Buongiorno avvocato, sono un uomo separato e padre di una bambina affidata in via condivisa, con domicilio preferenziale presso la madre. Ho il diritto di trascorrere le ferie estive con mia figlia ma la mia ex moglie sta cercando in tutti i modi di impedire che nostra figlia parta con me per le vacanze. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti di genitore e quelli di mia figlia?
La domanda che ci ha sottoposto il nostro cliente ci dà l’opportunità di parlare di una dinamica spesso ricorrente nelle cause di separazione e divorzio ed approfondire quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, nella sentenza n. 28980 del 21 luglio 2022, la quale ha stabilito che commette reato il genitore affidatario che si rende irreperibile impedendo le legittime visite e la frequentazione della prole da parte dell’altro genitore.
Cosa prevede la legge
In Italia, il diritto di trascorrere tempo con i propri figli, inclusi i periodi di vacanza, è garantito sia dalla legge civile, sia dai principi del diritto di famiglia.
La regolamentazione delle visite ai figli dopo una separazione o un divorzio viene stabilita durante il procedimento di separazione con un accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal giudice.
Il piano di incontri include tipicamente disposizioni specifiche su come le vacanze devono essere spartite tra i genitori. Pertanto, impedire all’altro genitore di trascorrere tempo con i propri figli può costituire violazione dei diritti di visita accordati.
Il nostro Codice Penale prevede all’art. 388, comma 2 (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”) che “chi elude l’ordine di protezione previsto dall’art. 342-ter c.c., ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio…è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 1032 euro”.
Ma c’è di più: il genitore collocatario, non potrebbe nemmeno rendersi irreperibile o cambiare residenza senza mettere al corrente l’altro genitore, in quanto si configurerebbe il reato di sottrazione di minore, previsto dall’art. 573 c.p.
Il caso
Una donna veniva condannata in entrambi i gradi del giudizio di merito per il reato previsto dall’art. 388-bis, comma 2 c.p. (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”), poiché la stessa aveva impedito all’ex coniuge di trascorrere le programmate vacanze estive con la figlia, disattendendo, così, quanto stabilito dal Tribunale nel provvedimento di separazione.
La Corte d’appello, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, sottolineava che la donna, sebbene fosse a conoscenza del provvedimento giudiziale che statuiva il periodo che la minore avrebbe dovuto trascorrere con il padre, si rendeva irreperibile prima, durante e dopo la data di “consegna” della figlia al padre, negando così alla bambina la possibilità di partire con il padre.
L’interessata proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione. La Corte rigettava, per inammissibilità della domanda.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, nel rigettare i motivi dedotti dalla ricorrente, stabiliva che il genitore con custodia dei figli, che di fatto ostacola i rapporti tra l’ex e i figli, impedendo di passare del tempo insieme, commette reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in quanto i bambini non possono considerarsi di proprietà esclusiva o come strumento.
Nella fattispecie ha ribadito che: “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo.
Si allega sentenza della Cassazione n. 28980 del 21 luglio 2022
Corte di cassazione penale, sez. VI, 21 luglio 2022 n. 28980 (1).doc