NON PAGA IL MANTENIMENTO E PERDE L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Con l’entrata in vigore della Legge 54/2006, si è assistito al radicale mutamento della disciplina vigente in materia di affidamento dei figli in ipotesi di separazione e divorzio o di cessazione della convivenza more uxorio.
Infatti, prima del 2006, il modello di affidamento prevalente era quello esclusivo ad un solo genitore, che attribuiva a quest’ultimo l’esercizio della potestà genitoriale nelle questioni di vita riguardanti i figli, garantendo all’altro genitore un potere di controllo e vigilanza, nonché il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di decisioni di particolare interesse per la vita dei minori.
Con la riforma del 2006, il legislatore italiano ha introdotto il modello di affidamento condiviso, che comporta l’esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, tanto nelle questioni di ordinario interesse, che di straordinaria amministrazione. L’affidamento condiviso presuppone, quindi, che entrambi i genitori partecipino attivamente e continuativamente alla vita dei figli, concordando un piano educativo comune.
Detto modello costituisce ancora oggi regola, dovendo essere applicato in via preferenziale dai giudici della separazione e del divorzio, e può essere derogato solo se dannoso per i figli. In queste ipotesi, tornerà ad essere applicato il modello di affidamento esclusivo ad un solo genitore. ll legislatore ha volutamente omesso di predeterminare quali siano le cause di deroga all’affidamento condiviso, lasciando ai giudici il compito di valutarle caso per caso.
Negli anni, la Corte di Cassazione ha, quindi, individuato alcune di queste cause e, quella che oggi viene presa in considerazione consiste nella violazione, da parte di un genitore, del dovere di mantenimento dei figli.
IL CASO
La Sig.ra A.B.L. e il Sig. D.I.A.S., separati, si sono rivolti al Tribunale di Vibo Valentia per ottenere la pronuncia di divorzio.
Nel 2007, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, affidando i figli ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e disponendo che il padre versasse loro, a titolo di mantenimento, la somma mensile di 600,00 Euro.
La Sig.ra A.B.L. ha proposto appello avverso la sentenza di divorzio nella parte in cui ha disposto l’affidamento condiviso dei figli, evidenziando che il marito si era sempre sottratto, già dal 1996, all’obbligo di mantenere i figli, omettendo di versare l’assegno di mantenimento in loro favore.
La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto il ricorso della donna, disponendo l’affidamento esclusivo dei figli alla madre e condannando il padre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli.
I Giudici di appello hanno argomentato la loro decisione evidenziando che, pur costituendo l’affidamento condiviso il modello preferenziale da applicare prioritariamente, nel caso di specie esso si sarebbe rivelato inapplicabile in quanto potenzialmente dannoso per i minori, stante l’inidoneità del padre ad affrontare le sua responsabilità di genitore.
Infatti, il mancato pagamento, per oltre dieci anni, del mantenimento dei figli costituiva un chiaro indice della scarsa propensione dell’uomo a prendersi cura di loro.
Il Sig. D.I.A.S. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, rilevando di essere stato impossibilitato, negli anni, a pagare il mantenimento a causa dell’esiguità dei suoi redditi e che comunque la moglie fosse pienamente in grado di provvedere da sola al sostentamento della prole, in quanto aiutata dalla propria famiglia di origine.
Le motivazioni dell’uomo non sono state considerate rilevanti dalla Cassazione, che, in primo luogo, ha evidenziato che “Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo”. La Corte, pertanto, ha riconosciuto che spetti alla giurisprudenza il compito di individuare, nel caso concreto, le cause ostative all’affidamento condiviso dei figli, non essendo esse state tipizzate dal legislatore. Ne consegue che il modello di affidamento esclusivo debba costituire l’eccezione, da applicare solo laddove l’affidamento condiviso si riveli pregiudizievole per l’interesse dei minori coinvolti.
