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La condotta autoritaria e disprezzante del marito giustifica l’addebito?

 Avvocato, ho deciso si separarmi da mio marito perché sono esausta. Non decido ormai più nulla, mi tratta sempre con sufficienza e disprezzo anche davanti ai figli. Non è più l’uomo che ho conosciuto prima, è come se fosse diventato un’altra persona. Quali sono i miei diritti?”

La recente ordinanza della Cassazione n. 12799 del 13 maggio 2025 è tornata a pronunciarsi sui presupposti ai fini di una dichiarazione di addebito della separazione e in particolare ha statuito che la condotta autoritaria e disprezzante del marito nei confronti della moglie può giustificare l’addebito, se tale comportamento viola i doveri coniugali e risulta causa determinante della crisi matrimoniale.

La condotta autoritaria e disprezzante del marito giustifica l’addebito?
La condotta autoritaria e disprezzante del marito giustifica l’addebito?

Basta provare solo le condotte autoritarie e denigratorie del marito?

È necessario che venga dimostrato il nesso causale tra la condotta lesiva degli obblighi matrimoniali, e dunque in questo caso l’atteggiamento autoritario e denigratorio del marito, e l’intollerabilità della convivenza affinché sia disposto l’addebito.

In sostanza è necessario provare che proprio tale comportamento del marito abbia reso impossibile la prosecuzione del matrimonio. Spetta al coniuge che richiede l’addebito dimostrare sia l’esistenza delle condotte contestate sia il loro ruolo determinante nella crisi coniugale e deve fornire elementi concreti e convincenti.

Sia l’esistenza delle condotte violente sia il nesso causale tra queste e la crisi coniugale che ha portato alla separazione si può dimostrare tramite testimonianze, documentazione scritta (ad esempio messaggi minatori) o altri elementi probatori.

L’altra parte può difendersi provando, ad esempio, che la crisi era già in atto prima delle condotte contestate.

Il giudice deve valutare globalmente i comportamenti di entrambi i coniugi, ma la gravità e la sistematicità delle condotte lesive possono prevalere su altre circostanze e fondare di per sé solo l’addebito a carico dell’autore.

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il decorso del tempo tra la crisi e la proposizione della domanda giudiziale non può essere invocato per negare il diritto all’addebito, né per sminuire la gravità delle condotte violente.

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La violenza psicologica, dunque, è rilevante ai fini dell’addebito?

La giurisprudenza di legittimità, anche in precedenti recenti, ha chiarito che non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica rappresenta una violazione grave dei doveri coniugali e può essere sufficiente per giustificare l’addebito.

La violenza psicologica si configura attraverso comportamenti che ledono la dignità, l’autostima, la libertà e la serenità del coniuge, come minacce, umiliazioni, isolamento, controllo ossessivo e altre forme di maltrattamento non fisico.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11208 del 26 aprile 2024 ha sottolineato che anche un singolo episodio di particolare gravità, se provato, può bastare; nel caso di condotte reiterate e sistematiche, la prova del nesso causale risulta ancora più evidente.

Quali conseguenze comporta l’addebito della separazione?

 

 

L’addebito della separazione comporta importanti conseguenze per il coniuge riconosciuto responsabile: innanzitutto perdita del diritto al mantenimento ed esclusione dai diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. Inoltre, le condotte denigratorie e autoritarie potrebbero integrare i reati come maltrattamenti in famiglia ma ciò va valutato caso per caso.

In conclusione, la connessione tra violenze psicologiche e addebito della separazione è ormai consolidata nella giurisprudenza italiana: la violenza psicologica, se provata, è causa autonoma e sufficiente per l’addebito, senza necessità di ulteriori comparazioni o di reiterazione delle condotte.

La tutela della vittima passa attraverso un’attenta raccolta delle prove e un’azione giudiziale mirata, che può portare a conseguenze civili, economiche e, in alcuni casi, anche penali per il coniuge responsabile.

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