A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dottoressa Vanessa Bellucci.
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Nel presente articolo una nota per indicare i requisiti.
In Italia la normativa vigente in materia di cittadinanza (l. 91/1992) prevede diverse modalità di acquisto, alcune automatiche altre subordinate al verificarsi di determinate condizioni. Vediamo di seguito analiticamente quali sono.
1) Per nascita da cittadino italiano (c.d. ius sanguinis).
L’acquisto della cittadinanza italiana avviene automaticamente se almeno uno dei genitori è italiano, anche se il bambino è nato all’estero. Ovviamente il nato deve essere riconosciuto. Se tale riconoscimento da parte del genitore italiano avviene in un momento successivo alla nascita si prospettano due diversi scenari in relazione all’età del figlio: se quest’ultimo è ancora minore, l’acquisto della cittadinanza sarà automatico, se invece è già maggiorenne potrà scegliere se conservare la propria cittadinanza o acquisire quella italiana; tale scelta dovrà essere fatta con una dichiarazione entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
2) Per nascita sul territorio italiano (c.d. ius soli).
Il bambino nato sul territorio italiano, se nessuno dei due genitori è cittadino italiano, acquista la cittadinanza al compimento del 18° anno di età, se ha sempre risieduto stabilmente e legalmente in Italia.
L’acquisto della cittadinanza, per i nati sul territorio italiano, può altresì avvenire sin dalla nascita nei seguenti casi: se i genitori sono ignoti o apolidi; se i figli non possono acquistare la cittadinanza dei genitori poiché la legge dello stato di origine dei genitori lo esclude; se sono figli di ignoti ritrovati sul territorio italiano e nessuno può dimostrare che abbiano un’altra cittadinanza.
Lo ius soli incondizionato, invece, non è applicato nel nostro paese; pertanto la sola nascita nel territorio italiano non dà diritto immediato al riconoscimento della cittadinanza.
3) Per adozione.
Il soggetto di età minore adottato da un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana; invece se la persona adottata è già maggiorenne potrà richiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia, successivi all’adozione.
4) Per acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore.
Il figlio minore di chi acquista o ri-acquista la cittadinanza italiana, acquista anch’esso automaticamente la cittadinanza. Il requisito necessario è, oltre a quello della minore età, quello della stabile ed effettiva convivenza del minore con il genitore suddetto.
5) Per discendenza e con espressa dichiarazione.
Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini, ottiene la cittadinanza italiana nei seguenti casi: se presta servizio militare per lo stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni e dichiara di voler acquistare la cittadinanza.
6) Per matrimonio.
Il coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio purché non vi sia stato scioglimento, annullamento, divorzio o separazione. Tuttavia, tali termini sono mutati a seguito dell’introduzione della L. 94/2009 in materia di pubblica sicurezza; quest’ultima ha infatti disposto che:“il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all’estero, qualora … non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
Le disposizioni in materia relative agli apolidi, si applicano anche ai soggetti che hanno ottenuto lo status di rifugiato dello Stato italiano.
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