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LE SPESE PER LE NOZZE VANNO RESTITUITE DOPO LA SEPARAZIONE?

Buongiorno avvocato, mi sto separando da mia moglie e lei continua a chiedere che io le restituisca la metà delle somme spese per il matrimonio oltre a quelle che abbiamo ricevuto in donazione per lo stesso, è possibile che debba davvero restituirle?

Con l’ordinanza 21100 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito e definitivamente sancito l’irripetibilità delle spese sostenute per il matrimonio. Questo significa che le spese sostenute per l’organizzazione, o le somme ricevute in donazione non debbano essere restituite in sede di separazione (vuoi saperne di più sulla separazione o separazione consensuale? Guarda anche: https://studiodonne.it/separazione-consensuale/ ).

Nel caso in esame l’ex moglie, dopo la separazione, ha presentato una richiesta di divisione delle somme ricevute e dei beni donati durante il matrimonio tra i coniugi. In particolare, chiedeva che il marito fosse condannato a restituire la metà di tali somme e la metà dei mobili e degli arredi della casa coniugale acquistati durante il matrimonio, oltre all’importo speso per l’acquisto delle porte della stessa casa; riteneva inoltre di doversi veder restituita la somma versata, a titolo di donazione, dal padre di lei in occasione del matrimonio.

La Corte d’Appello ha respinto la richiesta di restituzione del denaro ricevuto come donazione nuziale, ritenendo, inoltre, che tali somme fossero da considerare un contributo ai sensi dell’articolo 143 c.c.: “(…) Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

La donna, vedendo il suo ricorso in Appello respinto, portava la sua richiesta di fronte alla Corte di Cassazione. Gli Ermellini sottolineano sia l’erroneità della richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di donazione dal padre che di quelle utilizzate per il matrimonio e per i mobili, ritenendole somme ovviamente utilizzate dal marito, ma anche dalla stessa ricorrente, avendo anche lei goduto del matrimonio e degli arredi.

In definitiva la Corte di Cassazione dichiara: “(…) le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze (…) mentre per le altre spese la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, le spese si considerano come una donazione avvenuta inadempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso”.

La Corte intende, infatti, dare continuità al principio di diritto già espresso nell’ Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018: “Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio“.

 

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