Nel prosieguo della sentenza, la Suprema Corte ha stabilito un principio di diritto molto importante, ossia che “Perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più’ solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà’ genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Secondo questo principio, quindi, per derogare al modello di affidamento condiviso è necessario, da parte del giudice, compiere un’attenta valutazione. In primo luogo, il giudice dovrà accertare l’idoneità del genitore a cui affidare in via esclusiva i figli. In seconda battuta, dovrà anche verificare che il genitore non affidatario sia effettivamente inidoneo a svolgere il proprio ruolo genitoriale.
DIRITTO
Nel decidere la controversia portata alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento sia causa di deroga al regime di affidamento condiviso, essendosi il genitore inadempiente dimostrato irresponsabile dinanzi alle esigenze di vita dei figli.
Nella sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009 si legge: “Infatti, in relazione alla violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, i giudici di appello hanno congruamente motivato, osservando che D.I. è rimasto totalmente inadempiente e pertanto «…non ha manifestato, sin dal lontano marzo 1996, alcuna volontà di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli, magari offrendo loro quanto era nelle sue possibilità materiali», in quanto l’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie. Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguità del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza «incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli» e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita”.
Ebbene, la pronuncia in esame è sicuramente innovativa, in quanto ha avuto il merito di sottolineare che il mantenimento dei figli non ha solamente contenuto economico, ma costituisce un dovere genitoriale di rilevanza anche morale. L’adempimento di questo obbligo, infatti, non assicura solo il soddisfacimento di interessi materiali da parte dei figli minori, ma garantisce agli stessi anche la responsabile partecipazione del genitore alla loro vita e alla loro crescita.
Di conseguenza, la ripetuta e abituale violazione del dovere di mantenimento merita di essere valutata come indice di scarso interesse del genitore alle esigenze di vita dei figli, che può tradursi in una mancanza di responsabilità e maturità tale da giustificare la perdita dell’affidamento.
TESTO DELLA SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.I.A.S., elettivamente domiciliato in Roma,
via Stefano Longanesi 9, presso l’avv. RUSSO Carmelo, rappresentato e
difeso dall’avv. D’AGOSTINO Nicola, del Foro di Vibo Valentia, per
procura in atti;
– ricorrente –
contro
A.B.L., elettivamente domiciliata in Roma, via
Giulio Rubini 48/d, presso l’avv. GULLO Raffaele, rappresentata e
difesa dall’avv. GAROFALO Paola, del Foro di Catanzaro, per procura
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 7/2008 in
data 5 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29
ottobre 2009 dal relatore, cons. Dott. Schiro’ Stefano;
uditi, per il ricorrente, l’avv. Salvatore Vitale, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso, e, per la controricorrente,
l’avv. Carlo De Marco, per delega, che ha chiesto rigettarsi o
dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
- Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con sentenza del 5 marzo 2008 la Corte di appello di Catanzaro, – pronunciando sull’appello proposto da A.B.L. nei confronti di D.I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 5 giugno 2007, che, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i suddetti coniugi, aveva affidato ad entrambi i genitori i figli minori e l’esercizio della relativa potesta’, ponendo a carico del D. I. l’obbligo di corrispondere in favore della A., quale contributo per il mantenimentodei figli, la somma mensile di Euro 600,00 – affidava i figli minori alla madre, attribuendole in via esclusiva la potesta’ di genitore, provvedendo a regolamentare gli incontri dei figli medesimi con il padre, ponendo al carico del D. I. l’obbligo di contribuire, nella misura della meta’, al pagamento delle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche e confermando nel resto la sentenza impugnata.
1a. A fondamento della decisione la Corte di merito osservava, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, che l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell’affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravita tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli, valutandosi tale contrarieta’ esclusivamente in relazione al rapporto genitore – figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravita’ tale da sconsigliare l’affidamento al medesimo per la sua incapacita’ di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare. Nel caso di specie i giudici di appello rilevavano la totale inadempienza del padre, sin dal 1996, all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale e la discontinuita’, desumibile dalla sentenza di separazione dei coniugi in data (OMISSIS), con la quale il D. I. aveva inteso esercitare il proprio diritto di visita, valutando detti comportamenti come altamente sintomatici della inidoneita’ del padre ad affrontare le maggiori responsabilita’ che un affidamento condiviso comportava, cosi’ da determinare proprio quella situazione di contrarieta’ all’interesse del minore richiesta dalla norma per derogare all’affidamento condiviso.
- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D.I. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’ A..
- Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 155e 155 bis c.c.– deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto che la sua inadempienza all’obbligo di mantenimento dei figli derivava dalla esiguita’ dei redditi di cui egli disponeva e dalla consapevolezza che i figli stessi erano comunque adeguatamente mantenuti dalla moglie, grazie anche all’aiuto dei suoi genitori, e che la discontinuita’ nell’esercizio del diritto di visita era dovuto al comportamento della madre, che aveva sempre ostacolato i rapporti tra padre e figli. Soggiunge il ricorrente che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e la discontinuita’ dell’esercizio del diritto di visita non costituiscono fatti di gravita’ tale, da giustificare la deroga al principio generale dell’affidamento condiviso.
- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle ragioni per le quali egli non ha adempiuto all’obbligo di versare l’assegno di mantenimentoin favore dei figli ed ha esercitato con discontinuita’ il diritto di visita.
- I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.
Sulla questione di diritto sollevata dal ricorrente questa Corte si e’ gia’ pronunciata (Cass. 2008/16593), osservando che “…nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui ai citati artt.155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (gia’ consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla c.d.
bigenitorialita’ (al diritto, cioe’, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento condiviso (comportante l’esercizio della potesta’ genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piu’ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi’ come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso puo’ infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarita’ della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamentoesclusivo…�.
Perche’ possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi “…che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita’ educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore…� (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che “…l’esclusione della modalita’ dell’affidamento esclusivo dovra’ risultare sorretta da una motivazione non piu’ solo in positivo sulla idoneita’ del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita’ educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potesta’ genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…�.
3.1. Da tali principi, applicabili anche ai casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtu’ del richiamo operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2 la Corte di merito, nella specie, non si e’ discostata. Infatti, in relazione alla violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, i giudici di appello hanno congruamente motivato, osservando che D.I. e’ rimasto totalmente inadempiente e pertanto “…non ha manifestato, sin dal lontano marzo 1996, alcuna volonta’ di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli, magari offrendo loro quanto era nelle sue possibilita’ materiali…�, in quanto “… l’obbligo di un genitore di provvedere almantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie…�. Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguita’ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza “…incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita’ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita’ formative, ma incide, ancora di piu’, sotto il profilo morale…� essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli “… e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita’ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita’ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita�.
3.2. Quanto al discontinuo esercizio del diritto di visita, la Corte di merito, dopo aver posto in evidenza la mancanza di prova in ordine agli ostacoli asseritamente frapposti dalla madre dei minori all’esercizio di tale diritto, ha osservato, con adeguata e logica argomentazione, che il comportamento del D.I., gia’ gravemente inadempiente all’obbligo di mantenimento dei figli, e’ altamente sintomatico della sua inidoneita’ “…ad affrontare quelle maggiori responsabilita’ che unaffido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente…� e determina concretamente una situazione di contrarieta’ all’interesse del minore ostativa per legge (art. 155 bis c.c., comma 1) ad un provvedimento di affidamento condiviso, “…non valendo ad offrire ai figli quell’ambiente familiare stabile e sereno a cui gli stessi hanno pure diritto�.
- Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi insussistenti sia la dedotta violazione degli artt. 155e 155 bis c.c., che i prospettati vizi di motivazione della sentenza impugnata, considerato altresi’ che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente si risolvono in doglianze di merito, non consentite in sede di giudizio di legittimita’, in ordine alla valutazione delle risultanze processuali ed all’accertamento dei fatti di causa da parte della Corte di appello.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
- PQM
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009