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FOTO DEI FIGLI MINORENNI SU FACEBOOK? Multa fino a 10.000,00 euro

A stabilirlo è un’ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017 secondo cui: “non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini dei minori postate su Facebook e altri social, ma può decidere anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli danneggiati”.

Un precedente unico in Italia, che detta un principio di diritto forte a tutela dei minori, nel solco di numerose pronunce che negli ultimi anni hanno costretto i genitori a disattivare i profili Facebook aperti a nome dei figli o a rimuoverne le fotografie pubblicate nelle proprie pagine social.

Infatti le disposizioni che regolano la gestione pubblica dell’immagine dei minori da qualche anno sono entrate anche nelle condizioni dei ricorsi per separazione consensuale e di divorzio, per evitare controversie: i genitori si mettono d’accordo da subito sull’utilizzo delle foto dei figli sui social o come sfondo dei profili Whatsapp, in genere vietandone l’utilizzo e chiedendo l’omologa da parte del tribunale.

La Normativa

La ratio dei divieti e degli ordini di rimozione è semplice.

L’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Lo stesso dispone il decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è un dato personale e non può essere diffuso se non c’è l’autorizzazione dell’interessato. In più i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991.

I figli non fanno eccezione, anzi gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei loro confronti che – tradotto e attualizzato – include anche la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Se i genitori disattendono questi doveri può intervenire il giudice con sentenze che negli ultimi anni si sono mosse tutte nella stessa direzione: quella di tutelare i minori dai rischi di una sovraesposizione sui social.

Il Caso

L’ordinanza in commento ha come presupposto il caso di un sedicenne che ha chiesto al Giudice la rimozione dei post pubblici della madre che lo riguardavano. Il Giudice ha accolto la richiesta dell’adolescente ordinando alla madre l’immediata rimozione dei post ammonendo la donna circa il reiterarsi della condotta che potrebbe costarle una sanzione di circa 10.000,00 euro.

Il riferimento normativo che ha portato alla decisione del giudice è contenuto in particolare nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Senza contare che i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata del 1989.

I Precedenti

Ma non è la prima volta che il tema delle foto dei figli sui social network finisce davanti al giudice. Ad esempio recentemente una sentenza del Tribunale di Mantova ha stabilito che i genitori possono postare solo se c’è il consenso di entrambi. Nel caso specifico, un papà di due bimbi (3 anni e mezzo la bimba, uno e mezzo il più piccolo) aveva presentato ricorso contro la ex moglie chiedendo al giudice di rivedere le condizioni regolanti i rapporti genitori/figli «alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre». Tra cui spiccava proprio l’abitudine di postare le foto dei bimbi sui social. «Comportamento questo – ha scritto il Tribunale di Mantova – che integra violazione della “tutela dell’immagine”, contemplata dall’articolo 10 del codice civile, della “tutela della riservatezza dei dati personali”, prevista dal Codice della privacy, nonché della Convenzione di New York nel punto in cui stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”».

E già nel 2013 il Tribunale di Livorno aveva prescritto la disattivazione di un profilo Facebook aperto a nome della figlia minore e l’eliminazione delle foto dal suo profilo. Eppure le questioni legate alla visibilità dei figli continuano a dividere i genitori, soprattutto in fase di crisi familiare, portando a chiedere ai giudici di pronunciarsi anche sui profili educativi.

I minori vanno protetti da ogni tipo di abuso e l’Avv. Missiaggia con Studiodonne da sempre sono impegnati in questa battaglia. Contattate lo studio per una consulenza legale per trovare la tutela più efficace per il vostro caso.

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