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Rubare…rapire il figlio in caso di conflitto genitoriale! Rimedi e Tutele

Il reato di sottrazione di minore si snoda nel nostro ordinamento in tre fattispecie delittuose, disciplinate rispettivamente dall’ art. 573 c.p. (“Sottrazione consensuale di minore”),dall’art. 574 c.p. (“Sottrazione di persone incapaci”) e dall’art 574 bis c.p. (“Sottrazione trattenimento di minore all’estero”), introdotto nel 2009, e si colloca tra i reati contro la famiglia.

Il fenomeno, il più delle volte si genera, durante la crisi e la rottura del rapporto familiare.

In tale contesto di conflittualità può avere inizio una lotta per l’affidamento della prole, che in alcuni casi più estremi sfocia in un vero e proprio rapimento con l’effetto per tale condotta di integrare gli estremi del reato, appunto di sottrazione di minore.

La condotta si esplicita con la sottrazione materiale e senza il consenso dell’altro coniuge del minore, con l’intento di trattenerlo con sè o nasconderlo a tempo indeterminato.

Fenomeno ancora più preoccupante è la cosiddetta sottrazione internazionale di minore che si realizza quando uno dei coniugi porta il minore con o senza consenso esplicito dello stesso, in uno Stato diverso da quello in cui il minore ha la residenza abituale.

In tali circostanze che tutela ha il genitore che si vede portare via il figlio???

Negli anni si sono susseguite numerose pronunce che hanno delineato meglio i confini di tale fattispecie e specificato la disciplina applicabile, segnaliamo di seguito le più rilevanti pronunce in materia.

Per quanto riguarda la “sottrazione di minore internazionale” la Suprema Corte stabilisce risolutamente che : costituisce presupposto indispensabile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, la circostanza che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando, ai fini dell’accoglimento della domanda, le cause e le ragioni di tale mancato esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva, invece, omesso di verificare se il richiedente il rimpatrio esercitasse concretamente il diritto di affidamento sul minore al momento del suo trasferimento in Italia, attribuendo esclusivo rilievo al ripristino della situazione corrispondente all’affidamento legale) Cassazione civile , sez. I, sentenza 26.06.2014 n° 14561.

In una sentenza successiva i giudici di Piazza Cavour hanno specificato, invece, cosa debba intendersi per residenza abituale, statuendo che: per residenza abituale deve intendersi, anche ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione o ai fini dell’individuazione del giudice competente il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, senza che possa essere dato rilievo preminente all’ultimo trasferimento del minore quando sia prossimo all’accertamento della lamentata sottrazione internazionale ed abbia caratteristiche temporali e di radicamento quantitativamente e qualitativamente molto inferiori alla situazione fattuale anteriore”. (Nella specie, il giudice del merito individuava in Italia il luogo in cui il minore senza soluzione di continuità prima dell’ultimo soggiorno in Brasile – durato solo alcuni mesi – si era interamente radicato, rilevando che nessuna decisione comune sulla modifica della residenza abituale familiare era stata medio tempore assunta.) Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.07.2014 n° 16648.

Questi appena accennati sono i limiti territoriali e di spazio per applicare le convenzioni internazionali ed attuare la procedura del rimpatrio, ma ove vi sia il ragionevole dubbio che il proprio figlio possa essere vittima di una sottrazione internazionale è opportuno porre in essere determinati ed importanti accorgimenti, attivandosi, dunque, per tempo. 

Ovvero, bisogna:

1.non concedere l’autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell’altro genitore;

2.se il bambino deve recarsi all’estero, far sottoscrivere all’altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata;

3.se vi è in corso una causa di separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all’altro genitore, chiedere che venga previsto nel provvedimento che viene emesso dal Giudice il divieto all’espatrio del minore senza un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario;

4.se non era stato contratto matrimonio con l’altro genitore e non è mai stato emesso un provvedimento sull’affidamento del minore, chiedere l’emissione di un apposito provvedimento da parte del Tribunale che preveda il divieto all’espatrio del minore a meno di consenso esplicito e formale dell’altro genitore.

Se il minore è stato portato, o si ipotizza sia stato portato, presso uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja o altra Convenzione, l’organo competente a trattare la questione è l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile mentre se lo Stato in questione non ha, invece, aderito ad alcuna convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri di Roma – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie.

In ogni caso non bisogna temporeggiare e aspettare di farsi giustizia da se, ma occorre rivolgersi a dei professionisti.

Studiodonne e l’Avv. Maria Luisa Missiaggia vi sosterranno in questo cammino con consulenze personalizzate e con la professionalità che da sempre caratterizza il nostro studio.

Per completezza ricordiamo ai nostri lettori che anche la condotta ostruzionistica del genitore collocatario nei confronti dell’altro coniuge può integrare gli estremi della sottrazione di minore infatti la  Corte di Cassazione ha condannato , in via definitiva, una donna che ha impedito all’ex coniuge di vedere il figlio minore.

Tale comportamento ha indotto gli Ermellini a pronunciarsi in tal modo:

Il genitore, non potendo quindi esercitare il suo diritto e vedendosi menomato della sua potestà genitoriale, aveva inveito contro la donna, e quindi i due si erano reciprocamente denunciati.
La condotta della madre, avvisano i giudici, ha integrato il rifiuto di consegna al genitore avente diritto in quel momento, e pertanto di accuse del padre non sono calunniose: un comportamento di tal fatta, a maggior ragione che la donna aveva portato il figlio in un’altra città senza il consenso del padre, ben rappresenta una ipotesi di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Infatti, continuano i giudici, il coniuge affidatario ha l’obbligo di attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore. E in mancanza di un atteggiamento di cooperazione si configura il reato.

Cass. n. 5902 del 6 febbraio 2013.

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