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COPPIE GAY- QUALI DIRITTI E TUTELE? TRASCRIZIONE MATRIMONIO – ADOZIONE E REDAZIONE ACCORDI PATRIMONIALI.

La Mediterranean Pride of Naples, la manifestazione che ha fatto sfilare per le vie di Napoli lo scorso 28 giugno migliaia di persone (rappresentanti delle Famiglie Arcobaleno e dell’Associazione genitori omosessuali; gli appartenenti alle associazioni dei credenti, degli atei e degli agnostici omosessuali; delegazioni di studenti universitari), ed il tesseramento  di Francesca Pascale e Vittorio Feltri all’associazione Arcigay, la segreteria della redazione de Il Giornale riporta la notizia “ i due annunciano la loro iscrizione all’Arcigay poiché ne condividono le battaglie in favore dell’estensione massima dei diritti civili e della libertà”, hanno dato finalmente nuovo impulso al riconoscimento dei diritti delle coppie gay.

In tema di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, in Italia vi è un’enorme lacuna legislativa che isola il nostro Paese dalle altre esperienze straniere.  Basti pensare che in ben 23 Stati (Belgio, Spagna, Norvegia, Canada, Sud Africa, Massachussets, Connecticut, Danimarca, Germania, Finlandia, Islanda, Regno Unito, Svezia, Ecuador, Varmont, California, Distretto della Columbia, Oregon, New Hampshire, New Jersey, Nuova Zelanda) sono espressamente riconosciuti i matrimoni gay o, comunque, le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Rilevata l’inerzia del legislatore, la giurisprudenza di merito si surroga al vuoto legislativo fornendo interpretazioni necessarie alle esigenze sociali. Da ultimo, si ricorda il Tribunale di Grosseto che, con ordinanza del 9.04.2014, ha disposto l’ordine all’Ufficiale di Stato Civile del comune toscano di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio contratto da una coppia omosessuale il 6.12.2012 a New York (USA) così motivata < Si osserva, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’esterno non è inesistente per lo stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non è contrario all’ordine pubblico, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, nella seconda parte della motivazione della sentenza n. 4184/12 laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell’uomo (prima sezione caso Shalk e Kopf contro Austria) con la quale è stato stabilito che “ la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto”, ed ha affermato che “il diritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 della CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso”.

Pur rimanendo uno dei pochi Paesi in cui non è disciplinato e riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, alcune città italiane, quali Milano, Genova e Palermo, hanno istituito i registri delle unioni civili che però non hanno validità al di là dei confini comunali (inoltre, l’assemblea regionale siciliana ha previsto – attraverso l’approvazione dell’art. 26 della legge finanziaria- la possibilità di concedere mutui agevolati per l’acquisto della prima casa anche per le coppie di fatto, incluse quelle formate da persone dello stesso sesso).

Per quanto riguarda la possibilità per le coppie omosessuali di avviare e concludere con successo una procedura di adozione, l’ordinamento  italiano non disciplina  questa ipotesi.

Difatti, la legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modifiche prevede che la dichiarazione di disponibilità all’adozione deve essere presentata da una coppia coniugata da almeno tre anni, salvo specifiche deroghe previste da legge: quindi, salvo le specifiche eccezioni, non è possibile procedere all’adozione per le coppie non sposate e, dato che non è consentito il matrimonio di persone dello stesso sesso, l’adozione da parte di coppie omosessuali non è possibile. Diversamente, molti Paesi stranieri (Regno Unito; Spagna; Svezia; Norvegia; Danimarca; Belgio; Paesi Bassi; Islanda; Israele ; Croazia; Francia; Germania; Finlandia; Groenlandia)  riconoscono alle coppie omosessuali coniugate o, a chi intrattenga una convivenza registrata, la possibilità di accedere alle procedure di adozione[i].

