Tribunale di Roma I Sezione Famiglia Sentenza dell’ottobre 2016
Delle Avvocate Maria Luisa Missiaggia e Rosalia Cancellara
Ancora un interessante pronuncia della Sezione Famiglia del Tribunale di Roma in tema di Alienazione parentale.
Ogni genitore, dopo il divorzio, deve fare di tutto per far sì che i figli mantengano con l’altro un buon rapporto e ne conservino un’immagine positiva.
Questo non solo per garantire la crescita equilibrata dei piccoli, ma anche perché in caso contrario è possibile che il giudice lo condanni al risarcimento del danno ex articolo 709-ter c.p.c. in favore dell’altro coniuge alienato.
La letteratura scientifica definisce la PAS un disturbo che insorge ogniqualvolta un genitore (alienante) metta in atto una vera e propria campagna denigratoria contro l’altro genitore allo scopo di allontanare da quest’ultimo i figli. Il fenomeno della PAS si manifesta con maggiore frequenza, pertanto, nei casi di separazione o cessazione della convivenza more uxorio, che vedono i genitori scontrarsi sull’affidamento dei figli.
Non è raro che il genitore con cui i figli convivono metta in atto strategie finalizzate a screditare l’altro genitore ai loro occhi, ostacolandone, quindi, il rapporto.
IL CASO
Il Tribunale di Roma che, con la sentenza numero 18799/2016 depositata l’11 ottobre scorso, ha condannato una donna a risarcire l’ex marito con 30.000,00 euro proprio per non aver Ella garantito e ostacolato il recupero del rapporto del padre con il figlio, avendo screditato continuamente l’uomo agli occhi del minore.
Per il giudice, la mamma avrebbe dovuto agire in maniera tale da consentire al figlio di recuperare in maniera giusta il ruolo paterno: la tutela della bigenitorialità, infatti, impone di superare tutte le mutilazioni affettive dei minori. Invece la donna non aveva fatto altro che sfuggire agli incontri programmati e ostacolare il funzionamento dell’affido condiviso con atteggiamenti denigratori della figura paterna.
DIRITTO
Nella Sentenza in commento si legge: “Ciò chiarito si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto conto che la condotta materna ha avuto ricadute dirette sulla figura dell’altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale, siano sia quella dell’ammonizione, invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo, sia quella del risarcimento del danno nei confronti del resistente che si liquida in via equitativa, valutata in relazione alle sue capacità economiche ed al protrarsi dell’inadempimento, nella somma di euro 30.000,00 al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza, potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell’affidamento dei minori.”
Motivazione perfettamente in linea con quanto sostenuto da tempo dalla Suprema Corte di Cassazione che in in varie sentenze ha evidenziato come: “Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore”.
Invece, con riferimento alla presunta sussistenza di un disturbo da PAS, la Corte ha preferito non entrare nel merito delle controversie scientifiche, tuttavia stabilendo un principio di fondamentale importanza, ossia che il giudice di merito (di primo e di secondo grado) è tenuto a verificare l’esistenza o meno di “denunciati comportamenti volti all’allontanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita equilibrata e serena”.
La Corte di Cassazione ha, per la prima volta, superato il dibattito scientifico concernente la qualificazione della PAS come vera e propria “patologia” e si è concentrata sui fatti e sui comportamenti ad essa sottostanti, che siano in grado di incidere negativamente sulla crescita dei minori, tanto da comprometterne lo sviluppo di un naturale rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Per la Corte, quindi, ogniqualvolta un genitore deduca in giudizio che i comportamenti tenuti dall’altro genitore – affidatario o collocatario, possano determinare l’insorgere di una Sindrome da Alienazione Parentale, il giudice di merito, dinanzi a cui pende la controversia, prescindendo dalle teorie scientifiche sulla validità/invalidità della suddetta patologia, ha l’obbligo di accertare la veridicità in punto di fatto dei suddetti comportamenti, potendo fare ricorso ai comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni.
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