“Avvocato, ancora una volta il mio ex non provvede al pagamento in modo puntuale? Paga sempre in ritardo. Cosa posso fare?”
Il caso
A seguito del ricorso per separazione, il giudice disponeva i provvedimenti provvisori e urgenti in prima udienza sulla casa e sul mantenimento oltre al pian odi frequentazione genitori figlia. Il procedimento veniva aperto successivamente alla riforma Cartabia.
In pendenza di processo il genitore obbligato ometteva di pagare secondo le statuizioni del Giudice ritardando il pagamento e senza aver promosso alcuna azione di modifica che legittimasse sia una contribuzione diversa che un giorno diverso fissato per il pagamento identificato solitamente nel 5 di ogni mese.
Il Tribunale di Verona decisione dell’11 febbraio 2025
Con ordinanza dell’11 febbraio 2025 e d’ufficio, il Tribunale di Verona, in virtù dell’art. 473 bis n. 39 cpc sanziona un padre con una penale giornaliera di 100 euro per ogni giorno di inadempienza, ovvero omesso o ritardato pagamento applicando una norma prevista dalla riforma Cartabia finora mai utilizzata.
Il provvedimento ha l’effetto immediato
Motivi infondati per l’omesso pagamento nel caso de quo
Nel caso in cui un genitore ritenesse di non dover pagare deve proporre reclamo all’ordinanza per errori della stessa o istanza di modifica per sopravvenienza di elementi nuovi.
A nulla vale tentare la compensazione del mantenimento con spese straordinarie sostenute atteso che il contributo di mantenimento per le persone di età minore non si può compensare.
Il Giudice di Verona dott. Vaccari ha chiarito che “la futuribile compensazione di spese non esonera l’uomo dal dover rispettare l’ordinanza”. Da qui “l’adozione ex officio dei provvedimenti” contemplati dal “nuovo” articolo 473-bis 39 (primo comma, lett. b), con la fissazione “in 100 euro della somma dovuta dal resistente alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’eseguire l’ordinanza”.
Effetti immediati: Il soggetto obbligato ha pagato.
Conseguenze in caso di omesso pagamento rispetto delle ordinanze o sentenze sotto il profilo economico.
L’avvocato Missiaggia – “la norma è chiara e va rispettata ed in caso di omissione, correttamente la Magistratura la applica.
Anche se ciò non avviene sempre, è pur vero che le conseguenze dell’omesso parziale o ritardato pagamento conducono anche alla perdita dell’affidamento condiviso o addirittura della responsabilità genitoriale con affidamento esclusivo all’altro genitore che assumerà le decisioni di massima importanza in via esclusiva anche senza il consenso dell’altro.
E dunque rispettare le sentenze o gli accordi dove sono previste somme per il coniuge e/o i figli è comunque un atto di responsabilità, idoneità genitoriale e maturità dell’adulto.”
Ma non solo!
Ulteriori conseguenze
Avvocato, il Giudice può influenzare il termine di pagamento dell’assegno di mantenimento?
Il giudice ha un ruolo centrale nel determinare e modificare il termine di pagamento dell’assegno di mantenimento in base alle specifiche esigenze delle parti e alle circostanze del caso concreto.
Determinazione iniziale del termine
Il giudice stabilisce il termine di pagamento dell’assegno già nel provvedimento che dispone il mantenimento, indicando da quando decorre l’obbligo (ad esempio, dalla domanda di separazione o dalla pronuncia.
Può fissare modalità e scadenze (mensile, anticipata, posticipata) in base alle necessità delle parti e alle loro capacità economiche.
Può modificare il quantum e il termine?
In presenza di “fatti nuovi sopravvenuti” o di giustificati motivi (come cambiamenti nelle condizioni economiche o personali delle parti), il giudice può modificare il termine o le modalità di pagamento dell’assegno su richiesta di una delle parti.
Può sospendere il pagamento?
Il giudice può anche sospendere, ridurre o aumentare l’importo, con effetto dalla data della domanda di modifica, sempre previa valutazione delle nuove circostanze quali impossibilità a procurarsi mezzi di lavoro per inabilità sopravveduta al lavoro. Infatti nemmeno la perdita del lavoro e l’omessa prova di aver cercato di procurarsene uno nuovo, può revocare il contributo di mantenimento.
Strumenti in caso di inadempimento
Oltre a multare per ogni giorno di ritardo in caso di ritardato versamento, se il coniuge obbligato è inadempiente, il giudice può ordinare il pagamento dell’assegno direttamente al datore di lavoro dell’obbligato, ma tale ordine non si estende agli arretrati.
Effetti penali dell’omesso versamento
Sentenza n. 2098/2024 del 17 gennaio 2024, depositata il 13 marzo 2024.
Il processo
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per quattro mesi ha condotto alla condanna sulla base proprio dell’art. 570-bis, , oltre che per non aver versato la propria quota del 50% di spese extra.
L’uomo ricorreva allora in cassazione.
Secondo la difesa, egli non poteva essere condannato ai sensi dell’art. 570-bis, proprio perché aveva violato solo degli obblighi civilistici di versamento dell’assegno di mantenimento, ma non aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio, così come previsto dall’art. 570 c.p.
La Cassazione rigetta il ricorso. Perché?
La Suprema Corte, innanzitutto, ha spiegato che l’art. 570-bis ha in sostanza unificato la disciplina di legge in materia di separazione e di divorzio. Infatti, proprio la Legge sul divorzio prevedeva come reato il mancato versamento dell’assegno: con l’art. 570-bis, separazione e divorzio sono stati equiparati sotto questo profilo.
Pertanto, la Corte ha precisato che l’art. 570-bis cod. pen. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici stabiliti nel procedimento di separazione dei coniugi, e ciò sia che si tratti di provvedimenti in favore dei figli, sia di misure a favore della moglie o del marito.
Il motivo di non poter far fronte agli obblighi di legge per una presunta impossibilità economica dell’uomo va rigettato.
Secondo la Cassazione, infatti, la valutazione della possibilità o meno di adempiere agli obblighi stabiliti in sede di separazione va fatta caso per caso, valutando tutte le circostanze. In proposito, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione fatta in questo senso dalla Corte di Appello, e ha chiarito che occorre accertare se il soggetto tenuto a pagare l’assegno “abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza”
Conclusioni
In sintesi, – dice l’avvocato Missiaggia – il giudice può influenzare il termine di pagamento sia nella fase di determinazione iniziale sia successivamente, in caso di mutamento delle condizioni, garantendo così una tutela dinamica e adeguata agli interessi delle parti. Se disposto dal Magistrato, è necessario pagare.