Avvocato, se ho una proposta di lavoro all’estero e il mio compagno vive all’estero con nostro figlio, posso trasferire il bambino senza il consenso del padre?
Il caso
La Corte d’Appello ha accolto il nostro reclamo contro il rigetto, da parte del Tribunale nel corso del procedimento di separazione, della richiesta di trasferimento della madre con il figlio minore fuori dall’Italia
Sebbene il minore abbia il diritto di mantenere una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori (principio di bigenitorialità), nella vita reale può accadere che un genitore debba trasferirsi per:
a) motivi di lavoro
- b) Riunire il proprio nucleo familiare
- c) Ricostruire la propria posizione lavorativa.
La Cassazione è netta: Il giudice non può impedire a un genitore di trasferirsi, perché si tratta di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito. Non si tratta di una punizione verso l’altro genitore, né automaticamente di una scelta penalizzante per il figlio.
L’interesse vero del bambino
La valutazione dell’interesse del minore passa attraverso la vera e concreta cura che il genitore adotta nei confronti dello stesso.
Cioè, se, come nel caso concreto, la madre si è sempre occupata in via prevalente dell’interesse del figlio anche nel caso di frequentazione paritetica, otterrà il trasferimento.
Se il trasferimento è parte di un progetto di vita e non una punizione nei confronti dell’altro genitore allora il Giudice lo deve valutare.
Proposta di una frequentazione verticale in luogo della orizzontale.
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La decisione ha ripreso un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 21054/2022, 27142/2021, 4796/2022) accertando che:
✔️ La madre ha sempre avuto un ruolo centrale e quotidiano nella cura del bambino
✔️ Il trasferimento era parte di un progetto serio, nella città d’origine, con rete familiare e opportunità lavorativa stabile
✔️ Nessuna volontà di escludere il padre, ma anzi piena disponibilità a trovare soluzioni concrete
✔️ Il minore, in tenera età, ha una buona capacità di adattamento e avrebbe sofferto di più una separazione dalla figura di riferimento che un cambiamento di città
???? Ogni situazione è diversa, ma il principio è uno: il bene del minore va valutato caso per caso, in concreto, e non secondo automatismi. Nel regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenne devono essere assunte di comune accordo tra i genitori cosi come stabilisce l’art. 337 ter del nostro Codice Civile.
È chiaro che rientra la tra le decisioni di maggior interesse anche la residenza del figlio e pertanto se il genitore collocatario del minore deve trasferirsi all’estero per lavoro o semplicemente per ragioni “personali” e l’altro genitore non presta il consenso al trasferimento, sarà il giudice a scegliere per i genitori.
Il giudice chiamato ad esprimersi su una controversia in ordine al trasferimento del minore, deve bilanciare le esigenze del genitore che richiede di trasferirsi ed il superiore interesse del figlio che si esplica nell’equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. È una grande responsabilità per il giudicante, il quale non può allontanare un figlio da un genitore unicamente per andare incontro all’esigenze dell’altro.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui il rapporto con l’altro genitore viene tutelato anche in caso di trasferimento del minore, ad esempio in caso di moderata distanza con il paese di destinazione; ovvero dei casi in cui il trasferimento potrebbe solo giovare all’interesse del minore.
Oggi la Cassazione sembra aver cambiato radicalmente orientamento sul punto, nel senso di voler favorire la bigenitorialità anche a discapito del genitore che richiede il trasferimento.
Cosa ha recentemente stabilito la Cassazione?
La Cassazione si è trovata a dove affrontare un caso molto simile a quello di cui alla nostra domanda.
Il caso affrontato dalla Corte, vedeva una madre intenta a trasferirsi nel suo paese nativo, la Francia, nel quale, oltre ad avere rapporti familiari e di amicizia, aveva reperito un ottimo lavoro, più remunerativo di quello in Italia.
La Corte d’Appello, sulla scorta della prova che la bambina aveva un radicamento nel Paese di destinazione, accoglieva il ricorso della donna, respingendo la richiesta di affidamento al padre e di una CTU che valutasse l’impatto nel rapporto padre figlia.
Tuttavia la Cassazione non si è trovata d’accordo con la Corte D’Appello, sostenendo che il trasferimento del minore non è un automatismo.
A ben vedere, l’ordinanza n. 24651/2022 della Cassazione, ha cambiato l’orientamento che prevedeva la prevalenza delle esigenze del genitore affidatario, secondo il quale il trasferimento all’estero del minore non può essere negato nel caso in cui la madre abbia maggiori possibilità lavorative in un’altra zona o città.
I giudici della suprema corte in tal caso hanno dedotto che nei giudizi di merito non si era tenuto debitamente conto che “l’accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all’esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore. Esso, pertanto, non può mai contenere anche un’autorizzazione implicita al trasferimento all’estero”.
In conclusione, tornando alla domanda iniziale, la risposta potrebbe essere affermativa unicamente se il giudice, dopo aver valutato tutti gli elementi in suo possesso, ritiene che l’interesse superiore del minore alla bigenitorialità sia garantito anche in caso di trasferimento all’estero.
????In conclusione, il giudice ha quindi riconosciuto che il vero interesse del minore era restare con chi si era sempre preso cura di lui, anche a costo di un trasferimento, prevedendo però tempi di frequentazione paterni ampi e ben organizzati, per garantire un rapporto significativo e costante con il padre.