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MANTENIMENTO: STOP AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI DOPO I 34 ANNI D’ETA’

Mantenimento dei figli: a cura dell’ Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Rosalia Cancellara

Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è una questione molto dibattuta sia in giurisprudenza che in dottrina.

Da ormai molto tempo si è affermato il principio per cui un genitore è obbligato al mantenimento della prole maggiorenne fin quando i figli non raggiungano l’indipendenza economica.

Ma se l’indipendenza economica stenta ad arrivare quid juiris. I malcapitati genitori dovranno mantenere il figlio a vita?

Assolutamente no. Al massimo i figli non economicamente indipendenti oltre un certo limite di età potranno chiedere gli alimenti. A sancirlo è il Tribunale di Milano (relatore dottor Buffone) con un’ordinanza di pochi giorni fa.

IL CASO

Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di separazione di due anziani coniugi con due figli quarantenni, uno indipendente economicamente e l’altro no.

Il padre chiedeva l’assegnazione della casa familiare a sé in ragione dello stato di non indipendenza economica del figlio e la contribuzione della madre al suo mantenimento.

Il giudice ha respinto entrambe le domande.

IL DIRITTO

Il ragionamento dei Giudici Milanesi è chiaro e pienamente condivisibile.

Con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una dimensione di vita autonoma che lo rende al più meritevole dell’assegno alimentare ma non più del mantenimento.

Pertanto non va più trattato come “figlio” bensì come un “adulto”.

Ebbene in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura in quanto “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di in percorso di formazione”. (Cass. n. 18076/2014 e Cass. SS UU n. 20448/2014)

Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata in modo da escludere, sul piano giuridico, che l’obbligo si protragga senza limiti di tempo al di là dei quali si risolverebbe, come è stato evidenziato in dottrina in “forme di parassitismo di ex giovani in danno dei loro genitori sempre più anziani”.

Pertanto il tribunale Milanese ha concluso che “in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che da quel momento in poi, il figlio stesso possa semmai avanzare le pretese riconosciute all’adulto ovvero gli alimenti”, ha rigettato la domanda di mantenimento del figlio quarantene ancora inoccupato.

Pronuncia storica del Tribunale meneghino destinata ad aprire nuovi scenari su questo tema e interrompere il mantenimento ai figli c.d. “bamboccioni”.

Studiodonne con l’Avv. Maria Luisa Missiaggia difende anche i diritti dei genitori vessati dalle richieste economiche di figli ormai adulti.

…segue testo ordinanza…

ORDINANZA  Rilevato che …. e …., hanno contratto matrimonio … in …, in data …. (atto n. …); dall’unione sono nati i figli … (…1974) e .. (…1976), entrambi maggiorenni;  Letto il ricorso introduttivo del procedimento e preso atto delle dichiarazioni rese a verbale; Riproduzione riservata 1 [Giurisprudenza] Il Caso.it  premesso che nell’odierna fase sommaria, allo stato, deve assegnarsi prevalente efficacia probatoria al comportamento processuale tenuto dalle parti, ai documenti allo stato versati nel fascicolo nonché alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e dalla parte resistente, salve le eventuali modifiche rese necessarie dal successivo sviluppo del procedimento;  rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente si è costituita tardivamente,  ritenuto che, quanto a …, questi è maggiorenne e indipendente ed offre ospitalità alla madre, la quale è senza reddito e senza dimora;  ritenuto che, quanto a …, il padre ne allega le difficoltà economiche e la attuale convivenza con il padre, al punto da giustificare l’assegnazione della casa familiare;  ritenuto che, al cospetto di un adulto di 41 anni, non possa optarsi per il beneficio del vincolo ex art. 337-sexies c.c., fuori dai casi in cui si tratti di figlio maggiorenne in condizione di handicap grave; infatti, con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come “figlio”, bensì come adulto; giova infatti ricordare che, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Questa lettura più recente della Cassazione ha trovato la piena conferma delle Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 settembre 2014 n. 20448, punto n. 6.1.2). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”» (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).  ritenuto che, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto (v. regime degli alimenti);  ritenuto tuttavia, che comunque … abita con il padre che, quindi, sopporta costi anche per il medesimo; il … ha un reddito da pensione di euro 700 mensili circa e paga un canone di locazione di euro 350,00 mensili;  ritenuto che la situazione delle parti sia effettivamente di chiaro disagio economico e sociale, allo stato supportato dalle reti familiari e parentali; d’altro canto, proprio alla luce dei dati Riproduzione riservata 2 [Giurisprudenza] Il Caso.it attuali, non è possibile rintracciare, in favore della moglie, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nell’importo da questa indicato (euro 300), anche sotto forma di alimenti ex art. 433 c.c.; è però ben vero che il matrimonio ha avuto lunghissima durata (… anni), ha ospitato una piena genitorialità e reso i coniugi anche uniti nella gestione delle attività lavorative; la moglie non gode nemmeno di pensione, si alimenta grazie al supporto della beneficienza spontanea e ha una dimora grazie al figlio; il marito, comunque, ha un reddito da pensione garantito nel tempo sine die e ha alloggio in locazione; a fronte del suo reddito, si giustifica un assegno di mantenimento per la moglie di euro 100,00 mensili tenuto conto anche del fatto che si tratta di importo che l’onerato potrà detrarre dal reddito ai fini fiscali; Per Questi Motivi letto ed applicato l’art. 708 c.p.c. 1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l’obbligo del reciproco rispetto. 2. Respinge la richiesta di assegnazione della casa familiare sita in .. 3. Pone a carico di … un assegno di mantenimento in favore della moglie, …, nella misura di euro 100 mensili, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ISTAT dalla mensilità di marzo 2017. Visto l’art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, 4. Dà atto che per effetto dell’odierna ordinanza ex art. 708 c.p.c., cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell’art. 191 c.c. Manda alla Cancelleria di comunicare all’ufficiale dello stato civile il presente provvedimento, ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione omissis Manda alla cancelleria per quanto di competenza Milano, lì 29 marzo 2016 Il Presidente del Tribunale f.f. dott. Giuseppe Buffone

 

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