel  giudizio di separazione personale tra i coniugi M.R e B.F., il Tribunale di Catania con sentenza del 20 giugno 2008 disponeva l’affidamento condiviso dei due figli collocandoli presso il padre, disciplinando le modalità di frequentazione con la madre ridimensionate con successivo decreto del 12 settembre 2008, assegnava allo stesso la casa coniugale e poneva a carico dell’ex moglie l’obbligo di versare un assegno a titolo di mantenimento per i figli.

La sig.ra M.R. impugnava la sentenza di primo grado dinnanzi alla Corte d’Appello di Catania, la quale, in virtù di una relazione del servizio di psichiatria della ASL di Siracusa, riteneva che, il rifiuto di incontrare la madre espresso dai figli, era conseguenza diretta del comportamento ostruzionistico posto in essere dal padre che ne ostacolava gli incontri e dell’ingiustificata campagna denigratoria tenuta dal sig. B.F.  nei confronti della stessa davanti ai minori.

Ritenuto che la condotta del padre danneggiava l’equilibrio psichico dei figli, la Corte d’Appello, con sentenza emessa l’ 11 giugno 2010, disponeva  l’affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre  ed il relativo divieto provvisorio di contatti con il padre, con conseguente assegnazione della casa familiare e poneva a carico del padre l’obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento dei figli.

Il padre proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado adducendo quale motivo la violazione dell’art. 155 sexies c.c. ed il vizio di motivazione rappresentato dall’aver la Corte tenuto conto ai fini della decisione di una relazione del Servizio psichiatrico della Asl acquisita irritualmente d’ufficio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5847 dell’ 8 marzo 2013 rigettava il ricorso e confermava la sentenza di appello desumendo dalla relazione della Asl, che diagnosticava una sindrome di alienazione parentale, e  dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere dal padre al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre l’incapacità genitoriale del sig. B..

IN DIRITTO

In tema di affidamento, la presente decisione assume particolare rilevanza in quanto, non solo apre la strada ad una maggiore collaborazione tra gli uffici giudiziari ed i servizi non giurisdizionali posti a tutela del nucleo familiare, ma conferma la necessità di tutelare ulteriormente il minore  garantendogli un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori.

Nello specifico la Corte ha ritenuto necessario assumere di ufficio, quale mezzo di prova, la relazione della Asl, nonostante questa fosse stata disposta per altri fini ovvero nell’ambito di un percorso di mediazione familiare, e conseguentemente ha ritenuto non necessario procedere all’audizione dei due minori su cui la relazione stessa diagnosticava una sindrome di alienazione parentale ( Pas). Tenuto conto che l’art. 155 sexies c.c., in conformità con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione di Strasburgo del 1996, a seguito della L. di modifica n.54/2006 prescrive l’obbligatoria audizione del minore del cui affidamento deve disporsi ove capace di discernimento, i Giudici hanno ritenuto non necessario l’audizione dei minori stante l’accertata la posizione di soggezione in cui versavano entrambi i minori nei confronti del padre, onde qualsiasi dichiarazione conseguenza delle pressioni paterne  e non il risultato di una loro individuale volontà. Infatti, la caratteristica principale di tale sindrome è la denigrazione da parte del minore verso un genitore, senza alcuna giustificazione, derivante dall’indottrinamento da parte dell’altro, tale da poter parlare di figli che subiscono un lavaggio del cervello. Inoltre la Corte ha avuto modo di precisare che la condotta ostruzionistica tenuta da uno dei genitori avverso l’altro è chiaro sintomo di incapacità genitoriale, come si legge in motivazione :”(..) ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del B. (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede.”.

La Cassazione  confermando la decisione di secondo grado e, di conseguenza, ribaltando la statuizione del Tribunale, ha tutelato il diritto alla bigenitorialità dei minori e il loro equilibrio psichico, compromesso dalla circostanza ripetuta costantemente nel tempo che il bambino interpreti i fatti e la realtà con gli occhi del genitore alienante e si schieri con lui in tutto e per tutto.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 12 febbraio – 8 marzo 2013, n. 5847

Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese

Svolgimento del processo

 In un giudizio di separazione personale dei coniugi M.R. e B.F., la Corte di appello di Catania, con sentenza 11 giugno 2010, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.R. e riformando la impugnata sentenza 20 giugno 2008 del Tribunale di Catania, ha affidato i due figli minori alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre, le ha assegnato l’abitazione e ha posto a carico del B. l’obbligo di versarle un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento dei figli; ha confermato la prima decisione che aveva dichiarato abbandonata la domanda di addebito della separazione e condannato l’appellato alle spese del giudizio.

