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Divorzio breve….Cosa fare per accelerare i tempi e sciogliere subito il legame

Con la legge 1 dicembre 1970 n. 898 viene introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del divorzio che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita. L’istituto è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 e dalla legge n 74/1987  (che ha apportato delle modifiche significative a quella istitutiva).

La disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle dinamiche sociali e culturali. Questo continua ad essere il risultato di una procedura lenta, complessa ed onerosa . Il Legislatore nazionale prevede, come presupposto necessario per avviare il procedimento de quo, il trascorrere di un periodo di tempo non inferiore ai tre anni dalla udienza presidenziale in cui viene sancita la separazione tra i coniugi.

Le attuali proposte di modifica della legge.

Di particolare rilievo è il testo unificato delle proposte di legge (C 749-1556-2325-3248-A) “Modifiche all’articolo 191 del codice e dell’articolo della legge 1 dicembre 1970 n 898 in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione dei coniugi” , ovvero il c.d. divorzio breve . L’art. 1 del Testo unificato destinato a modificare le vigenti previsioni dell’articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n898 , ha la funzione di consentire una più facile proposizione della domanda di divorzio, incidendo sulla durata del periodo intercorrente tra la separazione e la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale. Tale termine si riduce ad un anno, se non vi sono figli minori; nonché a due anni, in presenza  di figli minori. Il secondo comma prevede l’applicabilità dei nuovi termini anche alle separazioni pronunciate e alle separazioni consensuali omologate prima della data in vigore della legge, con la precisazione che, in questo ultimo caso, occorre che il procedimento di divorzio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi. L’art. 2 modifica, invece, l’art. 191 del codice civile, individuando, nel procedimento di separazione personale, il momento dello scioglimento della comunione legale in quello in cui, in sede presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati.

In attesa dell’entrata in vigore della legge del divorzio breve, il presidente dell’AMI ( Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani ), l’avv. Gian Ettore Gassani denuncia il diffondersi in Italia del fenomeno denominato  “turismo divorzile” ,dichiarando:” Gli italiani sono stanchi delle nostre leggi e dei tempi biblici per ottenere il divorzio nel loro Paese. All’estero è possibile divorziare subito senza passare per la fase della separazione.”

In molti Paesi europei, infatti, le procedure e i tempi per ottenere un provvedimento di divorzio, sono più semplici e brevi. A titolo esemplificativo, possiamo parlare della Romania, dove in 3 giorni si avviano le pratiche per il cambio di residenza ( un contratto di locazione di 3 mesi è sufficiente), entro 60 giorni ci si presenta per la prima udienza e nell’arco di un mese si ottiene la sentenza scritta. Ugualmente si può parlare della Spagna, dove nel 2005, in virtù di una legge varata  dal governo Zapatero, la fase della separazione è meramente eventuale.

Tale sistema è sorretto da due regolamenti comunitari il n. 44/2001 ed il n. 2201/2003 . Il regolamento comunitario 44/2001 concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il regolamento prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione europea siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di contestazione. La dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti, senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel regolamento.

Il  regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale mira a riunire in un unico documento le disposizioni in tali campi.

Questo disciplina la separazione e il divorzio delle coppie transnazionali, cioè composte da cittadini di nazionalità diverse o da soggetti stranieri che hanno trasferito la loro residenza in un paese diverso. Tale regolamento consente ai coniugi di scegliere la legge ritenuta più conveniente in forza di un accordo preventivo. Inoltre, i coniugi potranno scegliere se chiedere divorzio direttamente al giudice italiano, se uno dei due è straniero o residente all’estero, oppure se entrambi italiani che hanno o hanno avuto la residenza all’estero. In pratica, se si tratta di un divorzio consensuale nel quale i coniugi hanno raggiunto l’accordo su tutto, è sufficiente presentare il ricorso al giudice italiano allegando la prova della residenza all’estero :in questo caso, il giudice italiano dovrà pronunciarsi sul divorzio come previsto dalla legge straniera. L’art. 5 stabilisce che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e separazione personale purchè si tratti di legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi ,se uno di essi vi risiede ancora al momento di conclusione dell’accordo; o la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o la legge del foro.

In base all’art 14 del regolamento comunitario, una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato membro è automaticamente riconosciuta dagli Stati membri senza particolari procedure. Tuttavia, qualsiasi persona interessata può chiedere che il giudice non riconosca la sentenza di divorzio. Ciò nel caso in cui, per esempio, tale sentenza è palesemente contraria  all’ordine pubblico o, a determinate condizioni, se la decisione è contraria a un’altra decisione o ancora se l’atto introduttivo non sia stato comunicato o notificato al convenuto contumace in tempo utile. Non è richiesta alcuna procedura per l’aggiornamento degli atti di stato civile di uno Stato membro. La domanda va fatta sulla base di una sentenza di divorzio (o di separazione personale o di annullamento del matrimonio) che sia definitiva e non possa essere oggetto di ricorso secondo la normativa di tale Stato membro.

A tal proposito occorre ricordare la sentenza della Corte di Cassazione , sezione civile, n.16978 emessa in data 25 luglio 2006. Nello specifico, M.A. proponeva ricorso alla Corte d’appello di Bari chiedendo di accertare che la sentenza di divorzio pronunciata nei confronti suoi e di M.V. dalla Corte Superiore del New Jersey il 22/01/2003 , ancorchè annotata il 30/06/2004 dall’Ufficiale di Stato civile nei registri di matrimonio del Comune di Mola di Bari, non aveva i requisiti prescritti dalla legge italiana per il riconoscimento in Italia. In particolare, la ricorrente lamentava la lesione di principio di ordine pubblico per non prevedere la legge americana un periodo di separazione prima del divorzio. Questa Corte ritenne, a norma della Convenzione dell’Aja del 1980, secondo cui ciascun Stato contraente può rifiutare il riconoscimento  di un divorzio (o di una separazione personale) se è manifestatamente incompatibile  con il suo ordine pubblico, che riguardo al principio riconosciuto nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio non può essere negata la deliberazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi.

 E più recentemente è stato affermato che non può essere ritenuta contraria all’ordine pubblico , per il solo fatto che il matrimonio sia stato sciolto con procedure non identiche a quelle contemplate dall’ordinamento italiano, una sentenza di proscioglimento del matrimonio pronunciata, fra cittadini italiani, dal giudice straniero il quale abbia fatto applicazione del diritto straniero. Ed  infatti attiene all’ordine pubblico solo l’esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all’esito di un rigoroso accertamento, condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare.

CONCLUSIONI

Presupposto per l’applicazione della Legge del Paese estero in materia di divorzio è l’accordo di entrambi i coniugi separati.

Presa temporaneamente la residenza da parte di almeno uno dei due, le parti hanno due opzioni:

a)    rivolgersi al Giudice italiano chiedendo l’applicazione della Legge del Paese presso cui uno dei due ha la residenza. Naturalmente deve essere un paese che agevoli nei tempi e nelle modalità la procedura di divorzio) vedi Romania.

Depositare direttamente nel paese presso cui si è presa la residenza, il divorzio congiunto a mezzo dello Studio Legale italiano unitamente al Collega domiciliatario del paese interessato

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