fbpx

Assegno divorzile: nulli gli accordi conclusi in sede di separazione

Salve avvocato, io e mio marito abbiamo raggiunto un accordo sull’assegno divorzile in sede di separazione. I coniugi separati possono accordarsi su un futuro assegno divorzile?

 

La domanda che ci pone il nostro cliente è frequente in sede di separazione, in quanto riguarda la situazione di molti coniugi che si trovano nella fase di negoziazione degli accordi di separazione. La questione, inoltre, ci offre l’occasione di analizzare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017, con la quale la stessa ha ribadito il principio di diritto secondo cui, i coniugi non possono accordarsi né sull’importo né sulla rinuncia all’assegno in vista di un futuro divorzio.

Assegno divorzile: nulli gli accordi conclusi in sede di separazione

 

Cosa prevede la legge

Il nostro codice civile all’art. 160 c.c. (“Diritti inderogabili”) prevede che i diritti previsti dalla legge per effetto del matrimonio sono indisponibili e, in quanto tali, non potranno mai essere oggetto di valido accordo, neanche in sede di separazione.

Dunque, ciò significa che il diritto all’assegno divorzile del coniuge più debole economicamente, può essere valutato solo in sede di divorzio e mai prima: solo nel momento del divorzio, infatti, il giudice valuterà se ci siano o meno i presupposti per l’attribuzione dell’assegno e, di conseguenza, determinare il relativo importo.

La funzione dell’assegno divorzile è di natura assistenziale, quindi mira a proteggere il coniuge più vulnerabile, che si trovi in una situazione di debolezza economica, la quale non può essere valutata in una fase precedente al divorzio.

Per tale ragione, è da considerarsi nullo sia l’accordo che preventivamente stabilisce la rinuncia all’assegno, sia quello che comporta l’accettazione di un importo non congruo rispetto alle effettive esigenze. Allo stesso modo è da considerarsi nullo anche l’accordo preventivo che dispone a vantaggio del coniuge che ne avrebbe diritto, un assegno con una somma ingente, maggiore rispetto alle reali esigenze, perché con ciò il coniuge economicamente più forte potrebbe condizionare la volontà alla non opposizione allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dell’altro coniuge, che nel nostro ordinamento non può essere limitata.

Pertanto, la legge prevede che tutti gli accordi fatti in sede di separazione tra i coniugi sono invalidi per illiceità della causa se hanno ad oggetto il regime giuridico e/o patrimoniale da applicarsi in caso di eventuale e futuro divorzio.

 

Il caso

Il caso riguardava una coppia di coniugi separati, che decidevano di procedere per ottenere il divorzio. La sentenza di divorzio del Tribunale riconosceva alla moglie un assegno divorzile, il quale le veniva revocato in sede d’appello, in quanto il giudice distrettuale riteneva che tale assegno non spettasse alla donna, in virtù della somma cospicua che il marito le aveva versato in sede di separazione.

Secondo la Corte d’Appello, tale somma sarebbe stata talmente alta da assorbire al proprio interno sia l’assegno di mantenimento, sia la richiesta di un assegno divorzile.

Per questa ragione, la donna decideva di impugnare la decisione del giudice d’Appello, proponendo ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte accoglieva i motivi addotti dalla donna.

 

 

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso della donna, dichiarava la nullità dei patti con i quali i coniugi, in sede di separazione avevano fissato il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio. Ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, per contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza, di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

La Corte ha ribadito, infatti, che si tratta di diritti ai quali non è possibile rinunciare, a causa della loro natura assistenziale. Di conseguenza, non si può tenere conto di accordi preventivi tra i coniugi, né quando questi risultano lesivi in concreto (limitando o escludendo il diritto del coniuge, economicamente più debole, al conseguimento di quanto necessario alle sue esigenze di vita), né quando gli accordi risultano lesivi in astratto (cioè se soddisfano pienamente tali esigenze).

In secondo luogo, perché la disposizione che consente la corresponsione dell’assegno di divorzio in  una soluzione unica (c.d. una tantum), senza possibilità di ottenere in futuro ulteriori somme, è applicabile solo all’interno del giudizio di divorzio.

Dunque, la Corte chiarisce che anche la possibilità prevista dalla l.n. 898 del 1970 all’art. 5, comma 8, nel testo della l.n. 74 del 1987, secondo la quale “su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico”, non può trovare applicazione se non all’interno del giudizio di divorzio, grazie ad accordi conclusi in fase di separazione, che non potranno mai comportare una rinuncia all’assegno di divorzio.

Per questa ragione la Cassazione concludeva stabilendo che gli accordi di separazione non possono contenere una rinuncia all’assegno divorzile.

 

 

Conclusioni

In conclusione, comprendere quando un accordo sull’assegno divorzile possa essere considerato nullo è fondamentale per proteggere i propri diritti e assicurarsi che gli accordi presi siano validi e sostenibili a lungo termine.

E’ fondamentale consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia quando si negoziano e si firmano accordi sull’assegno divorzile, in quanto il legale può garantire che l’accordo sia equo, che rispetti le normative vigenti e protegga i suoi interessi a lungo termine.

Lo Studio Legale Missiaggia potrà offrile una consulenza per valutare in maniera accurata ogni aspetto degli accordi di separazione o divorzio, assicurando che siano validi e giusti.

 

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora