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La modifica delle condizioni di affidamento: quando è possibile chiedere il cambiamento del collocamento del minore?

«Avvocato, da quando mio figlio vive con la madre in un’altra città, lo vedo sempre più chiuso e distante. Mi chiedo se sia possibile chiedere al giudice di modificare il collocamento. Quali sono i presupposti per ottenere un cambiamento così importante?»

«È una domanda che molti genitori si pongono dopo la separazione. La legge consente di chiedere la revisione delle condizioni di affidamento, ma solo in presenza di fatti nuovi e rilevanti che incidano concretamente sull’interesse del minore. Vediamo insieme come si orientano i tribunali e quali elementi sono davvero determinanti.»

La modifica delle condizioni di affidamento: quando è possibile chiedere il cambiamento del collocamento del minore?
La modifica delle condizioni di affidamento: quando è possibile chiedere il cambiamento del collocamento del minore?

L’ordinamento italiano, attraverso l’art. 710 c.p.c., prevede la possibilità di modificare le condizioni di affidamento e collocamento dei figli quando emergano circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento originario. Non si tratta, però, di una revisione automatica: occorre dimostrare che i fatti nuovi abbiano un impatto significativo sul benessere del minore e sulla sua crescita armoniosa.

Il parametro guida, come ricorre nel diritto di famiglia, resta sempre l’interesse superiore del minore. Il giudice, chiamato a valutare la richiesta di modifica, deve verificare se la nuova situazione familiare, ambientale o relazionale renda necessario un diverso assetto per garantire la serenità e lo sviluppo equilibrato del figlio.

Quando ricorrono i presupposti per la modifica

Non basta un semplice disagio del genitore o una situazione di conflitto tra ex coniugi. La modifica del collocamento può essere presa in considerazione solo quando si manifestano eventi nuovi e oggettivamente rilevanti, come ad esempio:

  • Un trasferimento geografico che renda difficoltoso il mantenimento di rapporti costanti con l’altro genitore;
  • Un peggioramento evidente delle condizioni di vita o di benessere psico-fisico del minore;
  • L’emergere di comportamenti gravemente pregiudizievoli da parte del genitore collocatario, quali incuria, trascuratezza o ostacolo sistematico alla relazione con l’altro genitore;
  • La volontà espressa dal minore, se dotato di sufficiente maturità, di cambiare il proprio ambiente di vita.

In una recente ordinanza, la Cassazione ha ribadito che “il giudice deve valutare prioritariamente l’interesse del minore, considerando sia le sue esigenze evolutive sia le mutate condizioni familiari” (Cass. civ., ord. 3372/2024). In altri termini, il cambiamento deve essere giustificato da un effettivo vantaggio per il minore, non da mere aspettative o esigenze dei genitori.

La modifica delle condizioni di affidamento: quando è possibile chiedere il cambiamento del collocamento del minore?
La modifica delle condizioni di affidamento: quando è possibile chiedere il cambiamento del collocamento del minore?

Il ruolo dell’ascolto del minore e delle prove

Un aspetto centrale nella procedura di modifica è l’ascolto del minore, previsto dalla legge per i figli che abbiano compiuto i dodici anni, o anche prima se ritenuti capaci di discernimento. Il giudice deve raccogliere la sua opinione in modo protetto e senza pressioni, valutando il grado di consapevolezza e la genuinità delle sue richieste.

Dal punto di vista probatorio, è fondamentale produrre documentazione che attesti la sussistenza dei fatti nuovi: relazioni dei servizi sociali, certificazioni mediche o psicologiche, prove di ostacoli alla relazione con l’altro genitore, testimonianze che confermino un mutamento sostanziale delle condizioni di vita.

Stabilità e flessibilità: il difficile equilibrio

I tribunali sono molto attenti a non trasformare la vita dei minori in un terreno di conflitto o di instabilità. La stabilità del collocamento è un valore da tutelare, ma non può diventare un vincolo assoluto se le circostanze dimostrano che il cambiamento è nell’interesse del figlio. Come ha osservato il Tribunale di Parma, “la modifica non è un rimedio per insoddisfazioni genitoriali, ma uno strumento eccezionale per riparare fratture che ledono la crescita armoniosa del minore”.

Chiedere la modifica del collocamento, dunque, è un passo delicato e impegnativo, che richiede una valutazione realistica delle proprie motivazioni e delle reali esigenze del minore.

È bene che il legale si impegni a guidare il cliente nella raccolta delle prove e nella costruzione di un percorso che abbia come unico obiettivo il benessere del figlio, evitando che la richiesta sia più volta ad alimentare il conflitto con l’atro coniuge. In definitiva, la legge offre strumenti di tutela, ma la loro efficacia dipende dalla capacità di dimostrare che il cambiamento serve davvero a garantire una crescita serena e completa al minore.

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