«Avvocato, mia figlia vorrebbe frequentare un corso di inglese. Ho già pagato la quota, ma il mio ex marito si rifiuta di rimborsarmi la sua parte, sostenendo che si tratta di una spesa ordinaria già compresa nell’assegno di mantenimento. È davvero così?»
«È una domanda che mi viene posta spesso. La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, soprattutto per quanto riguarda le attività formative come i corsi di lingua, ha creato non pochi dubbi sia tra i genitori che tra gli operatori del diritto. Vediamo insieme cosa prevede la legge e come si è espressa la giurisprudenza più recente.»
Bisogna iniziare sottolineando che il mantenimento dei figli, regolato dall’art. 337-ter c.c., impone a entrambi i genitori di contribuire alle esigenze della prole in misura proporzionale alle rispettive risorse. La legge distingue tra:
- Spese ordinarie: coprono i bisogni quotidiani e prevedibili del minore (vitto, abbigliamento, materiale scolastico di base, ecc.), e sono normalmente ricomprese nell’assegno di mantenimento.
- Spese straordinarie: riguardano esigenze occasionali, imprevedibili o di particolare rilevanza (cure mediche specialistiche, viaggi di istruzione, attività formative extra-scolastiche), e richiedono un contributo separato.
La difficoltà, nella pratica, nasce proprio nel classificare alcune voci di spesa, come i corsi di lingue, che possono apparire a metà strada tra l’ordinario e lo straordinario.
Il corso di inglese: cosa ne pensa la Cassazione
La Cassazione, con l’ordinanza 25 giugno 2025 n. 17017, ha fornito un chiarimento decisivo:
«Il corso di inglese costituisce una spesa straordinaria, in quanto non rientra tra le spese ordinarie di mantenimento, e non richiede il consenso preventivo dell’altro genitore, trattandosi di attività formativa ormai considerata necessaria per la crescita e la formazione del minore.»
Questo passaggio mette fine a molte incertezze. Il corso di inglese, infatti, anche se oggi rappresenta un’attività diffusa e socialmente rilevante, non può essere considerato una spesa ordinaria, perché comporta un impegno economico specifico e va oltre le esigenze di base garantite dall’assegno di mantenimento. La Corte aggiunge che la mancata preventiva concertazione tra i genitori non può precludere il rimborso della spesa, purché questa sia oggettivamente conforme all’interesse del minore e coerente con le sue esigenze formative.
Nella pratica quindi? Come funziona?
Si possono, dunque, delineare alcuni principi che possono prendersi come punti fermi:
- Natura della spesa: il corso di lingua, specie se extracurricolare e a pagamento, è spesa straordinaria.
- Consenso preventivo: non è necessario, a meno che la spesa sia manifestamente sproporzionata rispetto alle condizioni economiche familiari o non risponda a un effettivo interesse del figlio.
- Rimborso: il genitore che anticipa la spesa ha diritto al rimborso pro quota, salvo che l’attività sia palesemente eccessiva o non giustificata.
- Documentazione: è sempre opportuno conservare ricevute, attestati di iscrizione e comunicazioni inviate all’altro genitore, anche solo per informazione.
Dal punto di vista pratico, questa impostazione tutela sia il diritto del minore a una formazione adeguata, sia l’esigenza di evitare che la mancata collaborazione tra i genitori si traduca in un pregiudizio per il figlio.
L’inquadramento dei corsi di lingua straniera come spese straordinarie rappresenta un equilibrio tra la valorizzazione delle esigenze formative dei minori e la necessità di chiarezza nei rapporti tra genitori separati. In un contesto moderno, in cui la conoscenza delle lingue è ormai fondamentale, la giurisprudenza riconosce che queste attività non possono essere oggetto di lite o formalismi e, proprio per questa ragione, si esprime in maniera chiara ed autorevole.
Per chi assiste le parti, la sfida è promuovere una gestione collaborativa delle spese straordinarie, favorendo il dialogo e la trasparenza, senza mai perdere di vista che il vero interesse da tutelare è quello del minore.