IL FATTO
Nel corso del giudizio di separazione personale instaurato innanzi al Tribunale di Novara, il ricorrente sig. X chiedeva la separazione con addebito alla moglie e l’affidamento condiviso del figlio minore Y, con collocazione abitativa presso di lui impegnandosi a curarne in via esclusiva il mantenimento.
Il ricorrente motivava la richiesta di addebito alla moglie asserendo il totale disinteresse nei confronti della famiglia dimostrato dalla donna, la quale aveva abbandonato la casa coniugale trasferendosi a casa dei suoi genitori; il ricorrente lamentava inoltre scarso interesse anche nei confronti del figlio minore, verso cui la madre aveva in più occasione mostrato atteggiamenti aggressivi davanti alle richieste del figlio di permanere presso il padre.
La sig.ra Z costituendosi in giudizio manifestava accordo alla separazione ma respingeva le accuse e la richiesta di addebito, sostenendo di essere sempre stata dedita alla famiglia e di essersi allontanata dalla casa coniugale solo per sfuggire agli atteggiamenti aggressivi ed ostili del marito; accusava inoltre il marito di averla lasciata totalmente priva di mezzi di sostentamento impedendole anche il rientro nell’abitazione, in quanto lo stesso aveva provveduto a cambiare la serratura; per tali motivi chiedeva la pronuncia di separazione con addebito al marito, l’affidamento esclusivo del minore e l’obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi.
LA DECISIONE
Con provvedimento presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva disposto l’affidamento del minore al padre, cui veniva assegnata anche la casa coniugale e a carico del quale veniva posto un obbligo di mantenimento di euro 500; tempi e modalità di incontro tra madre e figlio dovevano essere concordati con il minore.
Avverso il suddetto provvedimento presidenziale la ricorrente proponeva ricorso; tuttavia, nel corso dell’udienza fissata per la decisione, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo e di conseguenza il ricorso veniva dichiarato irricevibile.
Il Tribunale accoglieva la domanda di separazione; disponeva l’affido condiviso del figlio minore, con collocazione abitativa presso l’abitazione materna e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo termini e modalità concordati con il minore stesso; disponeva altresì che il padre corrispondesse la somma mensile di € 500 quale contributo al mantenimento del figlio (oltre a provvedere al 100% alle spese straordinarie di carattere scolastico, medico e sportivo) nonché la somma di € 500 per il mantenimento della moglie; assegnava al marito la casa coniugale.
OSSERVAZIONI
La moglie abbandona (temporaneamente) la casa coniugale, il marito cambia la serratura ed attua un processo di alienazione del figlio alla madre; nel corso del giudizio tuttavia viene raggiunto un accordo che permette l’affidamento condiviso del minore e la definizione concordata di modalità di frequentazione del genitore non affidatario.
A commento della decisione de qua, è interessante evidenziare due aspetti: il primo attinente all’affidamento condiviso del minore, il secondo relativo invece all’assegnazione della casa coniugale; in relazione ad entrambi i profili, emerge con chiarezza il ruolo del dialogo e della mediazione tra i coniugi, che hanno consentito di superare nel modo più indolore possibile una situazione inizialmente caratterizzata da una evidente sindrome di alienazione parentale.
Sotto il primo profilo (affido condiviso), il Tribunale afferma: “si osserva come la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo. L’affidamento ad entrambi i genitori tende infatti ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano … pur tenendo conto della conflittualità tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore, non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse di Y”.
E’ lo stesso figlio minore a chiedere di risiedere presso la madre, abbandonando l’iniziale atteggiamento di rabbia e di rifiuto nei confronti della stessa, ritenuta unica responsabile della crisi coniugale anche a causa dell’atteggiamento alienante del padre; la pur forte conflittualità tra coniugi, riconosciuta dal giudice, non impedisce l’affidamento condiviso e la libera scelta del minore di vivere con la madre e al tempo stesso frequentare il padre.
In ordine al secondo profilo (assegnazione della casa coniugale) può a prima vista apparire singolare la decisione di assegnare la casa coniugale al padre, genitore non affidatario; tuttavia un’attenta lettura della motivazione mostra agevolmente la ragionevolezza della decisione, in considerazione del fatto che la madre aveva già da tempo fissato altrove la propria dimora (non aveva esperito neppure l’azione di reintegrazione nel possesso a seguito del cambio della serratura ad opera del marito), e che in tale altra dimora il minore aveva scelto di risiedere. L’assegnazione della casa coniugale alla madre affidataria pertanto, nel caso di specie, non avrebbe risposto all’interesse del minore, contrastando anche con quanto i membri della famiglia avevano deciso di comune accordo.