«Avvocato, io e mio marito pensavamo di procedere con una separazione consensuale solo per motivi formali. In realtà continueremmo a vivere insieme, ma ci dicono che così potrei accedere più facilmente ad alcune prestazioni, come l’assegno sociale. Che rischi corro? Si può davvero fare?»
«Capisco le sue ragioni, e non è la prima volta che mi viene posta una simile domanda. La tentazione di ricorrere a una separazione solo “sulla carta” interessa spesso chi si trova a fare i conti con necessità economiche o scelte di welfare personale. Ma è essenziale chiarire che la separazione, per produrre effetti legali e amministrativi, deve essere reale, non una semplice formalità.»
La separazione consensuale, sancita dall’art. 158 c.c., è lo strumento che consente ai coniugi di sciogliere la convivenza e regolare i rispettivi diritti e doveri in accordo tra le parti. L’omologazione giudiziale presuppone che la decisione sia fondata su una crisi effettiva della vita matrimoniale. Questa crisi, per essere giuridicamente rilevante, non può risolversi in una pura simulazione: serve la vera cessazione della comunione materiale e spirituale. Nei tribunali, la separazione fittizia viene sempre più spesso analizzata con attenzione, specie quando emergono richieste di benefici fiscali, agevolazioni o prestazioni sociali. La ragione è semplice: il diritto non tutela chi abusa dello strumento giuridico per ottenere vantaggi indebitamente.
Nella pratica cosa succede?
La Cassazione già da tempo ha ribadito che “la separazione produce effetti soltanto se trasforma realmente la situazione personale e patrimoniale dei coniugi”. Se dall’istruttoria risulta che, nonostante ci sia un provvedimento formale, i coniugi continuano a coabitare e ad agire di fatto come una famiglia unita, l’accordo può perdere efficacia sotto il profilo civilistico e, peggio ancora, esporre i soggetti a responsabilità di altra natura.
Il confine tra scelta legittima e simulazione fraudolenta è sottile. In presenza di una separazione fittizia, i rischi non sono solo patrimoniali o amministrativi, ma possono toccare anche il profilo penale (pensiamo ad esempio a ipotesi di truffa aggravata a danno dello Stato o di falsità ideologica).
Il caso dell’assegno sociale: l’intervento della Cassazione
Il tema diventa ancora più delicato quando la separazione consensuale viene presa a pretesto per chiedere prestazioni assistenziali, come l’assegno sociale INPS. Proprio su questo punto è intervenuta la Cassazione, Sez. Lav., Ord. 30 maggio 2025, n. 14586. Il giudice di legittimità, affrontando una richiesta di assegno sociale avanzata da una “finta separata”, ha scritto: “Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, occorre verificare la reale situazione di convivenza e le condizioni economiche effettive, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale di separazione. La separazione consensuale, peraltro fittizia, non incide sul requisito reddituale richiesto dalla legge.”
Il messaggio, in fondo, è semplice: non basta la separazione su carta per scindere i redditi ai fini dell’assegno sociale. I controlli amministrativi possono spingersi ben oltre la superficie dei documenti e verificare la concretezza della situazione di bisogno.
Ne consegue che chi ottiene una separazione finta rischia di perdere il beneficio e, nei casi più gravi, di essere chiamato a restituire quanto incassato indebitamente, oltre a possibili responsabilità penali.
Alla luce dell’esperienza e delle ultime tendenze giurisprudenziali, è evidente che la separazione “solo di facciata” rischia di tradursi in un boomerang giuridico ed esistenziale, più che in una soluzione ai problemi materiali. La fiducia che il sistema ripone nei cittadini deve necessariamente incontrare il senso di responsabilità individuale.
Il compito dell’avvocato, in questo, è duplice: da un lato, tutelare il cliente da scelte affrettate e rischiose; dall’altro, promuovere una cultura della legalità e della correttezza, che sono la vera garanzia non solo di giustizia, ma anche di serenità personale per chi si trova, oggi, ad affrontare crisi familiari e difficoltà economiche.
