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Il ricorso d’urgenza è necessario per ottenere una decisione più veloce rispetto ad una causa ordinaria.
I provvedimenti d’urgenza costituiscono misure cautelari residuali, e sono concessi solo se l’ordinamento giuridico non prevede un provvedimento cautelare tipico, volto a tutelare il diritto fatto valere in riferimento al possibile pregiudizio lamentato.
Inoltre, i provvedimenti d’urgenza sono provvedimenti cautelari atipici, in quanto non sono destinati alla tutela di una specifica classe di diritti soggettivi.
Questo tipo di ricorso viene disciplinato dall’art. 700 c.p.c. e costituisce una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito.
Il ricorso d’urgenza è subordinato alla presenza di due presupposti:
1) il fumus boni iuris, ossia il diritto del ricorrente, il quale deve apparire fondato sulla base di un semplice giudizio di carattere sommario.
Il diritto fatto valere deve essere verosimile già dalla lettura del ricorso d’urgenza e sulla base delle prove portate in giudizio.
In altri termini, non deve essere necessario ricorrere ad un’istruttoria accurata ovvero a prove complesse.
La parte interessata può ricorrere al procedimento d’urgenza se non è possibile chiedere altre misure cautelari tipiche (il sequestro, una denuncia di danno temuto o di nuova opera) o quando la misura cautelare tipica non è adeguata a garantire la soddisfazione delle posizioni soggettive lese nei tempi necessari per la definizione del giudizio.
2) Il periculum in mora, ossia il possibile pregiudizio che il soggetto subirebbe nel corso di un ordinario giudizio di merito.
Il ricorrente deve dimostrare che, in mancanza di una immediata tutela, il suo diritto sarebbe irrimediabilmente compromesso.
Secondo la giurisprudenza, la nozione di imminenza coincide con l’incombente minaccia del pregiudizio che, ravvisata dal giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.
Il periculum in mora deve essere presente non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in corso di causa, e “tale requisito dell’imminenza-attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall’evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito” (Trib. Roma 8.3.2002).
L’urgenza consiste nel fatto che, qualora il ricorrente intentasse un giudizio ordinario, subirebbe un danno irreparabile. Un esempio di scuola, infatti, è quello dell’impugnazione di graduatorie di supplenza per un determinato anno scolastico. Con una causa ordinaria ed relativi tempi giudiziari, non inferiori ad un anno, il riconoscimento del diritto dell’insegnante sarebbe vano, poiché l’anno scolastico e le relative supplenze sarebbe passato.
Se il giudice ritiene che uno dei due presupposti ovvero entrambi, per il ricorso alla tutela cautelare ex art. 700 cpc, non sussistano, rigetta il ricorso, eventualmente condannando alle spese processuali la parte ricorrente.
Il ricorrente, tuttavia, potrà far valere le sue ragioni e ricominciare la causa, attivando il procedimento ordinario.
Le decisioni dei tribunali sono molto rigorose nel valutare l’urgenza, onde evitare che tutti possano ricorrere a tale strumento, eludendo la causa ordinaria.
Dunque, solo con la piena dimostrazione che, attendendo i tempi di una causa ordinaria, non ci sarebbe più modo di ottenere tutela, è possibile accedere al ricorso ex art. 700.
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Il procedimento cautelare d’urgenza inizia con il deposito di un ricorso da parte dell’interessato.
Il ricorrente deve indicare:
In particolare, ricorso d’urgenza cautelare deve contenere l’esatta indicazione della domanda della causa di merito e permetterne l’individuazione in modo certo, in quanto solo l’indicazione del contenuto del giudizio di merito consente:
1) di accertare il carattere strumentale al giudizio di merito;
2) la verifica della competenza del giudice adito;
3) la tutela del soggetto destinatario passivo del provvedimento. Quest’ultimo, infatti, deve poter essere in grado, nel giudizio di merito, di poter richiamare l’attività previamente svolta, chiedendo il rigetto della domanda di controparte, già virtualmente formulata nel ricorso.
Il procedimento del ricorso d’urgenza si svolge senza forme particolari, e questa maggiore libertà consente di pervenire ad una decisione anche solo dopo una o due udienze.
Il giudice adotta discrezionalmente la misura cautelare che gli appare più idonea ad assicurare gli effetti della decisione di merito, indicando dettagliatamente le modalità di attuazione della misura, la quale non deve produrre effetti di natura irreversibile o difficilmente eliminabili all’esito dell’eventuale giudizio di merito.
