Sentenza n. 68/2025: la svolta costituzionale per i figli nati da PMA
Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha compiuto un passo storico nel riconoscimento dei diritti delle coppie omogenitoriali e dei minori nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8 della legge 40/2004 nella parte in cui impediva alla cosiddetta “madre intenzionale” – quella che non partorisce ma ha condiviso il progetto genitoriale – di riconoscere il figlio alla nascita. Una decisione che ridefinisce i principi di tutela dell’identità del minore e della responsabilità genitoriale.
I motivi dell’incostituzionalità: un vulnus alla certezza del diritto
La sentenza si fonda su tre pilastri costituzionali:
- Violazione dell’articolo 2 Cost. (tutela dei diritti inviolabili dell’uomo):
La Corte sottolinea che «il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore». Il minore, infatti, ha diritto a uno status giuridico certo, che rifletta la realtà affettiva e sociale in cui è inserito. Come precisato nel dispositivo, l’identità personale include «il diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile», elemento essenziale per la costruzione della personalità. - Violazione dell’articolo 3 Cost. (uguaglianza sostanziale):
La disciplina precedente creava una discriminazione irragionevole tra figli nati da coppie eterosessuali (dove il riconoscimento del padre non biologico è consentito) e figli di coppie omogenitoriali. La Consulta osserva che non sussisteva un «controinteresse di rango costituzionale» a giustificare tale disparità di trattamento. - Violazione dell’articolo 30 Cost. (diritti e doveri dei genitori):
Il riconoscimento della sola madre biologica precludeva al minore l’esercizio dei diritti verso entrambe le figure genitoriali, tra cui il mantenimento, l’educazione e la continuità relazionale. La Corte richiama espressamente «la responsabilità che deriva dall’impegno comune assunto nel ricorso alla PMA», impegno che vincola entrambe le madri sin dal concepimento del progetto.
La centralità dell’interesse del minore: un principio cardine
Il fulcro della motivazione risiede nel «miglior interesse del minore», elevato a parametro costituzionale. La sentenza ricorda che «l’insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale».
Un passaggio cruciale del ragionamento giuridico è quello in cui la Corte collega il riconoscimento giuridico alla stabilità affettiva: «Il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] non può prescindere dal riconoscimento formale dello status filiationis, elemento costitutivo dell’identità personale». Questa affermazione ribadisce quanto già anticipato nella sentenza n. 32/2021, dove si denunciava una «preoccupante lacuna dell’ordinamento nel garantire tutela ai minori» in assenza di certezze giuridiche.
Implicazioni pratiche: cosa cambia per le coppie omogenitoriali?
La sentenza 68/2025 produce effetti immediati:
- Iscrizione anagrafica diretta: i figli nati da PMA all’estero potranno essere registrati come figli di entrambe le madri, senza ricorrere a lunghe procedure di adozione.
- Tutela successoria e sanitaria: il minore acquisisce diritti ereditari e assistenziali verso entrambi i genitori.
- Superamento di discriminazioni tra fratelli: evita situazioni paradossali in cui figli della stessa coppia avevano status giuridici diversi.
Tuttavia, la Corte precisa che la decisione non modifica le regole di accesso alla PMA in Italia, rimaste invariate per le coppie omosessuali e single.
Un monito al legislatore: colmare i vuoti normativi
Sebbene la Consulta abbia agito in via sostitutiva, la sentenza contiene un implicito invito al Parlamento a rivedere la legge 40/2004, giudicata «inadeguata a regolare le sfide della genitorialità contemporanea». Il legislatore è chiamato a intervenire per:
- Definire criteri uniformi per il riconoscimento della genitorialità intenzionale.
- Valutare l’estensione dell’accesso alla PMA a donne single, attualmente ancora vietato.
Equilibrio tra innovazione e cautela
La sentenza n. 68/2025 segna un punto di svolta nel diritto di famiglia italiano, allineando l’ordinamento ai principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e alla giurisprudenza di altri Paesi UE. Tuttavia, la Corte mantiene un approccio prudente: da un lato, riconosce i diritti delle coppie omogenitoriali; dall’altro, lascia al legislatore la scelta di ampliare l’accesso alla PMA.
Come osservato nella massima: «La responsabilità genitoriale non può essere negata a chi l’ha assunta con consapevolezza e impegno, né tantomeno al figlio che di tale responsabilità ha diritto». Un principio che, ora più che mai, richiede una risposta legislativa chiara e tempestiva.



