Salve avvocato, sono un padre che si trova in seria difficoltà a mantenere un rapporto sereno e continuativo con mio figlio a causa delle continue interferenze della madre, che dopo la separazione condiziona negativamente nostro figlio, manipolandolo conto di me e impedendomi di esercitare il mio ruolo di genitore. Cosa posso fare per proteggere il mio diritto di padre e salvaguardare il benessere e la salute psicologica di mio figlio?
La domanda che ci ha posto il nostro cliente ci dà modo di approfondire quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19305/2022 del 15 giugno 2022, con la quale la stessa ha ribadito che decade dalla responsabilità genitoriale la madre che manipola i figli contro il padre.
Il diritto alla presenza di entrambe le figure genitoriali spetta al bambino prima ancora che ai genitori ma assume carattere recessivo quando non può essere garantito per il comportamento di uno degli adulti.
Cosa prevede la legge
Il nostro codice civile all’art. 330 (“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”) prevede che: “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Dunque, la legge tutela innanzitutto il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio, ma se uno dei due genitori mette in atto comportamenti manipolativi nei confronti del figlio, tali da ostacolare concretamente il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, questi possono portare a significative conseguenze per il genitore ostacolante, inclusa la possibile decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il caso
Il caso vede protagonista una madre che veniva dichiarata dal Tribunale dei minorenni decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, affidando così il bambino al padre sotto il controllo e con il sostegno dei servizi sociali.
Ciò in quanto dalla consulenza tecnica veniva accertata l’alienazione parentale: era emerso, infatti, il grave condizionamento psicologico che la madre esercitava sul figlio minore, il quale veniva privato di avere un rapporto sereno con il padre, a causa della forte diffidenza sorta nei confronti di questi dopo la rottura della loro relazione sentimentale.
La madre, così, proponeva reclamo avverso la pronuncia del Tribunale dei minorenni davanti alla Corte d’Appello, la quale rigettava e confermava la decisione del giudice di prime cure.
I giudici d’Appello davano atto del difficile e disfunzionale rapporto madre-figlio, caratterizzato da ansia, da un totale controllo psicologico della donna sul figlio, che di fatto era rimasto inalterato nonostante il collocamento del bambino in comunità unitamente al padre.
La donna, così, proponeva ricorso per Cassazione, adducendo che il giudice d’appello avesse passivamente aderito alla consulenza tecnica, omettendo qualsiasi verifica in merito alla attendibilità della teoria della alienazione parentale.
La Cassazione rigettava il ricorso.
La decisione della Corte
La Cassazione con l’ordinanza in esame, facendo riferimento a principi già affermati in alcune proprie precedenti ordinanze, ha ribadito che: “in tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro genitore, tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale, nella fattispecie nella forma della sindrome della c.d. madre malevola, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia”.
Dunque, in presenza di un rifiuto del figlio ad intrattenere rapporti con l’altro genitore non collocatario (visite, permanenze, telefonate,..) il giudice è obbligato a procedere a verifiche concrete sulla responsabilità del genitore presso cui il minore vive abitualmente, e nel caso procedere nei confronti del genitore che ostacola la bigenitorialità.
Gli ermellini, inoltre, hanno affermato che: “il diritto alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve…realizzare in primis il migliore interesse del minore, e che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest’ultimo e assume carattere recessivo, qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta”.
Conclusioni
In conclusione, la situazione che ci descrive è purtroppo una dinamica non rara nelle separazioni e nei divorzi, dove le tensioni tra i genitori possono riflettersi negativamente sui rapporti con i figli.
La legge fornisce strumenti per affrontare queste problematiche, ponendo al centro il benessere del minore ed il diritto dei genitori a mantenere un rapporto significativo con i loro figli.
Lei potrebbe valutare la possibilità di intraprendere un’azione legale per garantire che il suo ruolo di genitore nella vita di suo figlio non venga ostacolato dalle condotte ostative della madre.
Pur supportare un’eventuale azione legale è indispensabile che lei documenti tutti gli episodi nei quali si sospetta che l’altro genitore abbia impedito o ostacolato il rapporto padre-figlio, come ad esempio, comunicazioni scritte, testimonianze di terzi e/o qualsiasi altro elemento utile a dimostrare tali comportamenti.
In situazione come queste è fondamentale avere un supporto idoneo da parte di un legale competente.
Lo Studio Legale Missiaggia ha una solida esperienza in casi di diritto di famiglia, potendole fornire l’assistenza necessaria a valutare la situazione e a pianificare la strategia legale più opportuna per un processo di revisione delle condizioni di custodia.
Si allega ordinanza n. 19305/2022 del 15 giugno 2022
Cassazione Civile, Ord. n.19305 del 15.6.2022