Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 marzo 2014, in un procedimento di separazione giudiziale ha riconosciuto nella figura genitoriale inidonea un presupposto di pericolosità così alto da dichiarare l’affidamento “super esclusivo” all’altro genitore unico in grado di essere guida nell’equilibrata crescita del figlio.
Il caso concreto riguarda una coppia di giovani che decidono di sposarsi e di avere un figlio. Appena nato il piccolo, la crisi della coppia è già divenuta insuperabile tanto che il padre abbandona la casa familiare e si trasferisce a Londra. Nel corso dei mesi è la sola madre a prendersi cura del minore, contrariamente all’uomo che, non solo non vede mai il figlio, ma omette di contribuire economicamente alla crescita dello stesso. Gli sporadici incontri con l’ex compagna, come le telefonate e le conversazioni via chat, sono anzi occasione di vero e proprio scontro verbale ad opera dell’ex marito, che costringono la donna a rivolgersi più di una volta ai Carabinieri perché minacciata dallo stesso di sottrarle il figlio se non la smetteva di “infastidirlo” con richieste di assistenza economica e di mantenimento, sempre disattese dallo stesso.
Il totale disinteressamento di quest’ultimo alla vita del figlio, accompagnato altresì da un comportamento aggressivo ingiustificabile ed irresponsabile, quale il negarsi al telefono e il non rendersi mai reperibile (non ricevere la posta e cambiare indirizzo di casa a Londra), portano la signora ad adire al Tribunale di Milano avanzando richiesta di separazione giudiziale. La contumacia dal processo del resistente hanno reso impossibile espletare qualsiasi tentativo di conciliazione e, soprattutto hanno confermato quanto dichiarato e provato per via documentale da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Con l’effetto che il Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza del 20 marzo 2014 ha ritenuto fosse necessario applicare un affidamento monogenitoriale, ex art. 337-quater c.c., alla madre, il c.d. “super esclusivo” per essere di fronte ad “un profilo del padre inidoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale: in primo luogo, si tratta di persona del tutto assente dalla via del figlio, …., nato il … 2013 e che ha lasciato alla madre il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario; inoltre, si tratta di persona che, nel conflitto con la moglie, risulta avere utilizzato il figlio come «argomento di scambio», minacciando la madre di una sottrazione dove questa non avesse aderito alle richieste del marito”.
IN DIRITTO
Nuovo indirizzo giurisprudenziale supportato dalle novità della riforma legislativa avvenuta con decreto 154/2013. Le nuove disposizioni di legge, tra cui l’art. 337 quater c.c., hanno voluto rafforzare il principio fondamentale nel nostro ordinamento secondo cui il giudice, in materia di affidamento dei figli minori, “deve attenersi al criterio fondamentale – posto per la separazione, dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, nell’art. 155 primo comma c.c. – rappresentato dall’interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appare il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore” (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 19 aprile 2002, n. 5714).
Peraltro il ragionamento del Tribunale di Milano si spinge oltre dando un segnale forte a chi opera un grave e completo disinteresse alla famiglia. Disinteresse che va arginato con l’esclusione del predetto anche dalle decisioni di maggiore interesse del minore, concentrando totalmente sull’altro genitore il potere di prendere in autonomia le stesse sulla salute, educazione, istruzione o fissazione della casa residenziale, senza necessità di alcun confronto.
Con questa recente ordinanza pertanto il Tribunale di merito ha ritenuto opportuno, come si legge dall’ordinanza stessa, di “rimettere al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Nel caso di specie altrettanto interessante appare il fatto che il giudice abbia ritenuto necessario optare per un affidamento super esclusivo ad un genitore a causa del grave comportamento dell’altro, concretizzatosi nella violazione degli obblighi di mantenimento del figlio con discontinuità nel diritto di visita.
In altre parole, a detta dell’organo giudicante un genitore che non mantiene e non vede regolarmente il figlio non è idoneo ad esercitare congiuntamente con l’altro genitore le responsabilità genitoriale, perché tale condotta è contraria all’interesse del figlio stesso.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Ordinanza 20 marzo 2014
Osserva
[1]. In via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente all’ordine di rinnovazione, le notifiche verso il convenuto si sono perfezionate regolarmente ai sensi del regolamento europeo 1393/2007. E’ versato in atti il riscontro dell’Ufficio inglese da cui risulta che la notifica si è perfezionata mediante inserimento del plico postale nella cassetta delle lettere del destinatario, secondo l’art. 6.3. del c.p.c. di Inghilterra e Wales.
[2]. Nel merito, non è stato possibile attivare un tentativo di conciliazione per l’assenza del marito dal processo. Rispetto a questi, i documenti in atti (tra cui le denunce ai Carabinieri, del 10 marzo 2013 e lo scambio di conversazioni via chat tra le parti) mettono per ora in luce un profilo del padre inidoneo all’esercizio della responsbailità genitoriale: in primo luogo, si tratta di persona del tutto assente dalla via del figlio, …., nato il … 2013 e che ha lasciato alla madre il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario; inoltre, si tratta di persona che, nel conflitto con la moglie, risulta avere utilizzato il figlio come «argomento di scambio», minacciando la madre di una sottrazione dove questa non avesse aderito alle richieste del marito. Su questo sfondo, si proiettano le allegazioni della moglie la quale avrebbe anche subito violenze fisiche da parte del congiunto. In questo contesto, è allo stato evidente la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c. La lontananza del padre (che vive a Londra), la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) e l’atteggiamento tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell’art. 337-quater comma III c.c. Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonotante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nel caso di specie, l’affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (in una età così tenera: appena 1 anno) sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia. Allo stato, inoltre, non può essere data una regolamentazione del diritto di visita dettagliata, poiché l’assenza del padre impedisce di accertare che, come ritenuto dalla madre, la sua persona non sia pericolosa per il minore.
[3]. In ordine ai rapporti economici, va rilevato che il padre del minore risulta avere sua dimora (il luogo dove vive in Londra, anche se non riceve la posta ed ostacola i contatti). E’ anche persona di giovanissima età poiché compirà 23 anni a brevissimo (… 1991). Ne consegue che, valorizzando le potenzialità economiche del padre, deve essere allo stato fissato un obbligo contributivo di euro 250,00 mensili (come richiesti dalla madre). La somma è da intendersi onnicomprensiva con eslcusione delle spese mediche non coperte dal SSN.
Il Tribunale
letto ed applicato l’art. 708 c.p.c.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l’obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Affida il figlio minore … (nato il … 2013) in modo esclusivo alla madre. … avrà residenza abituale con la madre, in … alla via .. e collocamento prevalente con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Dispone che .. provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell’importo di euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi).
Dispone che … provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN sostenute nell’interesse della prole.
Dispone che il padre possa vedere il figlio solo su accordi con la madre. E’ dato ricorso al giudice, per una regolamentazione giudiziale di dettaglio.
Nomina giudice istruttore, il dott. Giuseppe Buffone
e Fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 14 ottobre 2014, ore. …
L’udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano …, stanza n. ….
Assegna al ricorrente termine sino al 30 maggio 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, comma III, n. 2), 3), 4), 5), 6)
Assegna al convenuto termine sino al 30 settembre 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Assegna al ricorrente termine sino al 30 giugno 2014 per la notificazione dell’odierna ordinanza al convenuto
Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.
Invita le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza e la comunicazione del provvedimento
Milano, lì 20/03/2014
Il Presidente f.f.
dott. Giuseppe Buffone