Assegno divorzile e disparità di reddito tra marito e moglie
“Avvocato, vorrei chiedere il divorzio da mio marito. Ho un assegno di mantenimento, ma non alto. Ho scoperto che mio marito è socio di una grossa società.
Io lavoro ma ho perduto molte opportunità di avanzamento di carriera per occuparmi dei figli negli anni di matrimonio. Il divario di reddito tra me e mio marito durante la vita coniugale è sempre stato molto alto. Tre anni fa ci siamo separati e l’anno scorso il mio ex ha ricevuto una somma pari ad euro 500.000,00 derivante dagli utili distribuiti dalla società di cui è socio insieme alla sorella sin dai tempi del nostro matrimonio. Ho diritto all’assegno divorzile?”
In primo luogo, la domanda della cliente ci dà l’opportunità di chiarire la natura e la funzione dell’assegno divorzile e di evidenziare l’elemento nuovo della società scoperta dopo la separazione.
Il criterio composito stabilito dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 hanno riconosciuto all’assegno divorzile una funzione c.d. “composita” e dunque non una mera funzione assistenziale ma anche una funzione “compensativa” e “perequativa”.
La funzione “compensativa” riconosce il contributo personale ed economico dato dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e/o personale mentre la funzione “perequativa” mira a riequilibrare eventuali disparità economiche scaturite dalla fine del matrimonio e conseguenza delle scelte fatte e condivise dai coniugi durante la vita familiare.
I criteri che mirano a riequilibrare la situazione economica tra gli ex coniugi nel senso predetto sono indicati nell’art. 5 comma 6 della L. n. 898/70 e sono: il contributo fornito dal coniuge debole richiedente l’assegno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, le condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti, la durata del matrimonio, l’età del coniuge avente diritto e l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità oggettiva di procurarseli.
Nessuno di questi criteri può essere considerato in astratto preminente sugli altri, ma occorre tener conto degli stessi in modo equilibrato e comparativo.
La sentenza delle Sezioni Unite collega il nuovo criterio composito ai principi di pari dignità e di solidarietà sanciti dalla Costituzione, che continuano a permeare il rapporto tra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio.
La suddetta pronuncia ribalta la sentenza n. 11504/2017 della Cassazione che stabilì, al contrario, la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio, destinata a garantire al coniuge economicamente più debole un mantenimento che permetta un’esistenza dignitosa, nel caso in cui non disponga di mezzi adeguati né possa procurarseli per ragioni oggettive.
La disparità di reddito tra i coniugi e l’elemento nuovo del maggior reddito dell’ex
L’onere di dimostrare che il divario reddituale deriva proprio dal ruolo di cura assunto da uno dei due coniugi e che ha permesso all’altro di realizzarsi economicamente e di accrescere il proprio patrimonio è a carico del richiedente l’assegno.
Nel caso prospettato dalla nostra cliente si potrebbe dimostrare che anche gli utili distribuiti ai soci, e dunque al marito, oltre a costituire una componente reddituale rilevante, possono essere anch’essi conseguenza delle scelte comuni fatte dai coniugi in costanza di matrimonio.
In giurisprudenza è ormai consolidato che chi si è sacrificato per la famiglia, permettendo all’altro coniuge di realizzarsi professionalmente, ha diritto a un assegno divorzile anche se dotato di autonomia economica.
La nostra cliente ha comunque rinunciato a opportunità di carriera per occuparsi della famiglia e si trova in un’evidente posizione di svantaggio rispetto all’ex marito, il quale percepisce non solo un reddito elevato ma anche utili societari rilevanti. Dovrà essere dedotto e provato il contributo della moglie dato alla famiglia, il sacrificio delle proprie aspirazioni e la sussistenza di una elevata disparità di reddito in conseguenze delle scelte concordate da entrambi.
D’altronde la giurisprudenza recente conferma che la funzione dell’assegno è riequilibrativa e compensativa e gli utili societari del marito vanno senz’altro conteggiati per la determinazione dell’importo spettante alla ex moglie.
Conclusioni
In questi casi, iniziare un processo di divorzio con un Avvocato specializzato nella famiglia, è fondamentale per sottolineare i punti forza con prove e documentazioni che verranno fornite e inserite negli atti al fine di evidenziare al magistrato:
- La durata del matrimonio
- Il contributo alla vita familiare
- La perdita delle chance di carriera della moglie durante il coniugio per essersi occupata della famiglia
- La disparità dei redditi attuale che va a cumularsi con gli altri elementi di cui alle lettere a,b,c,d.