Avvocato buongiorno, posso trasferirmi con mio figlio in altra città senza il consenso del padre?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

La risposta è si

 

È pacifico il diritto del minore di vedersi garantita una frequentazione equilibrata con entrambi i genitori soprattutto se separati o divorziati o comunque se abbiano sciolto la convivenza sebbene non sposati.

E cosa accade se il genitore collocatario, ovvero quello che vive con il bambino, intende trasferirsi in altra città, regione o stato?

 

Tutto bene se vi è il consenso dell’altro genitore e un accordo sulla frequentazione magari accorpando i periodi festivi o invernali nelle vacanze scolastiche.

 

E se il consenso è negato?

 

È proprio su questo tema che la Suprema Corte di cassazione si è espressa, in modo innovativo, con la recentissima Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796.

Inizia la procedura e in primo grado il Tribunale di Genova rigetta il trasferimento della madre, la quale voleva effettuare il cambio di residenza del figlio.

Su reclamo in Corte di Appello, la madre vinceva e la Corte accoglieva il trasferimento della madre e del figlio in altra città diversa da quella paterna.

 

 La Corte d’Appello riteneva infatti di dover accogliere la domanda di trasferimento della signora nel paese di origine di quest’ultima sulla base del fatto che il minore nei primi tre anni di vita aveva vissuto con la madre proprio in tale luogo, presso i nonni materni; la tenera era del minore lo rendeva capace di adattamento;  la madre risultava essere quella maggiormente pregiudicata da una permanenza nella città ove non aveva parenti né legami e dove sarebbe stata in maggiore difficoltà nel trovarvi un lavoro; il padre, considerato che già per oltre tre anni aveva vissuto lontano dalla compagna e dal figlio, sarebbe tornato solo nella situazione già vissuta in precedenza.

 

A questo punto il padre depositava immediatamente ricorso straordinario avanti la Corte di cassazione con il quale lamentava la violazione dell’articolo 337 ter cc in quanto il trasferimento della signora insieme al figlio avrebbe penalizzato il minore nella frequentazione paterna e nella violazione della bigenitorialità.

 

Nonostante le argomentazioni paterne, la Corte di cassazione con la recentissima Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796 dichiarava il ricorso infondato.

Secondo la Corte di cassazione in esame, infatti, la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. 

Alla luce di quanto argomentato la Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.

Conclusioni

Nel caso specifico, la frequentazione padre figlio pregressa, negli anni di infanzia del bimbo 0-tre anni non era stata assidua, il padre era assente e il bambino aveva coltivato la sua affettività con la madre e la famiglia della stessa.

Dunque, negare il trasferimento solo per “dispetto” alla ex compagna è negare anche la serenità al piccolo.

Ogni caso va esaminato e non può essere valutato solo leggendo un articolo. È per questo che suggeriamo sempre una consulenza legale prima di affrontare cambiamenti senza un progetto e senza le carte in regola per essere vincenti e tutelare anche i più piccoli, ovvero i nostri figli.

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora