Torniamo a parlare dell’affidamento dei minori e delle modalità di collocamento presso i genitori. Come ormai noto, con la L. 54/2006 il legislatore ha fissato quale criterio prevalente di affidamento, quello condiviso.
Problemi sorgono quando il genitore c.d. collocatario ha necessità di spostare la propria residenza in un’altra città.
Interessi da tutelare: l’interesse primario del benessere dei bambini, e quello del genitore deciso a trasferirsi in un’altra città per motivi di lavoro e, dunque, anche il diritto al lavoro dello stesso. Ciò è espressione della tutela Costituzionale dei diritti fondamentali dell’uomo.
Come si concilia tutto questo con l’interesse della persona di età minore?
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento per il collocamento di un minore conteso tra i genitori, aveva decretato, per la madre e per il figlio, l’obbligo di dimorare fino al compimento del sesto anno di età del figlio in San Benedetto del Tronto, luogo di residenza del padre del minore. La madre reclamava alla Corte lamentando lesione dei propri diritti costituzionali e la mancata valutazione delle necessità del bambino.
Sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali esponeva la opportunità di perseguire il proprio “diritto al lavoro” (Cost. art. 4) adempiere “il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (Cost. art. 4) e per tale via realizzare “il pieno sviluppo della persona” (Cost. art. 3) che costituiva il presupposto affinché potesse svolgere serenamente ed efficacemente, nell’interesse del figlio, il proprio ruolo di madre anche dal punto di vista del reperimento delle risorse finanziarie necessarie al mantenimento proprio e del figlio.
La Procura Generale presso la Corte di Appello esprimeva parere favorevole all’accoglimento del ricorso. La Corte di appello ribadiva i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 18087/2016) secondo cui stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole.
Sulla base di questa premessa, la Corte aggiungeva che nel caso di specie il minore era da ritenere bisognoso della presenza materna, pur sempre apportatrice di quella carica affettiva tutta speciale, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza, che, al momento, si atteggiano come elementi insostituibili per garantire un corretto e armonico sviluppo psicofisico in relazione alla delicata fase di crescita.
Tale criterio relativo alla c.d. maternal preference era comunque da porre in relazione agli accertamenti compiuti dal CTU nella fase innanzi al Tribunale, e non già apoditticamente ancorato al ruolo materno.
La Corte afferma infatti che non può prescindersi dalla considerazione che la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come “munus“, occorrendo privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: l’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, elementi, tutti, che l’ausiliare nominato dal Tribunale non ha mancato di esaminare giungendo sotto gli aspetti considerati – attraverso ampia ed accurata disamina, corretta sul piano logico, oltre che su quelli giuridico e scientifico – ad una valutazione positiva in favore della madre.
Lo studio Missiaggia si occupa di tematiche relative alla separazione e al divorzio e offre consulenza legale online.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia.