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INIDONEITA’ GENITORIALE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dr.ssa Vanessa Bellucci.

In materia di affidamento di figli minori, la regola d’oro è sempre quella del superiore interesse della prole. Con la legge 54/2006 il legislatore ha introdotto il principio della bigenitorialità, cioè il diritto della persona di età minore a  mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. La tipologia di affidamento così introdotta è quella del c.d. affidamento condiviso, il bambino infatti viene di regola affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso uno di essi. Per prassi consolidata e salvo situazioni pregiudizievoli, il genitore collocatario di minori in età infantile è la madre. L’affidamento esclusivo resta dunque un’ipotesi residuale ed estrema, che il giudice adotta solo in caso di grave pregiudizio alla prole.

Il caso oggi in esame è quello dell’affidamento di una bambina, figlia di una coppia non sposata, al vaglio del Tribunale civile di Roma.

Ambedue i genitori chiedevano in giudizio l’affidamento esclusivo della minore. In entrambi gli atti difensivi veniva fatto riferimento a gravi carenze dell’altro genitore sul piano personale e delle attitudini genitoriali. In particolare la donna sosteneva che il compagno avesse gravi problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e conducesse una vita instabile e non adatta alle esigenze di una bambina di 5 anni; dal canto suo l’uomo si difendeva asserendo che la compagna lo denigrasse costantemente come padre con false accuse, come quelle portate in giudizio, al fine di ottenere l’affidamento esclusivo della bambina per portarla con sé all’estero (avendo la donna origini non italiane).

Stante la diversa rappresentazione del quadro familiare ed al fine di fare chiarezza, il giudice disponeva una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) per valutare l’idoneità genitoriale delle parti; passo necessario per adottare la scelta più conforme agli interessi della minore.

I risultati della consulenza tecnica, e dei test tossicologici effettuati spontaneamente dall’uomo, hanno fugato ogni dubbio riguardo alla presunta dipendenza dello stesso da sostanze stupefacenti. Invece il quadro psicoemotivo della madre della minore emerso in sede di consulenza è risultato meno positivo; sono state evidenziate importanti criticità legate ai legami con la famiglia di origine, ai rapporti col compagno ed alla depressione post-partum non completamente superata. Tuttavia, la consulente, all’esito della perizia aveva comunque consigliato un collocamento prevalente della minore presso la madre escludendo solo il trasferimento all’estero.

Con tale conclusione non concordava il padre della minore ed i suoi legali che muovevano le loro perplessità nelle osservazioni alla CTU sostenute dalla mancanza di coerenza tra le premesse e le conclusioni della perizia. In risposta alle stesse la consulente mutava l’esito della sua perizia ed accoglieva sostanzialmente le osservazioni del padre della bambina concludendo come segue: la signora non è una madre in grado di prendersi cura della figlia in modo preminente … soprattutto non può mettere la figlia al riparo dalla sua instabilità …”.

A fronte della suddetta analisi, il Tribunale di Roma non ha ritenuto conforme all’interesse della minore un suo prevalente collocamento presso la madre; “ciò non solo e non tanto in ragione delle sue personali fragilità, quanto piuttosto della sua stessa strategia personale e processuale adottata in giudizio”.

Pertanto, l’atteggiamento altamente denigratorio della donna verso il padre di sua figlia, rivelatosi poi infondato, sommato alla fragilità psicoemotiva della stessa hanno portato i giudici a preferire un collocamento prevalente presso il padre, rivelatosi un uomo pacato e aperto al dialogo che cerca di agire sempre nell’interesse della figlia. Per la madre è stato disposto il diritto di frequentazione della minore standard ed il divieto di espatrio con la bambina.

La consulente inoltre ha prescritto un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori presso apposite strutture.

I provvedimenti presi dai giudici del Tribunale di Roma all’esito della consulenza tecnica, sono dei provvedimenti provvisori, suscettibili di modifiche da parte degli stessi in sede  decisionale. Tuttavia, sino a quel momento le suddette disposizioni non sono in alcun modo impugnabili dalle parti.

Pertanto, nel caso in esame, la consulenza tecnica è stata determinante. Infatti, all’esito della stessa i giudici hanno disposto il collocamento prevalente della minore presso il padre, in contrapposizione alla prassi consolidata di affidare i bambini in tenera età alla madre (c.d. maternal preference).

Tuttavia dalla lettura del testo del provvedimento, la decisione appare certamente discutibile, non ravvisandosi elementi tali da definire la madre della minore inidonea a prendersi cura della bambina.

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