Che cosa è cambiato nei Tribunali delle maggiori città italiana e come l’immigrato riceve tutela nelle Aule con Avvocati competenti?
La legge 46/2017 riforma alcune delle norme in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Una delle novità più rilevanti è la costituzione di 26 nuove sezioni di Tribunale specializzate in materia, con sede nei capoluoghi di Corte d’appello.
Per esempio, nel Tribunale civile di Roma è stata istituita la sezione XI bis dedicata unicamente all’immigrazione.
Le sezioni specializzate giudicheranno, in composizione monocratica, sulle seguenti questioni:
1) mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale;
2) mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
3) l’impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di protezione internazionale;
4) accertamento dello stato di cittadinanza;
5) impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza;
6) diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
7) accertamento dello stato di apolidia;
8) impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
LA COMPETENZA
Per determinare la competenza delle sezioni specializzate sono stabiliti i seguenti criteri:
1) il luogo in cui il richiedente ha la dimora;
2) il luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
3) il luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa del sistema di protezione; di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 416/1989.
LA PROCEDURA
Le controversie in materia di protezione internazionale davanti alle nuove sezioni specializzate sono regolate dal rito camerale.
Cosa significa rito camerale?
Questo rito è disciplinato dagli articoli 737 e ss del codice di procedura civile, ed è caratterizzato principalmente per il fatto di non svolgersi nelle forme ordinarie né in pubblica udienza: il giudice, infatti, delibera senza la presenza del pubblico ma ritirandosi, appunto, in “camera di consiglio“, ossia, generalmente, nel suo ufficio in tribunale.
Un esempio di questo tipo di procedimenti è rappresentato da quelli di cd. “volontaria giurisdizione”, che non hanno natura contenziosa ma riguardano, ad esempio, la nomina e la revoca di curatori o tutori di inabilitati o incapaci.
Il ricorso contro i provvedimenti in materia di riconoscimento emanati dalle Commissioni è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione (o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) e può essere depositato anche a mezzo posta o tramite rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Introdotto il ricorso, è previsto un termine per il deposito delle note difensive e della documentazione, compreso il file della videoregistrazione, da parte della Commissione territoriale (entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso da parte della Cancelleria) e il termine entro cui l’interessato può depositare una propria nota di replica.
L’udienza orale è prevista solo quando si è in presenza di elementi nuovi o indispensabile ai fini dell’integrazione dei fatti e delle prove allegate nel ricorso.
Un altro caso di udienza orale è quando il giudice, visionata la videoregistrazione, ritiene necessario sentire personalmente il richiedente o chiedere chiarimenti alle parti. Infine è prevista anche quando l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta.
Il procedimento camerale si definisce con decreto entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso e, in seguito alla riforma è ricorribile solo per Cassazione.
Ci occupiamo dei ricorsi avverso i mancati permessi di soggiorno con successi nell’ottenimento della revoca del diniego.