Si vendica della moglie negandole i rapporti sessuali: La cassazione lo condanna.

L’espressione “doveri coniugali” è ormai entrata a far parte del linguaggio comune e spesso viene utilizzata impropriamente per riferirsi esclusivamente all’obbligo di ciascun coniuge di intrattenere rapporti intimi con l’altro.

In verità, i doveri nascenti dal matrimonio hanno un contenuto più ampio e sono elencati dall’art. 143 c.c., che non prevede espressamente la dedizione sessuale tra i coniugi.

Tuttavia, il diritto alla sessualità ha ormai assunto rango costituzionale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, per cui viene considerato come una estensione del dovere di assistenza morale tra coniugi e una naturale conseguenza della loro coabitazione.

Ne consegue che l’ingiustificata negazione dei rapporti sessuali all’altro coniuge costituisce una violazione dei doveri coniugali tale da fondare domanda di addebito della separazione, oltre che il risarcimento del danno patito dal coniuge rifiutato, che può consistere in patimenti e sofferenze psichiche, nonché nella lesione della propria dignità.

 

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