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Cosa cambia per i nonni nella nuova normativa? Il decreto legislativo n.154/2013

Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 ha modificato il codice civile, ed in particolare ha revisionato le disposizioni  vigenti in materia di filiazione.

Tra le novità introdotte dal decreto vi è l’art. 42 che modifica l’art. 317 bis c.c., il quale testualmente prevede: “ Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. (..)”.

Con l’introduzione della citata disposizione è stato valorizzato e riconosciuto un effettivo diritto dei nonni a farsi valere direttamente in giudizio attraverso un loro intervento a norma dell’art. 336 co.2 c.c. (“ (..) il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito”).

Dunque, i nonni non sono più titolari di un mero interesse qualificato indirettamente a tutela del minore ma di un diritto vero e proprio.

Quel diritto autonomamente tutelabile e non solo un interesse qualificato per l’equilibrata crescita del minore.  Impostazione finora condivisa dalle Corti secondo cui“ l’art. 155 comma I c.c. non attribuisce un autonomo diritto agli ascendenti ma un diritto al minore, di conservare significativi rapporti con i nonni, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore ( Cass. Civ. Sez. I, sentenza 11 agosto 2011, n.17191).

Invero, già con la Legge n. 54/2006 nota come Legge dell’affido condiviso, il Legislatore, pur avendo inserito una timida tutela dei rapporti fra nonni e nipoti prevedendo all’art. 155 c.c. che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere (..) e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” , non ha riconosciuto in capo ai nonni un diritto che potesse legittimare il loro intervento in giudizio (la legge 54/2006, che ha novellato l’art. 155 c.c. affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto a una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio.. e non consente per tanto di ravvisare diritti.. che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari.. in assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti .. non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata da forme .. che non prevedono la loro assunzione di parte, né uno specifico diritto di difesa, come avviene nei procedimenti di adozione” (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 27.12.2011, n. 28902).

Oggi, i nonni sono titolari di un vero e proprio diritto di visita riconosciuto dall’art. 317 bis c.c., che, in quanto tale, è autonomamente e giuridicamente tutelabile ex art. 336 co.2 c.c.

Cosa fare in caso di estromissione dalla vita dei nipotini?

Posto che la nuova legislazione si è limitata a riconoscere il diritto di visita dei nonni, senza aver regolato nello specifico le modalità di tutela del medesimo diritto riconosciuto agli stessi, l’art. 317 bis c.c. si limita a rimandare all’art. 336 co.2 c.c. che regola i procedimenti dinnanzi al Tribunale dei Minori ( a norma dell’art. 38 disp. Att. secondo cui” …è altresì di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dall’ 317 bis cc) per adottare provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore.

Pertanto, ben si prospetta la possibilità dei nonni il cui diritto di visita sia stato negato, di poter presentare ricorso ai sensi dell’art. 336 c.c. dinnanzi al Tribunale dei Minori in cui risiedono i nipoti aprendo in tal modo un procedimento camerale- contenzioso nel corso del quale il Tribunale provvederà in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, dopo aver sentito il minore adotterà i provvedimenti necessari secondo il singolo caso.

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