Salve avvocato, mi sto separando da mia moglie e lei mi dice che non mi farà più vedere mia figlia, credo voglia trasferirsi in un altro Paese. Può portare mia figlia in un altro Paese senza il mio consenso? C’è qualcosa che posso fare per evitarlo?
È importante partire dal fatto che quando si parla anche solo di rilascio o di rinnovo del passaporto per figli minori è necessario avere il consenso di entrambi i genitori. La necessità del consenso non dipende dallo stato civile dei genitori, che siano essi conviventi, sposati, separati o divorziati; ciò che rende obbligatorio il consenso è la presenza di un figlio minorenne. La modalità per concedere il consenso può avvenire tramite la presenza fisica presso la Questura o attraverso una dichiarazione scritta.
Molto spesso in casi di separazioni e divorzi consensuali, si prevede l’assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto. Tuttavia, anche se tale consenso è incluso nel provvedimento di omologa o nella sentenza, è necessario un atto di consenso specifico per la richiesta di rilascio o rinnovo. Vi sono, inoltre, dei casi eccezionali in cui non vi è la necessità dell’espresso consenso dell’altro genitore, quale potrebbe essere, ad esempio, una situazione di affidamento esclusivo del minore ad uno dei due genitori.
Nel caso in cui uno dei genitori si opponga al rilascio del passaporto, questo deve presentare dei motivi legittimi. Nel caso, infatti in non si prestasse il consenso per il rilascio del documento, è possibile chiedere l’autorizzazione al tribunale, rivolgendosi al Giudice Tutelare del luogo di residenza del figlio minore.
Il Giudice Tutelare, tramite l’audizione dei genitori o l’acquisizione di informazioni dalla Polizia Giudiziaria, verifica l’assenza di ragioni ostative al rilascio o al rinnovo del passaporto. Se confermato, emette un provvedimento che sostituisce il veto dell’altro genitore, il quale va presentato in Questura insieme alla richiesta del passaporto.
È importante notare che il consenso al rilascio del passaporto può anche essere revocato, purché vi siano validi motivi che giustifichino la decisione. La revoca non richiede l’intervento del tribunale, ma è sufficiente comunicarla alla Questura motivandone le ragioni.
Uno dei casi più acclarati per cui si può revocare il consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto è il pericolo di sottrazione internazionale di minori. La sottrazione internazionale di minori integra un illecito che si realizza qualora bambini, fanciulli e adolescenti di qualsiasi nazionalità, abitualmente residenti in uno Stato, vengano forzatamente condotti o trattenuti all’estero senza il consenso di uno dei titolari della responsabilità genitoriale.
Anche secondo le linee guida del Ministero della Giustizia: “Se si sospetta che possa verificarsi una sottrazione internazionale è sempre opportuno attivarsi subito al fine di anticiparla. Quindi: non concedere l’autorizzazione al rilascio a favore del minore dei documenti validi per l’espatrio se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione all’espatrio”.
Nella complessità delle dinamiche legali relative al rilascio del passaporto con figli minori coinvolti, la tutela del loro interesse primario emerge come fondamentale, richiedendo un equilibrio tra diritti genitoriali e la salvaguardia del benessere del minore.