 Dalla ricostruzione fatta dalla corte di appello, per quanto ancora interessa, risulta che il tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli collocandoli presso il padre e disciplinato la frequentazione con la madre e, con successivo decreto 12 settembre 2008, ne aveva limitato gli incontri con i figli; aveva assegnato al marito la casa coniugale e posto a carico della moglie M. l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli.

 I giudici di appello, anche sulla base di una relazione del servizio di psichiatria della Asl di Siracusa, hanno ritenuto che il comportamento negativo dei figli verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo danneggiandone l’equilibrio psichico; hanno quindi ritenuto che l’affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i minori, che hanno affidato pertanto alla madre in via esclusiva.

 Avverso la suddetta sentenza B.F. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

 M.R. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Nel primo motivo è dedotta la nullità dell’atto di appello di M.R. del 15 ottobre 2008) in quanto la procura alle liti non era ad esso incorporata ma solo spillata mediante punti metallici.

 Il motivo è infondato, alla luce dell’art. 83, comma 3, c.p.c. nel quale l’art. 1 della legge n. 141 del 1997 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”. La collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede.

 Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 (sulla scorta degli artt. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003), per la mancata audizione dei minori C. e R. (rispettivamente di quindici e nove anni nel 2010).

 Il motivo infondato oltre che generico. Il ricorrente non ha precisato a quale fase del giudizio sia riferita la denunciata violazione, né tiene conto che l’audizione dei figli minori (che abbiano compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l’appello (v. Cass. n. 1251/2012). Il motivo inoltre è sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull’affidamento motivata in ragione dell’esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne che avrebbero inficiato i risultati dell’audizione.

 Nel terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione per essere la decisione sull’affidamento stata assunta sulla base di una relazione svolta ad altri fini dal Servizio di psichiatria della Asl, cioè nell’ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal tribunale per i minorenni, ed irritualmente acquisita d’ufficio dalla Corte di appello senza tenere conto di altri elementi istruttori in atti.

 Il motivo è infondato. La corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del B. (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di psichiatria dell’Asl competente di Siracusa di predisporre un idoneo progetto in tal senso.

 Nel quarto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che rivelerebbero il suo intento di allontanare i figli del padre.

 Il motivo è infondato. La corte di merito ha motivato ampiamente e senza incorrere in vizi logici, nemmeno specificamente denunciati, in ordine alle piene attitudini genitoriali di M.R., affermando tra l’altro che, contrariamente a quanto denunciato dal B., “non è emerso alcun disturbo psichico, né è mai stata dimostrata l’esistenza di una condotta della M. pregiudizievole per i figli”.

Nel quinto motivo è dedotta violazione di legge per avere la corte di merito deciso sull’affidamento dei figli e sul divieto per il padre di avere contatti con essi, in pendenza del procedimento attivato davanti al tribunale per i minorenni della stessa M.R. ex art. 330 c.c. per la decadenza del padre dalla potestà genitoriale.

 Il motivo è infondato. La denunciata violazione non sussiste, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale per i minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza della potestà genitoriale (artt. 330 c.c. e 38 disp. Att. c.c.), e del tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalità di esercizio della potestà medesima (v. Cass. n. 6841/2011), anche quando l’affidamento dei figli sia richiesto in ragione dell’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori (v. Cass. n. 20352/2011).

 Nel sesto motivo sono dedotti i vizi di violazione di legge e insufficiente motivazione circa la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del B. e in favore dei figli, in assenza di dati obiettivi sulle capacità reddituali dell’obbligato.

 Il motivo è inammissibile, con esso denunciandosi la violazione di non precisate leggi e mirandosi ad una rivalutazione, non consentita in questa sede, dei fatti posti a sostegno della quantificazione dell’assegno, che la corte di appello ha effettuato in misura corrispondente a quella già effettuata in sede presidenziale (quando i figli erano collocati presso la madre), con adeguamento al mutato costo della vita e alle accresciute esigenze dei figli.

 Il settimo motivo riguarda la condanna, ritenuta iniqua, alle spese processuali del giudizio di appello.

 Il motivo è infondato, alla luce del principio che solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. Cass. n. 2730/2012).

 In conclusione il ricorso va rigettato.

 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della complessità delle questioni trattate, dimostrata anche dall’esito oscillante delle varie fasi del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

 In caso di diffusine del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

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