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La figura del coordinatore genitoriale per le coppie in conflitto

Chi è il Coordinatore genitoriale? E’ efficace per una coppia in conflitto? Da dove nasce? Quali le differenze con il Mediatore familiare? Quali professionisti possono diventarlo?

Queste le domande più frequenti per le famiglie in crisi che vorrebbero delegare la loro sofferenza e cercare valide soluzioni.

 Il metodo della Coordinazione Genitoriale nasce negli anni ’90 negli Stati Uniti per contenere l’elevata conflittualità genitoriale. È un metodo di riduzione del danno familiare con la presenza di un terzo super partes anche nominato da un Giudice prima dell’udienza presidenziale e/o che monitori le parti nel percorso genitoriale anche a sentenza emessa.

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In Italia la figura professionale del coordinatore genitoriale non è disciplinata, pertanto tale metodo è utilizzabile a mezzo dei Servizi Sociali, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, oppure su scelta privata di una figura neutra a cui entrambe le parti affidano il loro conflitto per trovare una soluzione anche condivisa in fase giudiziale con i referenti dell’Autorità Giudiziaria. L’incarico quindi ad un coordinatore genitoriale potrebbe arrivare sia in fase stragiudiziale direttamente dalle coppie in sede di separazioni altamente conflittuali ed anche in fase giudiziale tramite incarico del Magistrato ai Servizi sociali o su incarico dei genitori ad un professionista privato con il consenso del Giudice. In qualunque fase del processo ed anche prima dell’istruttoria laddove il Giudice, valutata la situazione, decida di nominare un sostegno alla genitorialità o alla coppia.

 

La qualificazione del coordinatore genitoriale

Uno degli aspetti più dibattuti è certamente la qualificazione della figura dell’operatore, che si pone in modo certamente insolito per il nostro ordinamento nei confronti sia del giudice, che delle parti, nonché degli altri soggetti che gravitano intorno alla problematica. In particolare, una tesi che sta prendendo piede è quella che ne fa una sorta di “tutore” della coppia. Si tratta pressoché esclusivamente di una visione estranea al mondo giuridico e di provenienza giornalistica o di cultura psicologica.

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In sostanza, dall’art. 337-octies comma II c.c. si dedurrebbe che al giudicante siano attribuiti nuovi poteri tra i quali quello di ricorrere a nuove strategie attraverso nuovi soggetti, di fatto ausiliari del giudice. A tal fine si richiama l’art. 68 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice … si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e’ in grado di compiere da sé solo”. Come si nota, né l’art. 337-octies c.c. né il 68 c.p.c. specificano il tipo di competenze che devono essere possedute. Si parla, del tutto, genericamente, di “esperti”.

 

La funzione del coordinatore genitoriale

Compito del coordinatore genitoriale è facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati o divorziati che, pur avendo le capacità educative, sono altamente coinvolti nelle dinamiche conflittuali da non riuscire ad essere lucidi per una matura e adeguata gestione della prole.

Il suo è pertanto un approccio professionale strutturato per mezzo del quale si assistono i genitori con elevato grado di ostilità al fine di attuare dei programmi di risoluzione dei forti contrasti e ricostituire una responsabile genitorialità rispondente alle esigenze della prole così da tutelarli dai danni ai quali vengono esposti nella quotidianità dagli scontri genitoriali.

Sua finalità è pertanto l’interesse del minore coinvolto, suo malgrado, nel conflitto genitoriale; l’intervento verterà e rimarrà sempre centrato sul benessere psicofisico del bambino a cui deve essere garantita la più ampia tutela.

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Nel 2005 su tale argomento sono state redatte le linee guida dell’Association of Family and Concilation Courts (AFCC), risultato di un lavoro interdisciplinare svolto a livello internazionale , nonché utilizzate anche in diversi stati europei e, recentemente in Italia da alcuni tribunali.

Rappresentano un modello ad ampio spettro da assumere come ideale tutoraggio nell’esplicazione dell’attività. La loro finalità è diffondere buone prassi, competenze e formazione altamente specializzata nel settore. Tali linee guida possono essere derogabili o inderogabili.

Esempi di linea guida inderogabili da parte del coordinatore sono la prima e la quinta.

Ed infatti la Linea Guida I afferma che il Coordinatore Genitoriale deve essere qualificato, istruito e formato, deve continuare a crescere professionalmente tramite la formazione continua e deve avere comunque una ottima formazione nelle dinamiche familiari delle separazioni e dei divorzi e nelle specifiche procedure giudiziarie di coordinazione genitoriale. La Linea Guida V, altresì, dispone che il Coordinatore Genitoriale deve sempre segnalare i casi sospetti di abusi o maltrattamenti su minori alle competenti autorità al fine di salvaguardarli da rischi e pericoli.

Per tali ragioni, questa nuova figura professionale inizia ad essere utilizzata anche nei tribunali italiani. Il primo è un decreto che è stato emesso dalla IX sezione del Tribunale di Milano (Trib. Milano 29 luglio 2016) – Presidente rel. est. Laura Cosmai – nel caso in esame due genitori separati non riuscivano a gestire in modo adeguato il rapporto con la figlia minore, che secondo il ctu nominato dal Tribunale, a causa dell’elevata conflittualità genitoriale, era a rischio evolutivo per il suo sviluppo psicofisico. Il Collegio, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, disponeva l’affidamento condiviso, prevedendo però l’inserimento della figura del coordinatore genitoriale.

Recentemente, nel maggio 2017 anche il Tribunale di Mantova (Trib. Mantova prima sezione civile 5 maggio 2017) – Pres. Est. Bernardi – nell’ambito di una sentenza di separazione, in presenza di genitori molto conflittuali, ha disposto il ricorso alla figura del coordinatore genitoriale con il compito di monitorare lo svolgimento dei rapporti genitori/figli e disporre eventuali correzioni a condotte genitoriali anomale e contrarie ai bisogni della prole.

Lo Studio Missaggia che si occupa di casi di amore malato e violenza sessuale offre un servizio di consulenza legale online.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

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