COMPETENZA DEL TRIBUNALE SPAGNOLO
La legge processuale spagnola ed il regolamento comunitario n. 2201/2003 riconoscono la possibilità, non solo per i cittadini spagnoli ma anche, per le coppie miste ( matrimonio contratto da un cittadino spagnolo e un cittadino straniero) e coppie straniere ( entrambi i coniugi non cittadini spagnoli) di presentare domanda di divorzio dinnanzi ai Tribunali spagnoli.
1. REQUISITI
Avvalendosi della normativa comunitaria è dunque possibile ottenere il divorzio in Spagna, rispettando alcune semplici condizioni previste dal “Codigo Civil Espanol“.
La residenza – anche un centro di interessi in Spagna è sufficiente
Il criterio che permette ai cittadini stranieri di presentare una domanda di divorzio in Spagna è la residenza stabile della coppia nel territorio. In sostanza non è richiesta una residenza permanente ed esclusiva, ma è sufficiente che entrambi i coniugi o uno di essi abbiano avuto in Spagna un centro di interessi o di vita o di attività professionale per un periodo di tempo che vada al di là del mero soggiorno tipo vacanziero.
Ai fini della prova legale è sufficiente presentare al Tribunale documenti accreditativi del domicilio della coppia in Spagna, numeri identificativi personali o un contratto di affitto. Ovvero, quale prova della residenza stabile della coppia nel territorio spagnolo potrebbero essere accettati la richiesta e il rilascio di documento di identità spagnolo, certificazione di residenza, contratti telefonici e di utenze.
I 3 mesi decorrenti dalla celebrazione del matrimonio senza la separazione
Per poter presentare la domanda di divorzio è necessario che dalla celebrazione del matrimonio siano trascorsi tre mesi e che entrambi siano d’accordo a sciogliere il vincolo matrimoniale.
2. I TEMPI
A differenza del procedimento italiano, la normativa spagnola permette di ridurre drasticamente i tempi della procedura. Difatti, la legge spagnola non prevede i tre anni di separazione personale richiesti in Italia al fine di accertare il venir meno della convivenza matrimoniale e necessari affinchè si possa presentare il ricorso di divorzio.
Inoltre, il Giudice spagnolo decide sul merito in un breve lasso di tempo, in media da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.
3. COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Affinchè si possa proporre il ricorso dinnanzi al Tribunale è necessario essere affiancati da un avvocato ed un procuratore.
Congiuntamente al ricorso dovranno essere presentati:
– Certificato di matrimonio
– Stato di famiglia dei rispettivi coniugi
– La documentazione relativa al domicilio dei coniugi in Spagna
– Il “ Convenio Regulador” : un accordo scritto con il quale i coniugi pattuiscono la regolamentazione degli aspetti patrimoniali e non ( affidamento figli e casa coniugale) inerenti al divorzio. L’accordo verrà ratificato dai coniugi dinnanzi al Giudice all’udienza fissata per il divorzio e, poi, omologato dallo Stesso Giudice con la sentenza di divorzio.
4. IL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA IN ITALIA
La sentenza emessa dal Tribunale Spagnolo dovrà essere successivamente riconosciuta dall’ordinamento italiano. La procedura del riconoscimento non richiede la proposizione di un nuovo ed ulteriore giudizio di separazione/divorzio dinnanzi al Tribunale italiano.
Ottenuto il riconoscimento della senteza del Giudice straniero in Italia, gli ex coniugi potranno iscrivere la sentenza nel Registro degli Atti Civili i cui effetti retroagiscono alla data nella quale ha acquisito efficacia in Spagna, ovvero in mancanza di opposizione cinque giorni successivi alla pubblicazione e notificazione della sentenza al procuratore dei coniugi.
Mentre, nel caso in cui sia stato stipulato il Convenio Regulador al fine di regolare gli aspetti di tipo patrimoniale sarà necessario proporre una separata ed autonoma richiesta dell’esecuzione degli accordi.
5. VANTAGGI
La procedura spagnola porta con se diversi vantaggi :
· Risparmio di tempo:
· Risparmio di stress psico-fisico
· Rientrare immediatamente in possesso della propria libertà
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO N. 2201/2003
· CAPO I
AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
e) le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) alla determinazione o all’impugnazione della filiazione;
b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
c) ai nomi e ai cognomi del minore;
d) all’emancipazione;
e) alle obbligazioni alimentari;
f) ai trust e alle successioni;
g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.
· CAPO II
COMPETENZA
SEZIONE 1
Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
Articolo 3
Competenza generale
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
– la residenza abituale dei coniugi, o
– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
– la residenza abituale del convenuto, o
– in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di “domicile” cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell’Irlanda