Buonasera avvocato, sono in fase di separazione e sto considerando l’opzione di assegnare la casa familiare ai figli, con alternanza tra me e il mio ex marito nell’abitazione. Potrebbe darmi delle delucidazioni al riguardo?
La questione che ci pone il nostro cliente ci dà modo di analizzare il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nell’ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023 e richiamato recentemente dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minori, nel decreto n. 314 del 24 maggio 2024, secondo il quale, in presenza di determinati presupposti, che rispondano all’interesse della prole, non si esclude la possibilità di disporre l’assegnazione della casa familiare ai figli, con rotazione dei genitori.
Il caso
Il Tribunale di Cuneo disponeva che le figlie minori di una coppia di genitori separati mantenessero la propria residenza e collocazione stabile presso la casa familiare, disciplinando i tempi di permanenza di ciascun genitore con le bambine a settimane alternate nell’abitazione.
Il punto focale della lite tra i due coniugi riguardava l’assegnazione della casa familiare e la richiesta di essere il genitore presso cui andavano collocate prevalentemente le figlie.
Il Tribunale, non essendoci ragioni per preferire l’uno o l’altro genitore quale collocatario, riconosceva ad entrambi di trascorrere pari tempo con le figlie, ruotando a settimane alterne nella casa familiare.
La donna, così, proponeva reclamo contro la decisione, deducendo che tale tipo di sistemazione non fosse attuabile anche per le difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, oltre che incompatibile con gli impegni lavorativi del padre, il quale avendo un lavoro di dipendente a tempo pieno, non poteva offrire alle figlie la stessa presenza e assistenza della madre.
Inoltre, il provvedimento non avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni di una delle due figlie, affetta disturbi dell’udito, che impongono alla bambina di vivere con una protesi fissa all’orecchio, che richiedono particolare cura della minore, la quale necessita di stabilità e di mantenere il proprio legame con la mamma, quale genitore di prevalente riferimento nella sua quotidianità.
Costituendosi in giudizio, il padre contestava che le citate condizioni fossero ostative ad un affidamento condiviso e a un collocamento di tipo paritetico, precisando che lo stesso lavorava in prossimità della casa coniugale, vicinissimo alle figlie per qualsiasi emergenza, e poteva usufruire di permessi, riduzioni di orario, congedi speciali e flessibilità maggiori rispetto alla madre che aveva un’attività autonoma insieme alla sorella molto più distante dalla casa familiare.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame ha stabilito che, “l’alternanza dei genitori nella casa familiare assegnata ai figli è una opzione che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno.
La scelta deve corrispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità per la quale è prevista l’assegnazione della casa familiare. Il giudice dovrà effettuare gli approfondimenti istruttori e le valutazioni del caso, tenuto conto anche della volontà dei minori, dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi”.
La ratio della decisione è chiara e risiede nel superiore interesse del minore, evitando così lo stress dello spostamento alla prole, che ha già subito e spesso non ancora superato, la separazione dei propri genitori.
La Corte d’Appello di Torino, sulla base del principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza, ha ritenuto infondato il reclamo e ha confermato la decisione del Tribunale.
Dalla relazione del servizio sociale e dalle indagini sulle capacità genitoriali effettuate nel corso del giudizio era emerso che entrambi i genitori fossero presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità sono aiutati dai nonni materni e paterni.
La situazione abitativa dei genitori è stata giudicata non ostacolante per la prosecuzione dell’assetto di vita delle minori: infatti, quando non sono di turno nell’ex abitazione familiare, la madre vive in una casa in affitto nello stesso paese dove lavora, e il padre vive presso i suoi genitori. Quanto, invece, ai problemi di comunicabilità tra i genitori effettivamente esistenti e accertati, la Corte torinese ha invitato all’utilizzo di un coordinatore genitoriale che li guidi in un percorso per la condivisione delle decisioni sulle figlie minori.
Conclusioni
In conclusione, tra i provvedimenti più significativi emessi nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio (oppure in caso di cessazione della convivenza di fatto), c’è quello del collocamento della prole, cioè la scelta della residenza abituale del minore a seguito della cessazione delle convivenza tra i genitori.
Tale opzione rappresenta una decisione non di secondaria importanza, in quanto da essa discendono una serie di conseguenze, tra le quali l’assegnazione della casa familiare.
L’orientamento seguito, ormai, da diversi tribunali di merito è quello di assegnare, dopo un’adeguata valutazione dell’interesse preminente dei minori, la casa familiare ai figli, prevedendo un’alternanza, solitamente settimanale, dei genitori nell’abitazione in cui i figli rimangono.
Questo “modello abitativo” permette ai figli di restare nella casa familiare, evitando continui cambi di residenza e mantenendo, così, quella stabilità di cui hanno bisogno, mentre i genitori si alternano secondo un calendario prestabilito.
Tuttavia, per poter disporre un collocamento che preveda la permanenza fissa dei minori nella casa familiare e la rotazione dei genitori presso la stessa, è necessario che sussistano determinate condizioni.
Innanzitutto, un accordo tra i coniugi, omologato poi dal giudice: ciò sarà possibile solo qualora i genitori non abbiano un rapporto conflittuale, ma al contrario, caratterizzato da uno spirito di collaborazione che abbia ad oggetto non solo la cura del figlio, ma anche la gestione della casa.
In secondo luogo, l’accordo deve avere una durata, nel senso che tale soluzione è pensata come temporanea e spesso utilizzata fino a che i figli non raggiungano una certa età o fino a che non si stabilizzino le condizioni di vita dopo la separazione o il divorzio.
E’, poi, inevitabile un’ulteriore condizione, che è quella di avere un’abitazione alternativa che consenta al genitore non momentaneamente collocatario di poter vivere la propria vita.
Ovviamente mantenere una casa familiare e due ulteriori residenze può essere economicamente oneroso: per questo occorre valutare la sostenibilità finanziaria di questo accordo, inclusi i costi di mantenimento della casa e le spese accessorie.
Dunque, nonostante l’affidamento della casa familiare ai figli possa offrirgli stabilità, può essere emotivamente e praticamente complicato per i genitori.
E’ importante, infatti, valutare l’impatto psicologico di continuare a condividere lo stesso spazio abitativo, seppur in tempi alterni e gestire in modo efficace la comunicazione tra le parti.
Pertanto, se sta considerando questa opzione, le consiglio di discuterne con un legale, specializzato in diritto di famiglia, il quale può aiutarla a comprendere tutti gli aspetti legali e pratici, oltre a redigere un accordo che protegga i diritti e gli interessi di tutti i membri della famiglia.