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Il rifiuto del minore a frequentare un genitore: limiti e tutele nell’ordinamento giuridico

«Avvocato, mio figlio di 14 anni si rifiuta categoricamente di vedermi dopo la separazione. La madre sostiene di non influenzarlo, ma temo che sia colpa sua. Posso chiedere al giudice di obbligarlo a rispettare il diritto di visita?»

«La sua situazione è complessa e delicata. La giurisprudenza recente ha chiarito che il minore, se dotato di sufficiente discernimento, non può essere costretto a incontrare un genitore contro la sua volontà. Tuttavia, il giudice valuterà se il rifiuto sia spontaneo o influenzato, adottando misure per tutelare sia l’interesse del minore che i suoi diritti genitoriali. Analizziamo insieme i principi e le sentenze più significative.»

rifiuto del minore a frequentare un genitore

Il diritto di visita e l’interesse del minore

L’art. 337-ter c.c. sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, mentre l’art. 337-octies c.c. impone al giudice di valutare prioritariamente l’interesse del minore nel regolamentare i rapporti familiari. Tuttavia, come precisato dalla Cassazione, «il diritto di visita non è coercibile e deve adeguarsi alla volontà del minore, purché espressa con consapevolezza» (Cass. Civ. n. 13400/2019).

Il primato dell’autodeterminazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21969/2024, ha stabilito che «il rifiuto consapevole e motivato del minore a incontrare un genitore costituisce un limite invalicabile al diritto di visita, anche in assenza di condotte pregiudizievoli da parte del genitore escluso». Nel caso concreto, una minore di 15 anni, ascoltata dal giudice, aveva espresso un rifiuto radicato verso il padre, legato a vissuti di disagio e incomprensione. La Corte ha sospeso gli incontri, sottolineando che «l’obbligo di rispettare la volontà del minore prevale su qualsiasi esigenza di riequilibrio genitoriale».

Il diritto di visita, dunque, non è coercibile in senso stretto: non può essere oggetto di una pronuncia che imponga al minore un facere, cioè una frequentazione forzata, perché ciò rischierebbe di compromettere il suo equilibrio psico-fisico.

Il ruolo del giudice: valutazione del discernimento e mediazione

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1357/2021, ha affrontato un caso in cui una figlia di 13 anni rifiutava di incontrare il padre, accusandolo di distacco emotivo. Il giudice, dopo aver disposto l’ascolto della minore e una consulenza tecnica, ha sospeso gli incontri, demandando al Giudice Tutelare il compito di monitorare un eventuale riavvicinamento tramite supporto psicologico. La motivazione ha chiarito che «l’imposizione di incontri contro la volontà del minore aggraverebbe il trauma, vanificando l’obiettivo della bigenitorialità».

Alienazione parentale vs. autonomia del minore

Il rifiuto di un minore a incontrare un genitore può avere origini diverse: da difficoltà emotive legate alla separazione, a conflitti pregressi, fino a situazioni di disagio più profondo o a influenze, più o meno consapevoli, dell’altro genitore. È compito del giudice, con il supporto di consulenti tecnici e servizi sociali, accertare le reali motivazioni del rifiuto e valutare se la prosecuzione degli incontri possa ledere l’equilibrio psicologico del minore.

Non sempre, infatti, il rifiuto è espressione di una libera autodeterminazione: in alcuni casi può essere il sintomo di una sofferenza o di una manipolazione. In questi casi, il giudice deve intervenire per ristabilire un equilibrio, adottando soluzioni che tutelino sia il diritto del minore sia quello del genitore escluso dalla quotidianità

Nei casi di presunta alienazione parentale – ovvero l’influenza manipolatoria di un genitore – il giudice deve accertare se il rifiuto sia spontaneo o indotto. La Cassazione, con la sentenza n. 17903/2023, ha precisato che «l’alienazione va provata con elementi concreti, non potendo desumersi dal solo rifiuto del minore». Se accertata, il genitore collocatario rischia la modifica dell’affidamento o la riduzione del diritto di visita.

Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Cassazione n. 21969/2024«il minore maturo e consapevole ha il diritto di autodeterminarsi, anche quando il rifiuto sia frutto di risentimenti non oggettivamente fondati».

 

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Conseguenze per il genitore collocatario

Il genitore che ostacola gli incontri senza giustificato motivo può subire sanzioni, come la perdita dell’affidamento o l’aumento del contributo di mantenimento (art. 709-ter c.p.c.). Tuttavia, se il rifiuto del minore è autonomo, il giudice non può attribuire responsabilità al genitore collocatario.

Casi pratici e soluzioni giudiziarie

  1. Supporto psicologico: La Cassazione (n. 20107/2016) ha suggerito un «ravvicinamento graduale con l’ausilio di uno psicologo infantile», purché il minore sia disponibile a un percorso.
  2. Sospensione degli incontri: Se il rifiuto persiste nonostante gli interventi, il giudice può sospendere le visite, come nel caso deciso dal Tribunale di Firenze n. 24651/2022, dove un padre è stato escluso dalla vita del figlio dopo anni di tentativi falliti.
  3. Collocamento in ambienti protetti: In casi estremi di disagio, il minore può essere temporaneamente collocato presso parenti o strutture dedicate (Cass. Civ. n. 317/1998).

L’orientamento giurisprudenziale unanime esclude la possibilità di costringere un minore a incontrare un genitore contro la sua volontà, purché il rifiuto sia espresso con consapevolezza e non sia frutto di condizionamenti esterni.

Per gli operatori del diritto, la sfida consiste nel bilanciare il diritto alla bigenitorialità con il rispetto dell’autodeterminazione del minore, adottando soluzioni flessibili e personalizzate. La strada maestra resta quella dell’ascolto del minore, del supporto psicologico e della mediazione familiare, strumenti indispensabili per trasformare un conflitto in un’opportunità di crescita.

 

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