Salve Avvocato, mi sto separando da mio marito, abbiamo un figlio di dieci anni e mi chiedevo cosa succederà per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare; mi dispiacerebbe che lui dovesse improvvisamente cambiare vita e trasferirsi. È possibile che se ottenessi l’affidamento, allora, anche la casa familiare venisse assegnata nell’interesse del bambino?
L’assegnazione della casa familiare, nell’ambito della crisi della coppia, rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto di famiglia. La giurisprudenza più recente, e in particolare la sentenza della Cassazione Civile n. 13128/2025, ha riaffermato con forza che il criterio guida per il giudice deve essere esclusivamente l’interesse del minore, escludendo ogni valutazione volta a riequilibrare le posizioni patrimoniali tra i genitori.
Il quadro normativo e la funzione dell’assegnazione
L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli». La ratio della norma è quella di assicurare ai minori la continuità dell’“habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, delle abitudini e delle relazioni che caratterizzano la loro vita quotidiana. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, «l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, né un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli».
La recente Giurisprudenza
La sentenza della Cassazione Civile n. 13128/2025 si pone in linea di continuità con l’orientamento consolidato, ma offre ulteriori spunti di riflessione e chiarisce alcuni profili applicativi. La Corte afferma in modo perentorio che «la decisione sull’assegnazione della casa familiare deve essere guidata unicamente dall’interesse del minore a conservare l’habitat domestico, a prescindere da qualsiasi valutazione sull’equilibrio patrimoniale tra i genitori». Viene così ribadito che la funzione dell’istituto non è quella di compensare eventuali disparità economiche tra le parti, ma esclusivamente quella di tutelare la stabilità e la serenità del percorso di crescita dei figli.
In particolare, la sentenza sottolinea che «il giudice non può tener conto, ai fini dell’assegnazione, né della proprietà dell’immobile, né della situazione economica dei genitori, né di eventuali sacrifici patrimoniali che l’uno o l’altro potrebbe subire in conseguenza del provvedimento». L’unico parametro rilevante resta la tutela dell’interesse concreto e attuale del minore.
L’irrilevanza dell’equilibrio patrimoniale tra i coniugi
Un passaggio centrale della pronuncia merita di essere riportato: «l’assegnazione della casa familiare non può in alcun modo essere utilizzata quale strumento di riequilibrio delle condizioni economiche tra i genitori, dovendo ogni valutazione patrimoniale trovare sede esclusivamente negli strumenti propri del mantenimento». Questo principio, già affermato in precedenza dalla Suprema Corte, viene qui rafforzato e reso ancora più chiaro, anche alla luce delle frequenti richieste di uno dei coniugi di vedere riconosciute esigenze abitative o patrimoniali proprie, in assenza di un effettivo interesse dei figli a permanere nell’abitazione familiare.
La centralità dell’habitat domestico del minore
La Cassazione evidenzia che la casa familiare rappresenta «il luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica del minore, il centro degli affetti e delle consuetudini di vita». Di conseguenza, il provvedimento di assegnazione ha natura temporanea e funzionale, venendo meno con il venir meno dell’interesse del minore (ad esempio, per raggiungimento della maggiore età o per acquisizione dell’autosufficienza economica).
L’assegnazione della casa familiare, dunque, può essere disposta solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi. In assenza di tali presupposti, il giudice non può adottare il provvedimento, neppure in presenza di marcate disparità economiche tra i coniugi. La stessa assegnazione può essere modificata o revocata solo per fatti sopravvenuti che incidano sull’interesse del minore.
La giurisprudenza richiama anche la necessità di una valutazione concreta e attuale dell’interesse dei figli, evitando ogni automatismo legato alla collocazione prevalente presso uno dei genitori o alla titolarità dell’immobile.
In definitiva, ciò che deve emergere con chiarezza è che, in tema di assegnazione della casa familiare, non sono le questioni patrimoniali o la proprietà dell’immobile a guidare la decisione del giudice, ma esclusivamente l’interesse dei figli. È quindi fondamentale, nel valutare le prospettive e le strategie da adottare, concentrarsi sulle reali esigenze e sul benessere dei minori, poiché solo questo elemento sarà determinante ai fini dell’assegnazione. Ogni altra considerazione, pur comprensibile sul piano umano o economico, resta del tutto secondaria rispetto alla tutela della prole.