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Separazione, divorzio e affidamento dei figli: arresto per la parte che non adempie agli obblighi di natura economica.

A cura dell’ Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea 

E’  entrato in vigore l’articolo 570 bis c.p.: CHI NON PAGA VIENE ARRESTATO!!

 

 

 

Il nuovo articolo 570 bis c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”, stabilisce che: “le pene previste dall’articolo 570 cp si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violazione gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

 

Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018.

 

Il nuovo articolo 570-bis  seguirà le pene previste per l’attuale art. 570 c.p., ossia la reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1032 Euro.

Con questa fattispecie incriminatrice, il Legislatore ha voluto tutelare i rapporti intercorrenti all’interno della famiglia: i doveri assistenziali e di solidarietà e gli obblighi di mantenimento previsti dalla normativa del Codice Civile.

Il reato in questione è un “reato proprio”, per cui può essere commesso, come

 

stabilisce chiaramente l’incipit della norma, da un soggetto che ricopre lo status di coniuge. Tuttavia, in considerazione dell’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi non c’è motivo di dubitare che  la norma sia rivolta anche alle coppie di fatto in caso di affidamento condiviso dei figli, ove una parte ometta di versare all’altra il mantenimento per i figli, cosi come stabilito dal provvedimento del giudice.

Prima dell’introduzione della norma in oggetto, le condotte penalmente rilevanti contenute nell’art. 570 c.p., venivano “specificate” da altre norme speciali, di seguito esaminate.

In primo luogo dall’art. 12 sexies L. 898/70, (c.d. “legge sul divorzio”), che punisce con le pene previste dall’art. 570 c.p., il coniuge che, pur obbligato al versamento dell’assegno divorzile, non adempie al provvedimento del giudice.

In secondo luogo, anche dall’art. 3 della legge 54 del 2006, (disposizioni in materia di separazione e affidamento), il quale stabilisce che, in caso di violazioni economiche in ambito di affidamento dei minori e di separazione, si applicano sempre le pene previste per l’art. 570 c.p.

Il novellato articolo 570 bis c.p. ha eliminato le difficoltà interpretative causate dall’assetto normativo sopra delineato: le leggi speciali di cui sopra, avevano il compito di specificare le condotte incriminatrici dell’art. 570 c.p., il che creava confusione nell’applicazione della norma.

Pertanto, con il 570 bis c.p. il Legislatore ha voluto introdurre anche nel codice penale le condotte incriminatrici presenti solo nelle leggi speciali sopra richiamate (Art. 12 sexies legge sul divorzio e art.3 legge 54/2006).

 

 

 

 

 

Il nuovo articolo 570 bis c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”, stabilisce che: “le pene previste dall’articolo 570 cp si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violazione gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

 

Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018.

 

Il nuovo articolo 570-bis  seguirà le pene previste per l’attuale art. 570 c.p., ossia la reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1032 Euro.

Con questa fattispecie incriminatrice, il Legislatore ha voluto tutelare i rapporti intercorrenti all’interno della famiglia: i doveri assistenziali e di solidarietà e gli obblighi di mantenimento previsti dalla normativa del Codice Civile.

Il reato in questione è un “reato proprio”, per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l’incipit della norma, da un soggetto che ricopre lo status di coniuge. Tuttavia, in considerazione dell’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi non c’è motivo di dubitare che  la norma sia rivolta anche alle coppie di fatto in caso di affidamento condiviso dei figli, ove una parte ometta di versare all’altra il mantenimento per i figli, cosi come stabilito dal provvedimento del giudice.

Prima dell’introduzione della norma in oggetto, le condotte penalmente rilevanti contenute nell’art. 570 c.p., venivano “specificate” da altre norme speciali, di seguito esaminate.

In primo luogo dall’art. 12 sexies L. 898/70, (c.d. “legge sul divorzio”), che punisce con le pene previste dall’art. 570 c.p., il coniuge che, pur obbligato al versamento dell’assegno divorzile, non adempie al provvedimento del giudice.

In secondo luogo, anche dall’art. 3 della legge 54 del 2006, (disposizioni in materia di separazione e affidamento), il quale stabilisce che, in caso di violazioni economiche in ambito di affidamento dei minori e di separazione, si applicano sempre le pene previste per l’art. 570 c.p.

Il novellato articolo 570 bis c.p. ha eliminato le difficoltà interpretative causate dall’assetto normativo sopra delineato: le leggi speciali di cui sopra, avevano il compito di specificare le condotte incriminatrici dell’art. 570 c.p., il che creava confusione nell’applicazione della norma.

Pertanto, con il 570 bis c.p. il Legislatore ha voluto introdurre anche nel codice penale le condotte incriminatrici presenti solo nelle leggi speciali sopra richiamate (Art. 12 sexies legge sul divorzio e art.3 legge 54/2006).

La nuova norma, quindi, senza rimandare a norme speciali, spesso sconosciute a chi non opera nel diritto, stabilisce espressamente che le pene previste dall’articolo 570 c.p. si applicano anche al coniuge che non adempie l’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto: sia in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio sia in caso di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e anche in caso di violazioni di affidamento condiviso dei figli.

In definitiva, anche se la nuova norma non ha aggiunto nulla di nuovo, ha tuttavia portato chiarezza nel panorama delle violazioni di natura economica all’interno della famiglia.

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