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Carta di credito: può il figlio può utilizzare la carta di credito di un genitore come vuole?

Carta di credito
09/01/2026

«Avvocato, io sono furibondo: mio figlio si è preso la mia carta di credito dal cassetto, senza dirmi nulla, e in due giorni ha speso più di 3.000 euro tra acquisti online e prelievi. Non gli ho mai dato un permesso del genere».​
«La capisco, e non è solo una questione morale o educativa: per la legge quel comportamento può integrare un vero e proprio reato, come se a usare la carta fosse stato un perfetto sconosciuto».

Il quadro normativo: carta di credito tra patrimonio e ordine pubblico economico

L’utilizzo indebito di carte di credito o altri strumenti di pagamento è oggi disciplinato dall’art. 493-ter c.p., che punisce chi, al fine di trarne profitto, utilizza in modo indebito carte di pagamento, comunque ottenute, indipendentemente da furto o appropriazione.​
La norma è volta a tutelare non solo il patrimonio del titolare, ma anche l’ordine pubblico economico e la fiducia negli strumenti di pagamento elettronici.​

In questo contesto si colloca la questione se l’uso della carta del genitore da parte del figlio possa beneficiare dell’esimente di cui all’art. 649 c.p. (fatti commessi in danno di congiunti), tradizionalmente riferita ai soli delitti “contro il patrimonio”.​
La risposta della Cassazione è netta: la natura plurioffensiva del reato esclude automaticamente la possibilità di estendere analogicamente la causa di non punibilità familiare a questa fattispecie.​

La sentenza 7651/2025: il limite invalicabile della “prassi familiare”

Con la sentenza 25 febbraio 2025, n. 7651, la Seconda Sezione penale ha affermato che non è applicabile l’esimente di cui all’art. 649 c.p. al delitto di indebito utilizzo di carta di credito allorché la condotta sia posta in essere dal figlio a danno del padre.​
La Corte ricorda che «la dimensione lesiva del reato trascende il mero patrimonio individuale per estendersi a valori riconducibili all’ordine pubblico economico e alla fede pubblica», con ciò escludendo ogni spazio per l’intervento “protettivo” dell’art. 649 c.p. all’interno delle dinamiche familiari.​

Non meno significativa è la risposta alla difesa fondata sulla prassi domestica e sul consenso del genitore: la Cassazione ribadisce che l’eventuale abitudine all’uso della carta non vale a legittimare qualsiasi operazione, soprattutto se finalizzata a interessi esclusivamente personali.​
I giudici sottolineano che il consenso, perché rilevante ai sensi dell’art. 50 c.p., deve essere specifico, attuale e riferito a quello scopo; una generica tolleranza nell’uso dello strumento non equivale a una delega in bianco.​

I criteri applicativi: quando l’uso diventa reato

Dalla pronuncia emergono alcuni criteri operativi importanti:

  • L’elemento centrale è l’assenza di un consenso puntuale del titolare per il singolo utilizzo, specie se l’importo è significativo o la finalità è estranea a bisogni condivisi del nucleo familiare.​
  • La “consuetudine familiare” di consegnare al figlio carta e PIN non basta a escludere il reato se l’operazione concretamente posta in essere va oltre l’accordo implicito tra genitore e figlio (es. spese voluttuarie, acquisto di beni illeciti, prelievi reiterati).​

Sul piano soggettivo, la Corte chiarisce che l’eventuale percezione, da parte del figlio, di agire “come si è sempre fatto in famiglianon esclude automaticamente il dolo, quando risulti che egli ha agito nell’esclusivo proprio interesse e in assenza di un effettivo mandato del genitore.​
Ne deriva che il confine tra lecito e illecito non coincide con il rapporto di parentela, ma con la possibilità di dimostrare una chiara autorizzazione, proporzionata all’importo e coerente con la finalità della spesa.​

Una riflessione conclusiva: la “contrattualizzazione” dei rapporti familiari

La sentenza 7651/2025 conferma una tendenza più ampia: anche nella famiglia, l’uso di strumenti finanziari altamente standardizzati viene progressivamente sottratto alla logica della tolleranza domestica e ricondotto a quella, più rigida, dell’ordine pubblico economico.​
Ne discende, paradossalmente, una sorta di “contrattualizzazione” dei rapporti tra genitori e figli: quanto più si affida loro la gestione di mezzi di pagamento, tanto più diventa necessario definire con precisione diritti, limiti e responsabilità, se non si vuole che il conflitto educativo si trasformi in contenzioso penale.​

In definitiva, alla domanda «Può il figlio utilizzare la carta di credito del padre come vuole?» il diritto penale risponde negativamente: non basta essere figlio, occorre essere, anche, un utilizzatore autorizzato, nei limiti esatti di un consenso che, oggi, non può più essere solo presunto o “familiare”, ma deve mostrarsi tracciabile, circostanziato e, in caso di contestazioni, dimostrabile.