La durata della ricorso d’urgenza dipende dalla complessità della vicenda. Per le questioni che possono essere decise solo sulla base della lettura di documenti, il giudice può emettere la decisione in solo 4-5 mesi, diversamente, impiegherà 9-10 mesi per le controversie più complesse, ad esempio quelle che richiedono l’escussione di testimoni .
Un altro aspetto fondamentale di questo tipo di giudizio riguarda il costo, il quale è dimezzato rispetto al giudizio tradizionale. Il contributo unificato da pagare è quello previsto per il corrispondente scaglione ridotto della metà.
Se il giudice accoglie il ricorso, la parte ottiene un titolo esecutivo che potrà far valere nei confronti dell’avversario al pari di una normale sentenza, L’ordinanza che emette il giudice in via d’urgenza, tuttavia, non costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto la legge non lo include tra i provvedimenti giudiziali ai quali attribuisce tale effetto.
La parte soccombente può presentare reclamo nel termine di 15 giorni. Il termine è perentorio e si calcola dalla pronuncia del provvedimento che si vuole contestare.
Si precisa che il reclamo consiste in un rimedio con cui è possibile far valere sia i vizi di rito che di merito, nonché per motivi rilevanti in fatto ed in diritto.
Se invece il giudice rigetta il ricorso, il ricorrente può presentare reclamo entro 15 giorni al collegio del medesimo tribunale.
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Dopo la riforma della legge 80/05, il procedimento ex art. 700 cpc è retto dal principio della strumentalità attenuata, nel senso di provvedimento che ha natura prevalentemente anticipatoria, cui può non seguire la fase di merito.
Nell’ambito del diritto di famiglia, l’applicazione del ricorso ex art. 700 cpc è molto limitato, essendo una misura non invocabile strumentalmente ai giudizi di separazione e divorzio; tali giudizi, infatti, prevedono proprie misure ad hoc ,
Quanto appena esposto giustifica le numerose pronunce di inammissibilità della tutela d’urgenza atipica di cui al 700 nei procedimenti inerenti il diritto di famiglia.
A titolo esemplificativo un provvedimento del Tribunale di Trani stabiliva che: “Ogni accertamento patologico del rapporto coniugale va risolto nella sede sua propria, che è quella della separazione personale, e l’eventuale violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio viene valutata non ai fini di una pronuncia autonoma di accertamento o di condanna, bensì ai fini di una pronuncia di addebito. Il ricorso ex art. 700 cpc non è consentito in materia di rapporti familiari dove sono previste solo misure tipiche d’intervento” (Trib. Trani, 7/11/20081).
Ebbene, il ricorso ex 700 cpc nel diritto di famiglia, viene rigettato dai giudici, poiché il diritto di famiglia prevede numerosi rimedi tipici, per tutelare le parti da qualsiasi illecito subito dal partner, senza ricorrere al ricorso d’urgenza.
In tal modo risultano coperte tutte le fattispecie di possibili abusi e non vi è alcuno spazio per il ricorso alla tutela residuale dell’articolo 700 cpc.
Difatti, in caso di presentazione di un ricorso d’urgenza in base all’articolo 700, il giudice non fisserà neanche la prima udienza di comparizione delle parti, ma si limiterà a rigettare il ricorso già dopo il suo deposito.
A titolo di esempio, nel diritto di famiglia sono previste i seguenti rimedi tipici:
Infine, è necessario specificare che “I provvedimenti a tutela dei figli possono essere emessi, in caso in cui l’urgenza sia tale da non ammettere eventuali dilazioni di tempo e vi sia il rischio di eventuali ripercussioni lesive nei confronti degli stessi, anche inaudita altera parte (Trib. Padova decreto del 28 luglio 2016). Occorre tuttavia aggiungere che solo l’art. 336 c.c., in relazione ai rimedi di cui agli artt. 330 (decadenza della responsabilità genitoriale) e 333 c.c. (condotte pregiudizievoli), permette una pronuncia c.d. inaudita altera parte, mentre ai sensi dell’art. 337-ter c.c. il giudice può intervenire di sua volontà per prendere decisioni volte all’interesse dei figli, in tutti gli altri casi, il principio del contraddittorio non può essere superato dall’urgenza della decisione.
In conclusione, è chiaro che l’ordinamento giuridico italiano ammette numerose forme di rimedi atti a tutelare i soggetti nell’ambito familiare, pertanto non vi è alcuna ragione di ricorrere al rimedio del ricorso d’urgenza di cui all’art. 700 cpc, che nella maggior parte dei casi, verrà rigettato dal giudice.