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LE TECNICHE ALTERNATIVE AL CONFLITTO, GLI ACCORDI, NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO

La crisi coniugale determina una situazione di instabilità della coppia che necessita, in detto momento, di equilibrare gli assetti patrimoniali della famiglia in considerazione dell’interruzione della convivenza, all’esito della separazione personale e del divorzio o della convivenza stessa per le coppie di fatto. Dalla crisi dell’unione, infatti, discendono conseguenze non solo in ordine allo status persona ed alla gestione dei figli, ma soprattutto di ordine patrimoniale, come disciplinato dall’art. 156 c.c. con riguardo alla separazione, dall’art. 5 L. 898/70 con riguardo al divorzio e dall’art 337ter c.c..

L’assetto della famiglia deve essere riequilibrato anche quando viene a cessare la convivenza di due persone non sposate ma con figli. Infatti anche in questo caso deve essere regolamentato l’affidamento ed il mantenimento del figlio.

Ci sono tecniche di risoluzione della crisi coniugale che evitano il conflitto familiare. Questi sono gli accordi, le cui condizioni possono essere inserite in una negoziazione assistita o in un ricorso congiunto.

L’accordo può essere raggiunto e depositato anche nel caso in cui la coppia genitoriale non sia sposata e debba regolamentare l’affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

L’accordo conduce ad una soluzione che concilia le diverse posizioni delle parti ed è meno gravosa sia in termini economici che di tempo.

Una delle cause ostative più ricorrenti al raggiungimento dell’accordo è la dipendenza affettiva che spesso si crea nell’ambito di una famiglia e mal si coniuga con una visione positiva della vita post convivenza.

COME SI ARRIVA AD UN ACCORDO

Per limitare il conflitto, le parti si devono avvalere del supporto di figure professionali che possano guidarle nel raggiungimento della migliore soluzione per la famiglia, anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza, che, soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia, è in continua evoluzione.

La conoscenza e lo studio delle varie pronunce dei tribunali conduce ad un’analisi approfondita della vicenda e delle dinamiche familiari, così da trovare un punto di equilibrio, soprattutto nella gestione dell’assetto patrimoniale e dei figli.

L’avvocato matrimonialista, esperto nel diritto di famiglia e dei minori, è infatti in grado di limitare le pretese quando risultano eccessive e di far concordare alle parti condizioni conformi all’interesse del figlio, che spesso si trova triangolato nella situazione di rivendicazioni dei genitori.

L’accordo tra le parti, coniugi e genitori, quale conditio sine qua non, deve necessariamente contenere:

– le modalità di affidamento del figlio

–  il collocamento prevalente del minore

– le modalità di visita del genitore non collocatario

– l’assegnazione della casa familiare

– il contributo al mantenimento versato mensilmente dal genitore non collocatario

– la ripartizione delle spese straordinarie.

Nel caso di disparità reddituale tra le parti (coniugate) può essere previsto un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.

Oltre a tali condizioni necessarie, che sono alla base della vita familiare, nell’accordo possono essere inserite anche pattuizioni accessorie, come ad esempio i trasferimenti immobiliari.

COSA POTREBBE IMPEDIRE L’ACCORDO? LA DIPENDENZA AFFETTIVA

La dipendenza affettiva è una delle principali cause di conflitto genitoriale che può impedire, di fatto, il raggiungimento dell’accordo.  

La dipendenza affettiva può essere ricompresa nella categoria delle nuove dipendenze, nello specifico quelle forme di dipendenza senza sostanza legate a comportamenti ed attività messe in atto dalla persona da cui si è dipendenti.

È una modalità patologica di vivere la relazione, in cui il soggetto inconsapevolmente dipendente nega i propri bisogni, arrivando a rinunciare alle proprie abitudini e necessità di vita pur di non perdere il compagno. La persona da cui si è dipendenti viene idealizzata quale unica e sola fonte di gratificazione nonché fondamentale fonte di “amore” e cura.

È una forma ossessiva, patologica, simbiotica, funzionale e stagnante per la quale, agli occhi del dipendente, può essere sacrificata qualsiasi spinta evolutiva (di cambiamento) ed ogni altra gratificazione.

Nella crisi di coppia, coniugale o genitoriale, la dipendenza può impedire il raggiungimento dell’accordo rendendo ancora più doloroso e sofferente il distacco.

Per evitare il distacco totale, la parte dipendente, inconsciamente, può mettere in atto una condotta strumentale volta ad “utilizzare” il figlio per rimanere legati all’altra persona.

Questa condotta ovviamente ostacola la sana e corretta visione della vita di coppia, anche nel momento di disgregazione, impedendo di ragionare con lucidità sull’accordo quale soluzione migliore.

ACCORDO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

La negoziazione assistita è composta da due atti che verranno depositati in Procura presso il Tribunale ordinario nel medesimo momento.

Il primo è la convenzione di negoziazione assistita con cui le parti con posizioni contrapposte convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via congiunta una controversia, tramite l’assistenza di almeno un avvocato per parte. La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura sia l’oggetto della controversia e quindi dell’accordo.

La convenzione, a pena di nullità, deve essere in forma scritta e le sottoscrizioni apposte dalle parti devono essere certificate ed autenticate dagli avvocati.

Il secondo atto è l’accordo con cui le parti raggiungono la soluzione consensuale. In esso sono contenute le condizioni concordate tra i coniugi o genitori, che regoleranno la vita della famiglia dopo la disgregazione del nucleo familiare.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata sia in presenza di figli sia minorenni che maggiorenni, che in assenza.

Nel caso in cui siano presenti figli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, entro 10 giorni dal deposito, emetterà l’autorizzazione all’accordo, se concorde all’interesse dei figli.

Nel caso di assenza di figli il Procuratore apporrà il proprio nullaosta all’accordo.

L’accordo così autorizzato dal Procuratore ha lo stesso valore del provvedimento giudiziale emesso dal Giudice.

Sarà cura degli avvocati comunicare l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione del nuovo status di separati o divorziati sull’atto di matrimonio.

Pertanto, con la procedura di negoziazione assistita possono essere regolati tutti gli aspetti della vita di una famiglia (sia coniugata che non), e possono anche essere modificate precedenti statuizioni in vigore tra le parti in caso di variazione di situazioni poste alla base del precedente provvedimento o accordo.

In 10 giorni si può concludere il procedimento evitando così lungaggini e conflitti.

ACCORDO CON RICORSO CONGIUNTO

Il ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, che contiene le condizioni concordate, deve essere depositato in Tribunale.

Anche questo procedimento può essere utilizzato sia per la regolamentazione dell’affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio che per la separazione ed il divorzio.

Il Tribunale provvederà a fissare un’apposita udienza (che si terrà normalmente non prima di 3-4 mesi dal deposito) ed i coniugi o i genitori dovranno essere presenti di persona dinanzi al Giudice per confermare le condizioni sottoscritte e depositate.

Successivamente, il Giudice, se l’accordo raggiunto è conforme all’interesse dei figli minori, provvede omologando le condizioni concordate.

Come descritto le soluzione bonarie sono facilmente percorribili anche in breve tempo, fattore fondamentale è affidarsi a professionisti del settore che possono solo far del bene alla ex coppia.

Avv. Maria Luisa Missiaggia