Le indagini tributarie nel processo di famiglia: quando sono necessarie?

Salve Avvocato, sono una donna separata. Il giudice ha riconosciuto in mio favore un assegno di mantenimento che, però, non corrisponde alle mie aspettative. Nutro dei forti dubbi su quanto documentato da mio marito in merito al suo patrimonio. Posso chiedere al giudice di disporre le opportune indagini di polizia tributaria?

 

Le indagini tributarie nel processo di famiglia: quando sono necessarie?

 

Il quesito posto dalla nostra cliente ci offre la possibilità di analizzare l’ordinanza n. 22616 del 19 luglio del 2022Corte-di-cassazione-civile-sez.-I-ord.-19-luglio-2022-n.-22616.doc.pdf ), con la quale la Corte di Cassazione ha chiarito che i redditi e le consistenze economiche da valutare in un giudizio di separazione per la quantificazione dell’assegno di mantenimento devono ricondursi anche alle somme non dichiarate al fisco.

Cosa prevede la legge

L’art. 143 c.c. (“Diritti e doveri reciproci dei coniugi”) pone, a carico dei coniugi, il dovere di reciproca assistenza morale e materiale. Mentre il primo dovere cessa con la separazione, l’obbligo di assistenza materiale permane fino allo scioglimento del vincolo coniugale, a seguito del quale può continuare a sussistere un dovere assistenziale nei confronti del coniuge meno abbiente e che non abbia capacità lavorativa.

In caso di separazione, il Giudice prende in considerazione la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, per determinare se e in che misura uno dei coniugi è tenuto a versare all’altro coniuge l’assegno di mantenimento per sé e per i figli.

Il primo dato valutato dal giudice è quello reddituale (entrate derivanti dal lavoro, la proprietà e le rendite delle locazioni di immobili e altri beni, le partecipazioni sociali, i titoli e gli investimenti finanziari e, in generale, tutto ciò che costituisce reddito).

In secondo luogo, il giudice considera le esigenze dei figli e il tenore di vita familiare tenuto prima della separazione, che dovrà essere possibilmente mantenuto anche dopo, salvo che siano intervenuti eventi modificativi delle condizioni patrimoniali delle parti.

Oltre al reddito, vengono valutate altre risorse economiche dei coniugi, compresa la loro capacità lavorativa, con riferimento alle opportunità di lavoro che il coniuge beneficiario dell’assegno potrebbe avere per rendersi autonomo economicamente.

Per accertare la consistenza patrimoniale dei coniugi, nel giudizio di separazione sono le parti a dover fornire la prova di quanto esse richiedono: ciascun coniuge, quindi, a sostegno della propria domanda, dovrà produrre ogni documento utile al giudice per determinare i redditi di ciascuno (dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari ed eventuali titoli di proprietà di beni).

Tuttavia, è possibile che quanto risulta dalla documentazione contabile non corrisponda al patrimonio effettivo, perché ad esempio uno dei soggetti ha entrate “in nero” oppure ha titoli all’estero non facilmente tracciabili.

Per questa ragione la parte che ha interesse a dimostrare il reddito effettivo dell’altra può domandare al giudice di svolgere indagini tributarie, in applicazione dei principi stabiliti in materia di divorzio.

Il caso

Il Tribunale dichiarava la separazione personale di due coniugi, addebitandola al marito. Assegnava la casa coniugale alla moglie, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente. Inoltre, poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con versamento alla madre del contributo mensile, da rivalutarsi annualmente, oltre al pagamento totale delle spese straordinarie. Per di più, stabiliva in favore della moglie un assegno di mantenimento mensile, da rivalutarsi annualmente e compensava in parte le spese di lite.

La moglie, così, ritenendo insufficiente la quantificazione degli assegni, proponeva appello contro la decisione del Tribunale, contestando al giudice di prime cure di non aver considerato, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il tenore di vita familiare e le effettive condizioni economiche del marito, non prendendo in esame i redditi di quest’ultimo derivanti dall’attività professionale non dichiarati al fisco. Dunque, chiedeva al giudice d’appello che venissero compiuti accertamenti di polizia tributaria.

La Corte d’appello rigettava il ricorso sostenendo che, gli eventuali redditi non dichiarati non potevano essere considerati ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare. Inoltre, riteneva che non fossero necessarie indagini di polizia tributaria in ordine al reale reddito del marito ed ulteriori approfondimenti istruttori.

La moglie proponeva ricorso per Cassazione, la quale bocciava la decisione del giudice d’appello e accoglieva il ricorso della ricorrente.

La decisione della Corte

Le indagini tributarie nel processo di famiglia: quando sono necessarie?

Nella fattispecie, gli ermellini affermano un primo principio di diritto secondo cui, in sede di separazione giudiziale, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia condotto dai coniugi durante la convivenza, a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in merito ai quali l’ordinamento prevede strumenti processuali, anche ufficiosi, quali le indagini di polizia giudiziaria, che ne consentano l’emersione ai fini della decisione.

Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che, nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini di polizia giudiziaria è espressione della discrezionalità del giudice di merito, il quale però incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati offerti dalla parte richiedente a sostegno della richiesta di indagini tributarie, per l’incompletezza o l’inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In questi casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini di polizia tributaria, non potendo rigettare la richiesta e anche le domande fondate su specifiche circostanze.

Infine, la Cassazione ha evidenziato che, di fronte a risultanze incomplete o inattendibili, il giudice ha la possibilità, anche d’ufficio, di fare ricorso a questo mezzo di ricerca della prova, in quanto l’occultamento di risorse economiche rende difficile la dimostrazione delle stesse, rischiando di pregiudicare il diritto di difesa di chi ha interesse alla loro emersione processuale.

In conclusione, lei ha, quindi, il diritto di chiedere al giudice, ai fini della corretta determinazione dell’assegno di mantenimento, le opportune indagini tributarie per considerare eventuali redditi sottratti al fisco, le quali dovranno essere obbligatoriamente disposte se il “nero” del suo ex marito verrà da lei circostanziato.

La presenza di indagini di polizia tributaria possono avere un impatto profondo e significativo su un processo di famiglia ed è per questo fondamentale essere preparati e ben assistiti legalmente.

E’ importante, pertanto, fornire qualsiasi informazione che potrebbe essere rilevante per il suo caso: prepararsi alle possibili implicazioni di tali indagine la aiuterà a garantire che i suoi interessi e quelli di suo figlio saranno protetti e rappresentati in tribunale.

Al riguardo, è opportuno discutere con il suo legale come utilizzare nel processo le informazioni emerse eventualmente dalle indagini, in quanto questi potrebbe utilizzarle per rafforzare la sua posizione in tribunale.

Per affrontare queste complessità può rivolgersi allo Studio Legale Missiaggia, specializzato in diritto di famiglia, il quale potrà offrirle una consulenza adeguata, che consideri tutte le sfaccettature del suo caso.

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