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Le spese straordinarie non concordate devono essere rimborsate dall’altro genitore?

«Avvocato, ho sostenuto spese importanti per mia figlia – cure dentistiche e un corso di lingua all’estero – senza concordarle con mio ex marito. Ora si rifiuta di rimborsarmi la sua quota. Ho diritto al rimborso nonostante la mancanza di accordo preventivo?»

«La sua domanda tocca un tema complesso, recentemente chiarito dalla Cassazione. La risposta non è automatica: dipende dalla natura della spesa, dall’interesse del minore e dalla sostenibilità economica.»

Le spese straordinarie non concordate devono essere rimborsate dall’altro genitore?
Le spese straordinarie non concordate devono essere rimborsate dall’altro genitore?

Distinzione tra spese ordinarie e straordinarie

L’art. 337-ter c.c. stabilisce che entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Le spese si dividono in:

  • Ordinarie: sono quelle spese ricorrenti e prevedibili (vitto, scuola, abbigliamento base) e considerabili “spese quotidiane”;
  • Straordinarie: sono le cosiddette spese occasionali, imprevedibili o gravose (cure mediche specialistiche, viaggi studio, attività sportive agonistiche).

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 9392/2025, ha precisato che «il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ogni spesa straordinaria, specie se riconducibile a esigenze prevedibili e necessarie per il minore».

Priorità all’interesse dei figli

La sentenza citata affronta un caso analogo: una madre aveva sostenuto spese per l’equitazione agonistica dei figli senza accordo preventivo. Il padre si era rifiutato di rimborsare la quota. La Corte ha stabilito due principi fondamentali:

Il primo è che non fosse necessario nessun obbligo di accordo preventivo per spese “prevedibili
«Per le spese sostanzialmente certe nel loro ripetersi (scolastiche, sanitarie ordinarie, attività sportive già consolidate), il preventivo accordo non è requisito essenziale»
.
Se il figlio, dunque, pratica equitazione da anni, le relative spese – anche ingenti – sono considerate parte del tenore di vita consolidato.

Il secondo, e probabilmente più importante, è che ci dovrà essere un rimborso anche per spese non concordate se rispondono all’interesse del minore.
«La mancanza di concertazione non preclude automaticamente il rimborso. Il giudice valuterà la compatibilità della spesa con:

  • L’interesse concreto del minore;
  • Il tenore di vita familiare;
  • La sostenibilità economica per entrambi i genitori»
Le spese straordinarie non concordate devono essere rimborsate dall’altro genitore?
Le spese straordinarie non concordate devono essere rimborsate dall’altro genitore?

Casi in cui la mancata consultazione è sanzionabile

Sebbene il rimborso sia possibile senza accordo, la Cassazione precisa che: «Il mancato interpello dell’altro genitore può costituire violazione dei doveri di cooperazione, sanzionabile nei rapporti tra gli ex coniugi (es. riduzione del diritto di visita), ma non elimina il diritto al rimborso se la spesa è giustificata». In pratica: se vostro figlio necessita di un intervento ortodontico urgente, potete anticipare i soldi e chiedere poi il rimborso. Tuttavia, se omettete di informare l’altro genitore per scelta strategica, ciò potrebbe avere ripercussioni sul regime di affidamento.

Oltre il formalismo per il bene del minore

L’orientamento della Cassazione segna un passo verso una visione meno burocratica e più sostanziale della bigenitorialità: «L’interesse del minore a ricevere cure, istruzione e opportunità formative non può essere sacrificato sull’altare del formalismo giuridico, quando la spesa sia concreta e proporzionata».

Tuttavia, la libertà di un genitore di agire senza consultare l’altro non è illimitata. Resta il dovere di cooperare, salvo casi di urgenza o inerzia ingiustificata dell’altro. Per l’avvocato, la sfida è bilanciare pragmatismo e correttezza: consigliare ai clienti di informare sempre l’ex quando possibile, senza però rinunciare a tutelare i diritti dei figli per timore di contenzioso.

In sintesi: sì al rimborso delle spese non concordate, ma solo se rispettano i criteri di necessità, coerenza e sostenibilità. L’asse portante resta l’interesse del minore, non la perfezione formale degli accordi tra adulti.

 

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