In tale panorama, secondo una recente ricerca  circa una coppia gay su dieci in Italia va all’Estero per adottare un figlio. I dati statistici evidenziano quali mete privilegiate la Spagna e l’Olanda, essendo in questi Paesi l’iter più semplificato e la burocrazia più snella. A titolo esemplificativo, in Spagna per poter presentare domanda di adozione è necessario essere residenti da almeno tre anni, decorrenti dal deposito presso la casa comunale della documentazione necessaria a stabilirsi nel territorio spagnolo, e provare un consolidato legame con il territorio di residenza (ad esempio, un contratto di lavoro). Qualora siano state provate queste due condizioni, sarà aperto l’iter di verifica di conformità della coppia all’adozione. Genericamente, l’intera procedura si conclude nel termine di uno-due anni. Il problema si pone al rientro in Italia della coppia con il minore adottato, in quanto solo uno dei due genitori potrà essere registrato all’anagrafe quale genitore adottivo e, quindi, esercente la responsabilità genitoriale.

Sulla scia dei motivi assunti della Corte di Cassazione, nella sentenza emessa nel gennaio 2013, secondo cui: “un minore può crescere in modo equilibrato anche in una famiglia gay dato che non esiste alcuna certezza scientifica o dati di esperienza che provino il contrario”, si sono registrare alcune esperienze di affidamento di minori a coppie gay. Si ricorda,  la decisione del Tribunale di Bologna, emessa nel gennaio 2013, con la quale si affidava una bambina di circa tre anni ad una coppia omossessuale; e la decisione del Tribunale di Palermo, del novembre 2014, attraverso la quale si disponeva l’affidamento di un ragazzo di sedici anni ad una coppia formata da due uomini.

Ciò esposto ed in attesa dell’evoluzione legislativa che soddisfi le necessità del tempo, STUDIODONNE si impegna ad effettuare consulenze in materia di diritti disponibili per ogni coppia di persone anche dello stesso sesso che abbiano una convivenza stabile ed intendano ricevere tutela in materia patrimoniale.


[i]

Regno Unito

– L’ Adoption and Children Act 2002 : ha aperto l’adozione  di minori alle coppie di fatto di sesso diverso e dello stesso sesso in Inghilterra e Galles;

– L’Adoption and Children (Scotland) Act 2007 : ha allineato la legislazione scozzese in amteria di adozione congiunta di minori a quella inglese e gallese;

– Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord, giugno 2013: ha allineato l’Irlanda del Nord al resto del Regno Unito.

Francia

– L. del 2013 di modifica del Codice Civile: ha aperto il matrimonio e l’adozione congiunta dei minori alle coppie dello stesso sesso. Inoltre gay e lesbiche possono adottare bambini anche da persone single così come è permesso a chi è eterosessuale.

Spagna

– L. del 2005 di modifica del Codice Civile: ha aperto il matrimonio e l’adozione congiunta dei minori alle coppie dello stesso sesso. Inoltre gay e lesbiche possono adottare bambini anche da persone single così come è permesso a chi è eterosessuale. Nelle comunità autonome spagnole di Catalogna, Aragona, Navarra; Paesi Baschi e Cantabria è consentito alle coppie dello stesso sesso e di sesso diverso conviventi la possibilità di adottare minori.

Islanda

– Disegno di legge approvato nel 2010: ha introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso e, di conseguenza, la possibilità di adottare.

Stati Uniti d’America

– Negli Stati della California; Massachusetts; New Jersey; New York; Nuovo Messico; Ohio; Vermont; Washington; Wisconsin; Florida; Washington D.C. è consentito alle coppie omosessuali l’adozione.

Argentina

– Riforma del 2010: ha aperto il matrimonio a coppie di qualsiasi composizione sessuale e ,di conseguenza, anche l’adozione.

Australia

– In Australian Capital Territory; Australia Occidentale e Nuovo Galles del Sud è legale l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso.

Israele

– Suprema Corte del 2005: ha permesso alle persone alle persone gay di sesso femminile l’adozione dei figli del o della partner. Per le coppie omosessuali di sesso maschile, vi sono casi aperti presso la Corte Suprema ma non è ancora possibile l’adozione.

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