fbpx

PMA e riconoscimento della madre intenzionale: la svolta della Corte Costituzionale

«Avvocato, io e la mia compagna abbiamo avuto un bambino tramite procreazione medicalmente assistita all’estero. Sono la madre biologica, ma vorremmo sapere se anche la mia compagna può essere riconosciuta come madre fin da subito, senza dover affrontare l’adozione. È possibile oggi in Italia?»

«La vostra domanda è molto attuale e importante. Fino a poco tempo fa, la legge italiana non consentiva il riconoscimento immediato della madre intenzionale, costringendo a un percorso di adozione in casi particolari. Tuttavia, una recentissima sentenza della Corte Costituzionale ha cambiato radicalmente questo scenario, riconoscendo il diritto del bambino ad avere due madri sin dalla nascita. Vediamo insieme cosa prevede ora la normativa e quali sono le conseguenze della decisione della Consulta.»

Quadro normativo precedente: criticità e lacune

L’art. 8 della legge 40/2004 limitava il riconoscimento dello stato di figlio alla sola madre biologica, anche nei casi di PMA eterologa praticata all’estero da coppie di donne. Ciò costringeva la madre intenzionale a ricorrere all’adozione in casi particolari (ex art. 44, comma 1, lett. d) l. 184/1983), un percorso lungo, costoso e incerto, che differiva nel tempo il riconoscimento dei diritti del minore. Come evidenziato dalla stessa Corte, questa disciplina generava un «vulnus di tutela», lasciando il bambino privo di protezione giuridica immediata verso uno dei due genitori e ledendo il suo diritto all’identità personale.

La sentenza n. 68/2025: i principi cardine

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 8 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da PMA eterologa praticata all’estero sia riconosciuto come figlio anche della madre intenzionale. La decisione si fonda su tre pilastri:

  • Interesse superiore del minore

La Consulta sottolinea che «l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure – la madre biologica e la madre intenzionale – che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita». Il riconoscimento immediato evita al bambino di subire gli effetti destabilizzanti di un procedimento adottivo, garantendogli fin dalla nascita diritti essenziali quali il mantenimento, l’educazione e la continuità affettiva con entrambi i genitori.

  • Diritto all’identità personale e alla bigenitorialità

La mancata iscrizione della madre intenzionale nell’atto di nascita viola l’art. 2 Cost., ledendo il diritto del minore a una «identità personale certa e stabile». La Corte osserva che «il riconoscimento formale dello status filiationis costituisce un elemento costitutivo dell’identità», indispensabile per preservare il legame con entrambe le figure genitoriali.

  • Ragionevolezza e uguaglianza

L’esclusione della madre intenzionale è contraria all’art. 3 Cost., poiché crea una disparità ingiustificata tra i figli nati da PMA all’estero e quelli nati in Italia. La sentenza rileva che «non esiste un controinteresse costituzionale che giustifichi tale discriminazione», specie considerando che i minori nati all’estero da PMA eterologa già vedono riconosciuti entrambi i genitori.

Gli effetti pratici: oltre l’adozione in casi particolari

La sentenza elimina l’obbligo di ricorrere all’adozione per la madre intenzionale, riconoscendo che tale istituto è «strutturalmente inidoneo a conferire immediate tutele». Il minore acquisisce così, sin dalla nascita, tutti i diritti successori, previdenziali e di mantenimento, senza subire l’alea temporale di un procedimento giudiziale.

La Corte precisa, tuttavia, che la pronuncia «non attiene alle condizioni di accesso alla PMA in Italia», lasciando invariati i limiti previsti dalla legge 40/2004 per le coppie omosessuali e le single.

Profili critici e prospettive future

La decisione solleva questioni rilevanti per il diritto di famiglia:

  • Responsabilità genitoriale inderogabile: il consenso alla PMA implica un impegno irrevocabile, poiché «nessuno dei due genitori può sottrarsi alla responsabilità assunta».
  • Unicità dello status di figlio: come sancito dall’art. 315 c.c., tutte le forme di filiazione sono equiparate, superando distinzioni basate sul metodo di concepimento.

La sentenza n. 68/2025 rappresenta un punto di svolta epocale, allineando l’ordinamento italiano ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e alla giurisprudenza europea. Come osservato dai giudici costituzionali, «il riconoscimento dello status di figlio non può essere subordinato a tempi procedurali o alla volontà successiva dei genitori».

Per gli operatori del diritto, la sfida consisterà nell’applicare questi principi in modo coerente, garantendo che il superiore interesse del minore prevalga su resistenze culturali o interpretazioni restrittive. La strada tracciata dalla Consulta conferma, ancora una volta, che il diritto di famiglia deve evolversi in sintonia con le realtà sociali, ponendo al centro la protezione dei più vulnerabili.

Chiama Ora