Buongiorno Avvocato, recentemente ho subito un episodio di violenza fisica da parte di mio marito. Vorrei chiedere la separazione con addebito ma ho il dubbio che un evento isolato non possa essere considerato una causa sufficiente a giustificare la pronuncia di addebito della separazione.
La domanda solleva un tema molto rilevante nel contesto del diritto di famiglia, ossia la valutazione degli episodi di violenza fisica come causa di addebito in un procedimento di separazione.
Al riguardo è opportuno analizzare quanto stabilito in una recente ordinanza dalla Corte di Cassazione, Sezione I civile, la n. 27766 del 22 settembre 2022, nella quale la stessa, intervenendo in materia familiare, ha riaffermato un importante principio di diritto in caso di richiesta di separazione con addebito.
La Corte ha ribadito come, ai fini dell’addebito della separazione, le violenze fisiche costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da poter esser considerate di per sé, anche quando si concretizzano in un unico episodio, idonee a fondare la pronuncia di separazione personale ed il relativo addebito all’autore delle violenze.
Cosa prevede la legge
L’art. 143 del Codice Civile (“Diritti e doveri reciproci dei coniugi”) stabilisce che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra i quali vediamo l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
La separazione con addebito viene pronunciata dal Tribunale a seguito dell’accertamento della fine dell’unione coniugale, per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, causata dal comportamento di uno dei due coniugi che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il caso
Nel caso di specie, la Corte d’appello confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede di separazione personale tra i coniugi, dichiarando l’esclusione dell’addebito a carico del marito, in quanto la Corte riteneva insussistenti le prove addotte circa gli episodi di reiterata violenza posti in essere dal marito ai danni della moglie.
A parere del giudice d’appello, il fatto di violenza domestica, sebbene fosse stato documentato dettagliatamente dalla donna anche attraverso le testimonianze delle due figlie, non era ritenuto idoneo a giustificare l’addebito della separazione al marito, in quanto il singolo episodio di violenza non rilevava ai fini della crisi coniugale e dell’intollerabilità della convivenza.
La Corte, dunque, riteneva che nelle prove allegate non ci fosse l’indicazione di specifici e concreti atti di violenza, non considerando così raggiunta la prova delle condotte violente perpetrate dal marito.
La donna, così, proponeva ricorso per Cassazione, la quale accogliendo i motivi addotti dalla stessa, annullava con rinvio alla Corte d’appello.
La decisione
La Suprema Corte di Cassazione, esaminando il caso di percosse compiute dal marito ai danni della moglie, riteneva, contrariamente al giudice di appello, che le testimonianze delle figlie circa le aggressioni dell’uomo ai danni della moglie, delineavano un quadro chiaro ed evidente della relazione coniugale improntata alla violenza.
Tali condotte violente erano, dunque, idonee ad integrare un comportamento contrario ai doveri di rispetto della persona, che devono connotare una relazione coniugale e tali da giustificare di per sé la pronuncia di addebito.
Gli ermellini, quindi, richiamando un loro precedente (altre pronunce della Suprema Corte sempre in merito sono la n. 7388/2017 e la n. 3925/2018) hanno ribadito il principio di diritto secondo cui, “quando ci si trova in presenza di violenze fisiche compiute da un coniuge nei confronti dell’altro, un simile comportamento costituisce una violazione talmente grave ed inaccettabile, anche quando si sia trattato di un singolo episodio di percosse, tale da poter dar luogo non solo alla pronuncia di separazione personale, in quanto causa di intollerabilità della convivenza, ma anche alla dichiarazione della sua addebitabilità al coniuge che si è reso responsabile di tale episodio”.
La Corte, inoltre, ha stabilito che di fronte a tali violenze, il giudice di merito non è tenuto a comparare tali condotte con il comportamento del coniuge vittima di violenze, restando del tutto irrilevante anche il fatto che le violenze siano posteriori rispetto al momento in cui sorge la crisi matrimoniale.
Un comportamento violento deve essere considerato di per sé inaccettabile all’interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza nella separazione è superiore rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi coniugale.
Dunque, secondo la Cassazione, in caso di violenza, per arrivare ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte non deve dimostrare molteplici azioni che costituiscono un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tali da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l’irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto un singolo episodio di violenza fisica sembra sufficiente a sancire non solo il fallimento del matrimonio, ma anche la richiesta di addebito della separazione.
Conclusioni
In conclusione, la situazione che lei ci ha prospettato è purtroppo comune ed in sede di separazione sono soprattutto le donne che denunciano le violenze subite per richiedere l’addebito della separazione.
I comportamenti fisicamente lesivi inflitti da un coniuge all’altro sono una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti da matrimonio, tali da fondare l’addebito della separazione all’autore degli stessi.
La legge, tuttavia, prevede che un singolo episodio di percosse o di violenza fisica a danno del coniuge, con un impatto significativo sulla sua integrità fisica e/o psicologica, è sufficiente a rompere l’equilibrio coniugale e a giustificare la richiesta di addebito della separazione.
La legge, quindi, prende in considerazione la gravità e le conseguenze dell’atto violento, nonché la premeditazione o la causalità dell’evento.
In questi casi è essenziale agire con prudenza e con la guida di un professionista per assicurarsi che tutti gli aspetti siano correttamente gestiti.
La gravità di un singolo episodio di violenza non deve essere sottovalutata, in quanto oltre a violare i diritti fondamentali della persona, altera la fiducia ed il rispetto reciproco dei coniugi.
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