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Conto cointestato tra i coniugi – prelievi NO al reato di appropriazione indebita se i coniugi non sono legalmente separati

In via assolutamente preliminare lo Studio Missiaggia evidenzia che le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono di proprietà dei cointestatari in parti uguali, salvo prova contraria.

Ovviamente il coniuge può dimostrare che le somme sul conto sono di sua proprietà esclusiva con ogni mezzo di prova.

Ma in caso di indebiti prelievi dal conto comune quali rimedi possono essere utilizzati dalla parte che si vede lesa?

In sede civile, potrà essere proposta un’azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dimostrando la proprietà esclusiva delle stesse. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19115/12, che risolutamente ha affermato che il soggetto che affermi che le somme presenti sul conto non debbano essere assegnate in parti uguali potrà fornire prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, ad esempio con l’esibizione di ordini di accreditamento ,di stipendi e pensioni, oppure di versamenti sul conto comune di assegni emessi a favore di uno dei cointestatari.

Il caso riguardava la vicenda di una moglie che aveva effettuato ripetuti prelievi dal conto corrente cointestato. Esaminata la documentazione bancaria dalla quale risultava che lo stesso era stato alimentato dal solo marito e che la donna, al contrario, aveva sottratto ingenti somme all’insaputa del partner, è stato affermato il diritto di quest’ultimo alla restituzione degli importi.

Ma ove i proventi provenissero da entrambi i coniugi la prova risulterebbe sicuramente più ardua, ma non impossibile.

Per quanto concerne, invece, il profilo penalistico, per completezza di esposizione si vuole ricordare ai nostri amici lettori, che il nostro ordinamento non assicura una tutela nel caso in cui l’appropriazione indebita avvenga tra persone sposate. Infatti, a norma dell’art. 649 del codice penale, non è punibile chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato.

Cosicché, nel corso del matrimonio, ad una eventuale denuncia sporta dal coniuge che si dice danneggiato, non potrà seguire un processo penale perché il soggetto agente non sarebbe considerato punibile, vista l’operatività della scriminante di cui sopra.

La scriminante in questione è applicabile a prescindere dal fatto che le parti abbiano optato per la separazione dei beni oppure per la comunione legale.

Il responsabile sarà, invece, punibile nel caso in cui i fatti-reato si siano verificati in epoca successiva all’emissione della sentenza di separazione giudiziale o dell’omologa in quella consensuale.

Per completezza di esposizione è bene ricordare come questa causa di esclusione della punibilità non operi in caso di mera convivenza, risultando assolutamente necessario per l’operatività della scriminante l’esistenza del vincolo matrimoniale.

Il tenore letterale dell’art 649 c.p. non lascia dubbi: 

 la punibilità è esclusa unicamente nei confronti dei coniugi, pertanto ha inteso così escludere dai soggetti che godono di tale impunità coloro che non sono legati da un vincolo matrimoniale e che, di conseguenza, potranno essere giudicati colpevoli, sempre che sussistano i necessari presupposti.

Segnaliamo di seguito le massime delle sentenze in materia ritenute più rilevanti.

Autorità: Cassazione penale sez. II Data: 22/12/2010 n. 2190

Classificazioni: APPROPRIAZIONE INDEBITA – Ipotesi varie – in genere 

Poiché lo stato di separazione personale ha legalmente inizio nel momento in cui acquista autorità di cosa giudicata la sentenza che dichiara o che omologa la separazione dei coniugi, senza che a tale sentenza possa riconoscersi effetto retroattivo, il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il presidente del tribunale ordina la temporanea separazione personale dei coniugi, stante il suo carattere provvisorio e non definitivo, non basta a costituire quello stato giuridico necessario per escludersi la causa di non punibilità prevista dall’art. 649, comma 1 n. 1, c.p., neppure se sia successivamente pronunciata con sentenza irrevocabile la separazione giudiziale o sia omologata quella consensuale: il provvedimento temporaneo e urgente ex art. 708 c.p.c., infatti, non dà luogo a separazione legale, ma a mera cessazione della convivenza, quest’ultima ininfluente sulla causa di non punibilità di cui al citato art. 649. (Nella specie trattavasi di un’appropriazione indebita che si ipotizzava commessa dal marito ai danni della moglie verificatasi dopo l’udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c., durante il successivo giudizio di separazione personale dei coniugi, ma prima che tra di loro fosse intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato). 

 

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 10/06/2011 n. 34866

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Fatti commessi a danno di congiunti – Non punibilità – Coniuge non legalmente separato – Provvedimenti temporanei ed urgenti del Presidente del tribunale – Autorizzazione a vivere separati – Non applicabilità della causa di non punibilità – Esclusione.. 

L’operatività dell’esimente di cui all’art. 649, comma 1, n. 1, c.p. per i delitti contro il patrimonio viene meno non con l’ordinanza presidenziale che autorizza in via provvisoria i coniugi a vivere separatamente, ma soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l’azione di separazione legale tra i coniugi. 

In senso conforme, v. Sez. II, 10 novembre 1969, n. 2940, Fossati, in C.E.D. Cass., n. 113811, secondo cui poiché lo stato di separazione personale ha legalmente inizio nel momento in cui acquista autorità di cosa giudicata la sentenza che dichiara o che omologa la separazione dei coniugi, senza che a tale sentenza possa riconoscersi effetto retroattivo, il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il presidente del tribunale ordina la temporanea separazione personale dei coniugi, stante il suo carattere provvisorio e non definitivo, non basta a costituire quello stato giuridico necessario per escludersi la causa di non punibilità prevista dall’art. 649, n. 1, c.p. neppure se sia successivamente pronunciata con sentenza irrevocabile la separazione giudiziale o sia omologata quella consensuale

Autorità: Cassazione penale sez. fer. Data: 29/08/2013 n. 46153

Classificazioni: APPROPRIAZIONE INDEBITA – Elemento materiale 

L’asportazione del mobilio da parte del marito prima della separazione integra gli estremi del reato di cui all’art. 646 c.p.; ne consegue l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 comma 1 n. 1 c.p., poiché il fatto è stato commesso in danno della moglie non legalmente separata, essendo pacifico che fra i coniugi non fosse ancora intervenuta la separazione legale. 

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