Quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, di separazione fra coniugi, nei quali cani, gatti ed altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente.
Il fatto che il microchip del cane sia intestato ad uno dei coniugi non determina in senso assoluto la proprietà dell’animale.
E’ quanto è capitato proprio all’Avv. Missiaggia che racconta: “Il mio compagno, ora ex naturalmente, è scomparso dalla mia vita e ha portato via con sé il nostro gattino. La storia: il 5 dicembre 2015 regalo al mio compagno Miu, un splendida gattina bianca di due mesi e con un certo piglio caratteriale. L’adoravo. Conoscendo il soggetto, avevo precisato al mio compagno che, nel caso in cui mai ci fossimo lasciati, avrei preferito l’affido congiunto. Abitando infatti in due città diverse, Miu veniva solitamente a stare da me quando Lui partiva. Scomparso miracolosamente dalla mia vita, il mio ex compagno ha evitato accuratamente di dirmi che fine ha fatto il gatto. Alcuna notizia ne’ informazione si è premurato di farmi pervenire, nemmeno per concordare su chi di noi due se ne sarebbe dovuto occupare”.
La normativa
Un disegno di legge proposto già nel 2009 proponeva l’introduzione del XIV-bis del libro I, con l’introduzione degli artt. 445 bis, ter e quater c.c., dedicato all’affidamento degli animali di affezione in caso di separazione.
L’art. 455-ter avrebbe dovuto disporre che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o congiunto dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.
In caso di separazione verranno quindi ascoltati i coniugi, per sapere se è possibile trovare un accordo pacifico. Verranno ascoltati i figli e altre persone che convivono sotto lo stesso tetto. Se ce ne fosse bisogno verrà sentito anche un esperto in comportamento animale per aiutare a decidere quale sia la soluzione migliore.
La giurisprudenza, in casi come questi, ha ritenuto conforme all’interesse dell’animale che quest’ultimo sia affidato a quello, fra i due ex partner, che sia nelle condizioni di garantire il miglior benessere dell’animale, nel caso in cui la coppia scoppi.
Gli accordi in sede di separazione
Le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura dell’animale domestico rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talché nulla questioni circa il loro inserimento nell’accordo di separazione e conseguenza omologa.
Per quanto riguarda le condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l’animale, esse (ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori) di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l’animale (in via alternata) e la responsabilità sullo stesso.
In caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi; per contro, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico.
Lo Studio Missiaggia si occupa di problemi legati alla famiglia e fornisce supporto in tema di separazioni e divorzi tramite consulenza legale online.
A cura dell’Avvocato Maria Luisa Missiaggia.