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Nell’atto di nascita di un bambino nato in Italia da una coppia omoaffettiva femminile (mediante PMA eterologa all’estero), va indicato il nome della madre biologica ed anche quello della madre affettiva?

Avvocato, mi scusi, ma dopo la sentenza della Corte Costituzionale… Mia moglie ed io abbiamo avuto nostro figlio tramite PMA all’estero. Io l’ho partorito, ma possiamo risultare entrambe madri sull’atto di nascita, o solo io?”

La vostra domanda è divenuta cruciale all’indomani delle ultime pronunce. Facciamo insieme il punto su cosa dispone ora la legge e come si devono comportare ufficiali ed operatori.”

Fino a tempi recentissimi, la disciplina italiana della procreazione medicalmente assistita (PMA) attribuiva lo status di figlio originariamente alla sola madre biologica, escludendo la possibilità di un’immediata indicazione della madre intenzionale nell’atto di nascita anche nei casi di PMA eterologa realizzata all’estero da coppie di donne. Per la madre affettiva non restava che il lungo e incerto iter adottivo, che rinviava nel tempo il pieno riconoscimento della genitorialità e dei relativi diritti del minore.

Questo assetto è stato ritenuto dalla Corte costituzionale non più compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento. La sentenza n. 68/2025 infatti ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 legge 40/2004 nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”.

Secondo la Corte, tale esclusione violava:

  • l’art. 2 Cost. (diritto all’identità personale del minore, inteso come diritto ad uno stato giuridico certo, che rifletta la realtà affettiva e sociale in cui il bambino cresce);
  • l’art. 3 Cost. (irragionevole disparità di trattamento rispetto ai figli di coppie eterosessuali e tra figli nati da PMA all’estero e in Italia);
  • l’art. 30 Cost. (diritti del minore ad un rapporto effettivo, educativo e continuativo con entrambi i genitori).

La Consulta afferma che “il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica sia l’effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, sia il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori…”. La Corte riconosce, dunque, ancora una volta, la centralità dell’interesse del minore ma richiama anche “la responsabilità derivante dall’impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA (…) responsabilità dalla quale, una volta assunto l’impegno, nessuno dei due genitori può sottrarsi”.

Nella pratica cosa succede?

Dal punto di vista pratico, il nuovo quadro impone che nell’atto di nascita debbano essere inseriti sia il nome della madre biologica, sia quello della madre intenzionale, purché vi sia la prova del consenso espresso e della condivisione del progetto genitoriale. Non è più consentito, quindi, differire il riconoscimento della madre affettiva tramite adozione in casi particolari. La tutela è contestuale e integrale fin dalla nascita: il minore acquisisce immediatamente, nei riguardi di entrambe le madri, tutti i diritti successori, previdenziali, di mantenimento ed educativi.

Gli ufficiali di stato civile non possono più rifiutare la registrazione delle due madri a fronte di documentazione idonea. Le sentenze in esame producono effetti diretti sia nei casi pendenti sia nelle realtà pregresse in via di regolarizzazione.

Oltre la tutela: un nuovo paradigma di cittadinanza affettiva

La rivoluzione giurisprudenziale inaugurata dalla Corte Costituzionale non si limita a colmare una lacuna di tutela, ma proietta l’ordinamento verso una dimensione in cui la filiazione omogenitoriale diventa espressione di piena cittadinanza affettiva e sociale. L’atto di nascita, d’ora in poi, assume il significato di riconoscimento pubblico del progetto familiare e della relazione che sostiene il minore, a prescindere dalla biologia, ponendo un argine definitivo a ogni disparità tra bambini solo in ragione dell’orientamento dei genitori.

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