In sede di separazione dei coniugi con figli minori, il modello di affidamento della prole che il Giudice deve prediligere è quello condiviso ad entrambi i genitori.
La legge 54/2006, infatti, novellando la precedente disciplina, ha disposto che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (…)”.
Spese straordinarie per il mantenimento
In caso di divorzio subentrano i costi del divorzio e le problematiche relative al mantenimento dei figli.
Se, dopo la separazione o il divorzio, il giudice dispone l’affidamento esclusivo del figlio minore, tutte le spese straordinarie per la crescita, la salute, l’educazione, l’istruzione e il mantenimento di quest’ultimo possono essere decise, singolarmente, dal genitore affidatario senza bisogno del consenso anche dell’ex; quest’ultimo, tuttavia, resta obbligato a concorrere alla sua parte di spesa, rimborsando il 50% dei costi sostenuti dall’altro genitore (o la differente percentuale stabilita dal giudice). È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una recente sentenza (Trib. Roma sent. n. 13182 del 21.06.2016).
Affidamento esclusivo: il caso
Nel caso di affido esclusivo con voci di spese straordinarie in favore del figlio previamente specificate dalla sentenza di divorzio, queste ultime possono essere decise solo dall’affidatario senza previo accordo con l’altro genitore.
Lo stabilisce il Tribunale di Roma con la sentenza n. 13182 del 21 giugno 2016 (Sezione prima, Giudice Galterio). Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con cui era stato richiesto il rimborso di tali spese straordinarie, la domanda riconvenzionale dell’opposto/debitore non è stata, inoltre, ammessa.
La sentenza ha specificato che la richiesta del pagamento delle spese straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e per le spese scolastiche trova la sua ragione d’essere nella sentenza d’appello sulla pronuncia di divorzio che, sostanzialmente, ricalca l’assetto esclusivo dell’affidamento del figlio alla madre, già disposto in primo grado, caricando alcuni specifici oneri interamente in capo al padre.
Per il Tribunale romano, con l’affido mono genitoriale al solo affidatario che decide da solo della salute, educazione e istruzione della prole, le decisioni relative alle spese straordinarie (salute e scuola) spettano, ove previsto dalla sentenza, in via esclusiva al genitore esercente la responsabilità mono-genitoriale sulla prole. In altre parole, l’esclusiva facoltà di scelta resta onere e responsabilità del genitore affidatario, sia in punto di an che di quantum.
L’avvocato Missiaggia insieme al suo studio affianca le persone nelle separazioni e i divorzi fornendo consulenza legale online.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia