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Relazione sentimentale con minorenne: quando non v’è reato

Il fatto

Una ragazza quasi maggiorenne si invaghisce ed inizia spontaneamente una relazione sentimentale con un suo professore; la mamma, affidataria esclusiva della ragazza, accertata la frequentazione tra la minore e il predetto professore, spaventata da ogni eventuale sua responsabilità penale e civile legata all’esercizio della potestà genitoriale, si rivolge al nostro “Studio donne” per ottenere un parere legale.

Osservazioni

A seguito di un attento esame della fattispecie, rileviamo che il caso oggetto della nostra riflessione non può certo integrare il reato di cui all’art. 609 quater c.p. cosi come modificato dalla legge 66/1996 atteso che:
1. non si è realizzato l’elemento materiale del reato stesso, ovvero il compimento dell’atto sessuale in sè, la consumazione del rapporto, nè alcuna forma di congiunzione carnale in quanto la ragazza quasi maggiorenne, non ha nè 14 nè 16 anni previsti per ravvisare la notizia di reato:
2. si deve escludere altresi’ l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo o la colpa nella commissione del fatto, tenuto conto che trattasi di relazione nata senza alcuna costrizione fisica nè tanto meno psicologica.
La norma di cui all’art. 609 quater c.p. infatti punisce con la stessa pena prevista dall’art.609 bis  c.p. ovvero dai cinque ai dieci anni di reclusione “chiunque al di fuori dalle ipotesi previste da questo articolo, compia atti sessuali con persona che al mometo del fatto non ha compiuto 14 anni; non ha compiuto gli anni 16, quando sia ascendente, tutore o altra persona per cui per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia il minore è affidato o che abbia con questo una relazione di convivenza”.
Se quindi, in ordine al profilo della resposabilità penale ex art. 609 quater c.p. , nessuna reato può dirsi commesso dal professore, nulla esclude che lo stesso possa essere destinatario di provvedimenti di carattere cicvile adottati dalla Scuola o dal Provveditorato, essendosi legato sentimentalmente ad una sua alunna in violazione di ogni regola deontologica di correttezza e professionalità. Il presente articolo, lungi dal voler esprimere giudizi personali e gratuiti sulla storia e sulle scelte personali dei protagonisti, vuole invece sottolineare l’incisività e l’importanza che la legge n. 66/1996 ha avuto nel panorama legislativo, con l’intento già affermato di arginare e combattere il brutale fenomeno degli atti sessuali compiuti nei confronti dei minori, punendone in maniera esmplare  e severa i colpevolo, con la conseguente modifica degli articoli del codice penale.
Ttuttavia nella nostra fattispecie, data la mancata certezza della platonicità della relazione intrattenuta tra i due in ambiente privato e controllato, lo stato di equilibrio psicologico della minore, già vittima di un ambiente familiare poco sereno a seguito della separazione legale altamente conflittuale tra i genitori, non può escludersi in toto che possano essere ravvisati gli estremi di cui all’art. 609 bis c.p. e seguenti, cosi’ come modificato dalla legge n. 66/1996 che punisce con la reclusione da 5 a 10 anni “chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali”; alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
La fattispecie in oggetto potrebbe concretizzarsi non solo laddove fosse compiuto l’atto sessuale in sè ma anche e soprattutto ove l’insegnate, nel suo comportamento, approfittasse della naturale immaturità della ragazza sensibie all’autorità derivante dalla qualifica di professore, creando cosi nella monore uno stato di sudditanza e dipendenza psicologia che l’ha resa involontaria protagonista dell’intera vicenda.
A tal proposito preme sottolineare come la novità introdotta dal testo di legge sia stata l’aver allargato il concetto di atti sessuali, comprendendo qualsiasi atto necessario e sufficiente a ledere il bene protetto che nel caso in esame è la libertà sessuale del minore.
Il segnale forte che il legislatore ha voluto dare per cercare di fermare il dilagante e devastante fenomeno rappresentato dagli abusi a danno dei minori, purtroppo troppo spesso attuale nelle cronache del nostro paese, è stato raggiunto attraverso l’approvazione di un testo di legge garantista e severo, il cui unico obiettivo è quello di difendere e proteggere i minori.
Parliamo di soggetti indifesi, privi di ogni malizia, non ancora dotati di quegli strumenti e di quelle capacità di difesa verso ogni forma di violenza, di adulti spesso capaci di atti crudeli compiuti a danno dei minori stessi.

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